SPLIT PAYMENT – circolare 1/E 2015

La circolare dell’Agenzia Entrate, numero /1E del 9 febbraio fornisce alcuni chiarimenti in merito alla applicazione dello Split Payment, ovvero del particolare meccanismo di applicazione dell’IVA nella fatturazione alle Pubbliche amministrazioni.
Alcune precisazioni in termini soggettivi sono particolarmente importanti in quanto delimitano i soggetti della PA che sono destinatari della norma, insieme con i loro fornitori.
E’ stato precisato ad esempio che lo Split Payment NON SI APPLICA alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati verso le AGENZIE FISCALI, gli ORDINI PROFESSIONALI, le CASSE PREVIDENZIALI, l’INAIL in quanto enti pubblici con fini particolari non identificabili direttamente con lo Stato e le sue articolazioni.
Ai suddetti enti invece sarà inoltrata la fattura elettronica (con Iva ordinaria).
Il meccanismo di Split Payment invece SI APPLICA alle cessioni e prestazioni verso ENTI OSPEDALIERI (esclusi quelli di enti religiosi) ed ASL.
L’elencazione suddetta non è comunque esaustiva e consigliamo di contattare lo studio per ogni chiarimento.

legge di stabilità 2015

LEGGE DI STABILITA’ 2015 n. 190/2014

Di seguito un breve sunto dei provvedimenti assunti con la legge numero 190/2014, cosiddetta legge di Stabilità per il 2015. Come sarà evidente nel testo, molte norme sono in attesa di chiarimenti o di provvedimenti attuativi.Sei quindi inviato a contattare lo Studio qualora vi fossero dubbi interpretativi.

 

1)      IVA – SPLIT PAYMENT P.A.  E REVERSE CHARGE.

Con precedente comunicazione si è già data informazione delle norme in oggetto, introdotte con il comma 629 della legge 190, di prima applicazione sin dal mese di gennaio 2015.

-Si tratta in particolare del meccanismo di split payment che prevede, per tutte le fatture emesse (per cessioni di beni e prestazioni di servizi) a partire dal gennaio 2015, a favore di pubbliche amministrazioni, che il versamento dell’IVA sarà eseguito dalla PA direttamente a favore dell’erario piuttosto che all’emittente la fattura. Ciò genererà posizioni creditorie IVA che potranno essere gestite col meccanismo della compensazione orizzontale o con i rimborsi Iva annuali e periodici. Come indicato il sistema si applica alle sole fatture emesse dal 1.1.2015 e non alle precedenti.

Sono escluse dall’applicazione le fatture emesse da professionisti con ritenuta di acconto a favore della PA.

Il DM 23 febbraio ha confermato che la fattura emessa deve comunque indicare l’IVA dovuta e la norma di riferimento (art. 17ter Dpr 633/1972); nonostante l’Iva non debba essere versata deve comunque comparire sui registri IVA previsti ex articoli 24/25.

-Lo stesso comma 629, con definizione generica, estende il regime di reverse charge ai sensi dell’articolo 17/Iva, a tutte le “prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento edifici”. Anche in questo caso il regime IVA si applica alle fatture emesse dal 1.1.2015 anche per prestazioni rese in precedenza. Il suddetto regime si applica a tutte le prestazioni coinvolte dalla norma, se rese a favore di soggetti IVA e si sovrappone con quella (simile) relativa al subappalto in edilizia.

La definizione estremamente generica del perimetro applicativo dei settori e delle prestazioni coinvolte non consente ancora una visione chiara della norma, in particolare con riferimento alle attività di “istallazione impianti” e di “completamento edifici”. Per quanto attiene le installazioni impianti una prima riposta resa a Telefisco 2015 parrebbe escludere le manutenzioni, ma è comunque ragionevole attendere istruzioni più precise in merito.

 

2)      IRAP – COSTO DEL LAVORO.

Dall’anno di imposta 2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i commi da 20 a 22 della legge 190 dispongono:

-          La integrale deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, con un meccanismo contorto, che comunque consente di dedurre integralmente la spesa per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle imprese e società che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli da 5 a 9 della legge 446/1997.

-          Alle imprese agricole è consentita la deduzione integrale IRAP per qualsiasi lavoratore assunto.

-          A partire dall’anno di imposta 2015, con effetto pratico dal gennaio 2016, alle imprese che non hanno dipendenti è concesso un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP conteggiata in dichiarazione, da recuperare in compensazione orizzontale.

-          E’ abrogata invece la riduzione dell’aliquota IRAP dell’0,5% originariamente prevista sin dall’esercizio 2014.

 

3)      REGIME FORFETARIO PER I CONTRIBUENTI MINIMI

A partire dall’anno 2015 è sensibilmente rivisitato il regime dei contribuenti minimi, che fino all’anno 2014 potevano usufruire di una tassazione agevolata irpef del 5%. Si segnala che coloro che hanno già optato con la vecchia normativa restano nel regime previgente sino alla naturale scadenza.

Il nuovo regime dei minimi prevede invece una tassazione sostitutiva Irpef del 15% e un coefficiente di redditività fisso, per le diverse attività esercitate legate ai codici Ateco. Anche il limiti massimi di volume di affari per accedere al regime agevolato si distinguono per categorie di attività (si va da 15.000 a 40.000 euro).

Il regime in commento prevede che i ricavi/compensi non siano soggetti ad IVA e le attività di lavoro autonomo non siano soggette a ritenuta.

Non vi sono obblighi periodici di contabilità se non la tenuta e la conservazione dei documenti. Per i primi 3 anni è prevista una riduzione della redditività prevista pari a 1/3.

Sussistono tuttavia varie fattispecie di esclusione legate agli investimenti effettuati nell’attività e alle precedenti attività esercitate dal contribuente.

In particolare si segnala, poi, che il regime suddetto costituisce “regime naturale” per tutti coloro si trovino al di sotto delle soglie previste dalla norma, tale che per poter esercitare in regime ordinario è necessario esercitare opzione triennale.

 

4)      SGRAVO CONTRIBUTIVO NUOVE ASSUNZIONI.

La legge 190 prevede che per tutte le nuove assunzioni effettuate nel 2015,  di personale a tempo indeterminato, di soggetti che per almeno 6 mesi precedenti non abbiamo avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altro datore, sia concesso un sgravio contributivo per un massimo di 8.060 euro annui, massimo per un triennio (fino al 31.12.2017).

Di recente l’INPS ha chiarito che la riduzione contributiva spetta per qualsiasi tipo di nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche se per trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ad esempio) e che la medesima riduzione è utilizzabile mensilmente.

Per il settore agricolo la norma si applica con le stesse regole relativamente a personale che però non risulti assunto nel 2014 a tempo indeterminato con alto datore; per il settore agricolo sono previsti dei limiti di finanziamento dell’agevolazione.

5)      RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI.

Viene di nuovo prorogata e rinnovata la norma in vigore ormai da 13 anni che prevede la possibilità di rivalutare quote/azioni di società possedute all’1.1.2015 con perizia da asseverare e versamento dell’imposta sostitutiva da versare entro il 30.6.2015.

Da segnalare però che per la prima volta le imposte sostitutive raddoppiano e passano dal 2% al 4% per le partecipazioni di minoranza (fino al 20% del C.S) e dal 4% all’8% per le partecipazioni di maggioranza. 

Analogamente è possibile rivalutare i terreni agricoli e edificabili posseduti all’1.1.2015  con perizia da depositare il 30.6.2015 e imposta sostitutiva dell’8%.

 6)      RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il sistema di ravvedimento operoso, che consente ricordiamo di sanare alcune violazioni fiscali in modo spontaneo prima della contestazione da parte delle autorità fiscali, viene modificato ed esteso ad alcune nuove fattispecie, in sintesi le sanzioni da ravvedimento si fissano in:

-          1/9 del minimo se la violazione è sanata entro 90 gg dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi/Iva o entro 90 gg dall’errore/omissione;

-          1/7 del minimo se la violazione è sanata entro il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;

-          1/6 del minimo se la violazione è sanata oltre il termine di cui al punto precedente o entro 2 anno se non vi è un termine;

-          1/5 del minimo se la violazione è sanata dopo l’inizio di accessi ispezioni o verifiche. La novità in tal senso riguarda anche il fatto che è possibile sanare, anche parzialmente, violazioni contestate in PVC che contengono più rilievi.

Contestualmente vengono rimodulati i tempi di decadenza dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate in caso di ravvedimento del contribuente, con l’allungamento dei tempi anzidetti.

7)      COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALE E CREDITI VERSO LA P.A.

Il comma 19 della legge 190 ripropone per il 2015 la possibilità, subordinata ala emanazione di un decreto ministeriale, di effettuare la compensazione di debiti iscritti a ruolo in cartelle esattoriali con crediti vantati verso la pubblica amministrazione certificati con la nota procedura, purchè certi liquidi, esigibili e non ancora prescritti.

8)      PROROGA BONUS RISTRUTTURAZIONI.

Viene prorogato al 2015 il bonus energetico per le ristrutturazioni che danno origine a risparmio energetico con una percentuale di detrazione del 65% (con limiti di importo massimale); contestualmente per il 2015 il bonus ristrutturazioni ordinario mantiene una percentuale di detrazione del 50% (in luogo del 36%, sempre con dei massimali) e viene mantenuto il bonus mobili  nei limiti di 10.000 e sempre se legato ad una ristrutturazione.

Ricordando che i bonus suddetti sono usufruibili soltanto se le spese sono pagate con bonifico “parlante” ovvero lo specifico bonifico dedicato a questa fattispecie con CF del percettore, si precisa che la ritenuta di acconto che subirà l’impresa fornitrice salirà nel 2015 dal 4 all’ 8%.

 9)      COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI.

Viene estesa al 2015 la possibilità di compensare il debito scaturente da cartelle esattoriali con crediti certi liquidi ed esigibili vantai verso pubbliche amministrazioni. La procedura è quella prevista in precedenza per il 2014.

10)   BUONI PASTO

Sale a 7 euro la soglia di esenzione da tassazione dei buoni pasto.

 11)   CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO.

E’ introdotto un credito di imposta per investimenti eseguiti, da qualsiasi tipo di impresa, in attività di ricerca e sviluppo; il crediti di imposta è pari al 25% dell’investimento effettuato in eccedenza rispetto alla media del triennio che precede l’anno di imposta 2015.

 

decreto semplificazioni fiscali DL 175/2014

Con il decreto legislativo 175/2014 sono state apportate alcune norme in campo fiscale. Il decreto è noto come “decreto semplificazioni”.
Non è ancora stata emanata circolare esplicativa, dunque le informazioni di seguito indicate saranno soggette ad ampliamenti e modifiche.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA
1. È introdotta la dichiarazione dei redditi “precompilata” che sarà inviata ad alcune categorie di contribuenti nei primi mesi del 2015 per l’anno 2014 (di questo sarà effettuata separata comunicazione quando si avranno maggiori dettagli); insieme a questa novità sono stati modificati i calendari degli invii delle certificazioni di sostituti di imposte, delle dichiarazioni 770 etc.. , che per conseguenza dovranno essere anticipate nel 2015 rispetto alle normali tempistiche degli anni precedenti;

DENUNCIA SUCCESSIONE
2. Viene ampliata la casistica di esonero nella presentazione della denuncia di successione che non sarà più obbligatoria qualora l’attivo ereditario sia inferiore a 100.000 euro (in assenza di immobili e diritti reali); sono anche semplificati i documenti da allegare alla denuncia che in parte potranno essere autocertificati.

RIMBORSI IVA E POLIZZE FIDEIUSSORIE
3. I rimborsi IVA superiori a 15.000 euro. salvo i casi di nuove imprese, di imprese che chiedono il rimborso alla cessazione di attività e di imprese che hanno ricevuto di recente avvisi di accertamento, potranno essere accompagnati da una certificazione di un professionista in luogo della polizza fideiussoria prevista sino ad oggi dall’articolo 30 del DPR 633/1972. La dichiarazione Iva dovrà essere comunque certificata da un professionista abilitato prima della spedizione.

SOCIETA’ DI COMODO IN PERDITA SISTEMATICA
4. Viene rivisto il regime delle società in perdita sistematica per perdite fiscali triennali, nel senso che il periodo di osservazione è allungato a 5 anni in luogo dei 3 precedenti, tale che oggi una società per essere considerata non operativa da perdita fiscale deve risultare per 5 esercizi consecutivi in perdita fiscale. La norma vale anche per il passato e si applica per il 5ennio 2009/2013.

DICHIARAZIONI DI INTENTO PER ESPORTATORI ABITUALI
5. La comunicazione delle lettere di intento rilasciata da esportatori abituali a loro fornitori (che oggi è inviata all’Agenzia Entrate da entrambi i soggetti coinvolti) dovrà essere comunicata all’amministrazione fiscale solo dal cliente, mente il fornitore che riceve la dichiarazione dovrà continuare a registrare la lettera di intento sull’apposito registro dopo averla ricevuta dal cliente prima della prestazione del servizio o della cessione di beni, con allegata la comunicazione telematica preventiva all’Agenzia Entrate.
La norma dopo un periodo transitorio sarà in vigore a regime dal febbraio 2015; sino a quella data valgono le regole attuali di invio/ricezione.

COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST
6. Come noto ogni soggetto di impresa che riceve fatture da soggetti residenti in c.d. Paesi Black list (a fiscalità privilegiata) e/o che emette fatture verso soggetti ivi residenti, deve eseguire una comunicazione periodica (mensile) all’Agenzia delle entrate, per ogni sigola prestazione che superi i 500 euro.
Dal 2015 dette prestazioni saranno, invece, comunicate all’amministrazione, solo se superiori a 10.000 euro e con comunicazione annuale in luogo dell’attuale comunicazione mensile.
La norma necessita ancora di precisazioni circa il limite di 10.000 euro ( se inteso per singolo cliente/fornitore o se riferito alla impresa nella sua totalità). Con comunicato stampa del 20 dicembre l’Agenzia ha precisato che fino al 31 dicembre 2014 si possono applicare le vecchie regole e che le operazioni già comunicate non dovranno essere oggetto di riepilogo per il 2014.

INTRASTAT SERVIZI
7. Gli elenchi INTRASTAT subiranno modifiche in senso semplificativo delle informazioni da comunicare, per quanto attiene la presentazione dell’elenco per le prestazioni di servizio; la norma è però soggetta alla approvazione di un decreto attuativo.

RESPONSABILITA’ FISCALE NEL SUBAPPALTO
8. Il regime fiscale di solidarietà tributaria che prevede la responsabilità del committente o dell’appaltatore per le ritenute fiscali non versate dal subappaltatore introdotto con l’articolo 35 del Dl 223/2006 viene abrogato (la responsabilità Iva solidale è già stata abrogata dal 2012). Non sarebbe, quindi, più necessario farsi rilasciare la certificazione delle ritenute versate con modello F24, da parte dell’appaltatore prima di eseguire il pagamento della prestazione.
E’ però utile segnalare che resta in vigore, con delle modifiche, la norma prevista dall’articolo 28 del D.lgs. 276/2003 in tema di responsabilità (sussidiaria) solidale del committente/appaltatore per le violazioni in tema di versamenti retributivi e contributivi da parte del fornitore/appaltatore; detta norma prevede, infatti, che per due anni dopo la fine dell’appalto il committente/appaltatore resta responsabile in solido con il subappaltatore per eventuali mancati versanti di ritenute e contributi (non per le sanzioni).
Dunque, nel caso che per esigenze pratiche si ponga fine al rilascio delle certificazioni previste dal Dl 223, resta comunque necessaria la visione della regolarità attraverso il rilascio del DURC e la visione del LUL (per evitare lavoro nero sul cantiere).

DEDUCIBILITA’ SPESE DI RAPPRESENTANZA DI BENI DI MODICO VALORE
9. Le spese di rappresentanza di beni di modico valore sono uniformate ai fini dei redditi e dell’IVA, in modo che l’omaggio (di beni non prodotti dall’impresa) sarà deducibile ai fini IIDD e IVA se inferiore a 50euro.

IMMOBILI AGEVOLABILI “PRIMA CASA” IVA-REGISTRO
10. Viene uniformato il concetto di “prima casa” ai fini delle agevolazioni IVA e Registro, nel senso che per entrambe le imposte non saranno più agevolabili le categorie catastali A1-A8-A9 a prescindere dalla dimensione dell’immobile.