Torna la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti all’1.1.2021.

La legge di Bilancio 2021 consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 e le imposte sostitutive potranno essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021.
La redazione e il giuramento della perizia di stima, adempimenti ancora necessari per la rivalutazione, dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.
Quattro proroghe in 12 mesi
In un arco temporale di 12 mesi, la norma contenuta negli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 ha visto rinviati o prorogati i termini di applicazione per ben quattro volte.
Dapprima la legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ha prorogato per il 2020 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni, uniformando la misura dell’imposta sostitutiva all’11% sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la rideterminazione del valore dei terreni. Il valore rideterminato di terreni e quote doveva risultare da un’apposita perizia che va redatta e giurata entro il 30 giugno 2020.
Quindi, il decreto Rilancio ha ulteriormente prorogato la possibilità di rivalutazione per gli stessi beni, ove posseduti al 1° luglio 2020, individuando nel 30 settembre 2020 il termine ultimo per la redazione e il giuramento della perizia di stima e per il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva.
Infine, la legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del decreto Rilancio, ha rinviato al 15 novembre 2020 il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima e per il versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2021
Con la legge di bilancio 2021 si riapre, quindi, una nuova opportunità per poter affrancare la tassazione ordinaria di plusvalenze realizzabili e, pertanto, persone fisiche non esercenti attività d’impresa, società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, enti non commerciali (per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa e soggetti non residenti) e soggetti privi di stabile organizzazione in Italia, avranno a disposizione una nuova opportunità.
Per quanto concerne gli effetti prodotti dal perfezionamento della procedura in argomento, la rivalutazione produce effetti unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c), e c-bis) del TUIR; ossia il valore rivalutato viene assunto in luogo del costo o valore di acquisto, ai fini della determinazione della plusvalenza/capital gain.
Diversamente, nessuna rilevanza assume la rivalutazione del costo storico delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi di capitale (art. 47, commi 5 e 7, TUIR). In termini operativi ciò vuol dire che nell’ipotesi di cessione di una partecipazione rivalutata, il valore della stessa affrancato mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% viene considerato come base di calcolo del capital gain.

Va, inoltre, rammentato che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 (modifiche che hanno uniformato il regime di tassazione dei capital gain sia che essi derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate che non qualificate), sui redditi finanziari realizzati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, dal 1° gennaio 2019 si applica in entrambe le ipotesi l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.
Appare, infine, opportuno segnalare che i contribuenti che hanno già provveduto alla rivalutazione delle quote e terreni in ossequio alle normative pro tempore vigenti, potranno detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la riapertura dei termini della rivalutazione (se si decide di ricorrervi) l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 47/E del 2011), il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni o dei terreni anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative e anche quando l’ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Al ricorrere di tale fattispecie, il contribuente può scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già corrisposta in occasione di precedenti procedure di rivalutazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

Credito di imposta beni 4.0. Le novità dal 2021.

La legge di Bilancio, piuttosto che prorogare al 2021 il super e l’iperammortamento in favore delle imprese, misure che in sostanza consentivano di accrescere a fini fiscali i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti, ha preferito sostituire tali agevolazioni con un tax credit per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
La necessità di supportare la trasformazione tecnologica (Transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano, anche in chiave di sostenibilità ambientale, ha portato alla scelta del “credito d’imposta”. Tale preferenza è riferibile all’annunciata revisione, risalente a considerazioni dell’Esecutivo del novembre 2019, delle misure fiscali a sostegno del “Piano industria 4.0″ e alla luce del monitoraggio effettuato sull’efficacia delle misure fiscali Industria 4.0.

Novità della legge di Bilancio 2021
L’art. 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020) nell’ambito del rafforzamento del programma “transizione 4.0”, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.
Rientrano in tale riforma anche il credito d’imposta in ricerca e sviluppo, nonché la disciplina sulla proroga del credito d’imposta formazione 4.0 (articolo 185, commi 14 e 16). Nel prorogare la misura introdotta dalla Manovra 2020 sino al 2022, a più favorevoli condizioni, il comma 1064 chiarisce che l’agevolazione potrà essere fruita anche dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario; superato, quindi, il comma 199 della legge n. 160/19 che aveva precluso l’agevolazione a tali contribuenti.

Documentazione e modalità operative
Il Piano Transizione 4.0 riceve in eredità le modalità tecniche ed operative del noto “Piano Industria 4.0”. Le imprese che accedono al tax credit 4.0 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito come pure della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).
La legge di Bilancio 2021 consente, quindi, il cumulo con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo originariamente sostenuto.
Il comma 1056 afferma che “alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo”.
Per le imprese che hanno investito in beni strumentali, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il tax credit spettante per i beni ordinari per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 mln di euro, è utilizzabile in compensazione anche in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’impresa acquisti beni 4.0, ma l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, nel primo anno “di effettiva interconnessione” la stessa, potrà iniziare a fruire del credito d’imposta che spetterebbe come se avesse acquistato beni ordinari.
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento del costo agevolabile. Le fatture e l’ulteriore documentazione inerente l’acquisizione dei beni dovranno contenere specifico riferimento agli articoli oggetto della misura.
Per quanto concerne gli investimenti 4.0, le imprese sono tenute a produrre, inoltre, una perizia asseverata rilasciata da un tecnico (ingegnere o da un perito industriale) iscritto all’albo o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e possiedono caratteristiche tecniche riconducibili agli elenchi di cui agli allegati A e B allegati alla legge n. 232/2016.
Per i beni il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300 mila euro, la perizia può essere sostituita con una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al MISE di esprimere un proprio parere.
A questi crediti d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del D.L. n. 78/2010).