un riepilogo della deducibiltà delle spese per auto

Un breve riepilogo dell’annoso trattamento della deducibilità (ai fini del reddito) e della detraibilità (ai fini Iva) delle spese per le auto ad uso promiscuo (le autovetture).
Limiti di deduzione dal reddito per IRES/IRPEF
L’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 disciplina i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore. Nello specifico, detto articolo individua i casi che danno luogo alla deducibilità integrale delle spese e quelli al ricorrere dei quali è prevista una deducibilità limitata.

Deducibilità integrale

L’art. 164, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 917/1986 identifica i mezzi di trasporto che danno luogo alla deduzione integrale dei costi sostenuti per gli stessi, quali, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’art. 54 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e veicoli per il trasporto pubblico.
Per attività propria dell’impresa, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con C.M. 3 agosto 1979, n. 25/364695 ha chiarito che i beni in questione sono quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell’attività stessa. A titolo esemplificativo si tratta delle autovetture della scuola guida, quelle utilizzate dai tassisti.

Deducibilità limitata: veicoli aziendali

L’art. 164, lettera b), D.P.R. n. 917/1986 dispone che le spese relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli – il cui utilizzo è diverso rispetto a quello indicato alla predetta lettera a) sono ammesse in deduzione nel limite del 20%.
Tale limite viene aumentato all’80% dei costi sostenuti per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio.
Inoltre, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità delle spese in commento è ammessa nella misura del 20% limitatamente ad un solo veicolo. Se l’attività viene svolta da società semplici o associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, la deducibilità delle spese è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Beni strumentali all’attività dell’impresa
100%
Agenzie /rappresentanti di commercio
80%
Esercizio di arti e professioni in forma individuale
20% limitatamente a un solo veicolo
Associazioni e/o società semplici
20% limitatamente a un solo veicolo per socio
Uso promiscuo
70%
Per gli autoveicoli di cui all’art. 164, lettera b), le citate percentuali non si applicano sul costo sostenuto per l’acquisto, ma sul costo riconosciuto come fiscalmente rilevante nel limite di:
a) 18.075,99 euro per le autovetture;
b) 25.822,84 euro per le autovetture utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio;
c) 4.131,66 euro per i motocicli;
d) 2.065,63 euro per i ciclomotori.
Anche i veicoli in leasing soggiacciono agli stessi limiti di deducibilità, essendo che la quota di canone di leasing proporzionale al costo di un veicolo non può essere superiore alle soglie suddette.

Deducibilità limitata: veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti

L’art. 164, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n. 917/1986 dispone che le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono ammesse in deduzione nella misura del 70% del loro ammontare.
L’attribuzione del veicolo ad un dipendente dev’essere provata con certezza in base ad idonea documentazione, ad esempio con la previsione in un verbale societario, con la sottoscrizione di una scrittura privata con data certa, oppure prevedendo un’apposita clausola nel contratto di lavoro.
Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo all’amministratore, i canoni di leasing possono essere dedotti ai sensi dell’art. 95, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (per cassa) per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell’amministratore determinato sulla base del valore normale.

Detrazione IVA

L’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 regola la detraibilità dell’IVA relativa ai costi di veicoli stradali e delle relative spese e la ammette nel limite del 40% per tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
Tale limite del 40% non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, che può di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.
È ammessa in detrazione anche l’IVA relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, alla custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché all’acquisto di carburanti e lubrificanti, nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.

le scadenze fiscali di ottobre 2019

Le scadenze fiscali di ottobre comprendono anche il pagamento delle imposte tardive con lo 0.4% per i soggetti “ISA”.

Chi, rientrando nella suddetta proroga del 30 settembre, ha sfruttato la possibilità di versare le imposte delle dichiarazioni con la maggiorazione dello 0,4%, deve effettuare il versamento (in unica soluzione o come prima rata) entro il 30 ottobre.
Si tratta di una vera e propria “ultima spiaggia”, tra l’altro a ridosso del versamento della seconda rata degli acconti fissata a novembre e, pertanto, ad alto rischio finanziario, ma che potrebbe ritornare utile a chi non riesce a chiudere i calcoli ISA entro settembre.
Sempre entro il 30 ottobre, con la maggiorazione dello 0,4%, è possibile versare il diritto alla Camera di Commercio e i contributi INPS a saldo.
Ad ottobre, oltre ai consueti appuntamenti con l’esterometro (quello di settembre va inviato entro il 31 ottobre), occorre segnalare anche almeno altre tre importanti scadenze.
Innanzitutto, il 31 scade il termine per aderire al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Per chi non aderisce entro tale data, è prevista la cancellazione dei file memorizzati nel periodo transitorio (dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019) entro il 31 dicembre 2019.
Inoltre:
- entro il 21 occorre versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2019;
- entro il 31 va trasmesso il modello 770.

i nuovi termini di pagamento delle imposte a settembre 19 e le scadenze fiscali

Le numerose scadenze fiscali di Settembre, primi fra tutti i termini di pagamento per i soggetti hanno avuto la proroga per gli ISA.

Il mese di settembre, sicuramente, è il più impegnativo.
Infatti, occorrerà far quadrare i conti con gli ISA, sperando che, nel frattempo, il software di calcolo sia stato finalmente rilasciato nella sua versione definitiva e “affidabile” considerato che, nelle prime settimane di utilizzo dello stesso, non sono mancate le (e per certi versi molte) segnalazioni di risultati alquanto “strani”.
L’appuntamento è fissato al 30 settembre (salvo che non ci si avvalga della possibilità di differire di 30 giorni il versamento applicando la maggiorazione dello 0,4%), per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.
Entro tale data, per chi ha scelto la rateizzazione, dovrà essere versata la prima rata.
La scadenza riguarda non solo chi è tenuto ad applicare gli ISA, ma anche chi:
- applica il regime forfetario agevolato e/o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Da ricordare anche che la proroga dei termini di versamento delle imposte ha avuto effetto anche sul termine di versamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA e al saldo dei contributi INPS, che, pertanto, scadono anch’essi il 30 settembre.
Sempre a settembre, però, ci sono anche altri importanti scadenze.
Tra queste si segnalano:
- la presentazione, entro il 16, della comunicazione delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre 2019;
- l’invio dell’esterometro di luglio (entro il giorno 2) e di agosto (entro il giorno 30).
Inoltre, entro il giorno 2, è previsto l’invio dei dati dei corrispettivi, documentati da documenti commerciali emessi da registratori telematici nel mese di luglio 2019, evitando, così, di incorrere nelle sanzioni.
Si ricorda che la possibilità di inviare i dati entro la fine del mese successivo si applica solo per il primo semestre di entrata in vigore del nuovo obbligo (art. 12-quinquies D.L. n. 34/2019).
Pertanto, entro il 30 settembre potranno essere trasmessi i dati di agosto ed entro la fine dei mesi di ottobre, novembre e dicembre, i dati dei mesi precedenti.

corrispettivi elettronici al via dal 1.7.2019 – nuovi termini

È possibile trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di luglio, senza incorrere in sanzioni, fino al 2 settembre 2019. Il decreto Crescita, infatti, ha previsto la moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di invio degli scontrini elettronici: per sei mesi, a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Fino al 2 settembre (il 31 agosto cade di sabato) può essere effettuato l’invio – senza sanzioni – dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di luglio 2019 (primo mese di operatività dell’obbligo per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro).
La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia dell’Entrate è obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i soggetti che effettuano commercio al minuto che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.
L’obbligo è stato previsto con il D.Lgs. n. 127/2015 (riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici) che prevede in proposito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, che i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
L’adempimento sostituisce la registrazione dei corrispettivi, che resta comunque possibile su base volontaria ed è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.

Quando non si applicano le sanzioni

Il decreto Crescita ha apportato importanti novità sulla disciplina dei corrispettivi giornalieri, prevedendo che nel primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Pertanto, la prima scadenza per i corrispettivi del mese di luglio 2019 è il 2 settembre 2019, poiché il 31 agosto è sabato.
Ne consegue che la mancata applicazione delle sanzioni nel primo semestre consente di mettere in servizio il registratore telematico senza procedere all’invio dei dati entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.