imposta registro nota DR Lazio 37916/2016

Come noto l’amministrazione fiscale applica una interpretazione rigida dei contratti preliminari di compravendita immobiliare.

Normalmente la tassazione ai fini dell’imposta di registro di un preliminare di compravendita di immobili prevede la tassazione:

-della caparra confirmatoria (se presente) allo 0,5%;

-dell’acconto prezzo (se presente) al 3%;

In entrambi casi tassati in misura fissa se la compravendita è soggetta ad IVA (l’acconto presente nel preliminare eventualmente deve essere fatturato con le aliquote previste al rogito).

Ugualmente l’amministrazione fiscale, da tempo, interpreta i contratti preliminari come atti definitivi (come se la vendita fosse già eseguita) in presenza di determinate condizioni:

-consegna del bene all’acquirente,

-pagamento di parte consistente del prezzo,

-presenza nel contratto preliminare di una serie di elementi tipici del rogito definitivo.

 

A queste interpretazioni già conosciute, si segnala che la DR Lazio con nota 16 maggio 2016 prot. 37916, ha precisato agli uffici che laddove un contratto preliminare di compravendita immobiliare  preveda il pagamento di una parte “consistente”  (senza precisare i termini quantitativi del termine consistente ) del prezzo da parte dell’acquirente, detta somma può essere considerata come mutuo di quest’ultimo a favore del venditore, con la tassazione della somma ad aliquota del 3%.

studio forte

 

DM 4 agosto 2016 tracciabilità dei pagamenti

Il DM 4 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2016.

Con esso si dà attuazione alle regole dettate dal decreto legislativo 127/2015 e si prevede che per i contribuenti che adottano esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili (bonifici, bancomat, carte credito) per gli incassi superiori ai 30 euro, il periodo di accertamento dei tributi di competenza dell’agenzia delle entrate si riduce di un anno (da 4 a 3).

Il decreto, in vigore dal periodo di imposta 2017 e seguenti,  precisa che la disposizione si applica per i soli redditi di impresa e di lavori autonomo e a condizione che ne sia data indicazione nella dichiarazione dei redditi (modd. Unico) di ciascun esercizio (condizione non prevista dalla legge istitutiva).

Dal tenore letterale del DM citato sembra che la norma in questione sia applicabile a tutti i contribuenti e non solo a coloro che effettueranno la trasmissione telematica dei corrispettivi e/o delle fatture attive e passive all’amministrazione finanziaria.