La Pace Fiscale in arrivo con la legge di Bilancio 2023

La legge di Bilancio 2023, attualmente nel testo depositato alla Camera per l’iter di approvazione parlamentare, prevede tra le tante misure fiscali quelle di sostegno a favore del contribuente per aderire alla chiusura di una serie di posizioni pendenti.
Ci si riferisce alle definizioni agevolate dei carichi tributari e delle controversie tributarie, allo stralcio dei ruoli di minore importo, alla regolarizzazione dei versamenti e delle violazioni formali, giusto per citarne alcune.

Molte delle definizioni agevolate ricalcano, sostanzialmente, quelle emanate negli anni scorsi. Ma ci sono alcune novità inedite.
Di seguito si traccia una breve sintesi di tutti gli strumenti che la legge di Bilancio offrirà ai contribuenti per fare pace con il Fisco. L’analisi che segue si basa su norme che potrebbero essere suscettibili di modifiche, anche sostanziali, durante l’iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva.

Definizione agevolata e stralcio dei ruoli
Le prime due misure riguardano i ruoli.
Innanzitutto, è prevista la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Questi carichi possono essere estinti versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento (non si versano, dunque, le sanzioni e gli interessi, anche di mora).
Il versamento va fatto entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un totale di 18 rate la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Invece, i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 saranno automaticamente stralciati alla data del 31 gennaio 2023.

Definizione agevolata delle somme da controllo dichiarazioni e di altre irregolarità
Un secondo blocco di facilitazioni riguarda una serie di irregolarità sia formali che sostanziali.
In particolare, viene prevista:
- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data: esse possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive oltre alle sanzioni nella misura del 3%;
- la regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi e commesse fino 31 ottobre 2022: possono essere regolarizzate mediante il versamento, in due rate (31 marzo 2023 e 31 marzo 2024) di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;
- la regolarizzazione, per gli atti amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. A tal fine occorre versare l’imposta dovuta, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2023 oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023;
- la regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni come sopra indicate, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti: per finalizzare la regolarizzazione occorre versare, entro il 31 marzo 2023, 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. È possibile anche optare per il versamento in otto rate trimestrali.

Definizione agevolata del contenzioso tributario
Un ultimo capitolo delle definizioni agevolate riguarda le liti tributarie.
Grazie a una disposizione, che ripropone, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall’art. 6, D.L. n. 119/2018, sarà possibile definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione).
La controversia verrà definita con il pagamento di un importo pari al suo valore. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia potrà essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa, che scende al 40% in caso di pronuncia favorevole di primo grado e al 15% in caso di pronuncia favorevole di secondo grado.
Un’altra opportunità, alternativa a quella sopra accennata, consiste nella conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione “fuori udienza” di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.
In luogo dell’applicazione delle sanzioni nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge in secondo grado, è previsto il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.
Un’ultima alternativa proposta è quella che prevede, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, la rinuncia al ricorso per Cassazione. Più in dettaglio, chi ha impugnato in Cassazione, entro il 30 giugno 2023 potrà rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito di una definizione transattiva: in tal caso, le sanzioni sono dovute in misura di 1/18 del minimo edittale (oltre agli interessi e agli eventuali accessori). La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti.