Legge stabilità e reverse charge – chiarimenti con la circolare 14 del 27.3.2015

Con la circolare numero 14 del 27 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione della nuova lettera a-ter dell’articolo 17, comma 6, del DPR 633/1972, ovvero di applicazione del “reverse charge” in Iva per i servizi di pulizia, demolizione, istallazione impianti e completamento, relativi a “edifici”.

La circolare 14 in parte disattendendo il dato letterale della norma afferma di privilegiare per fini di semplicità, anche per via di vecchie interpretazioni rese in tema di subappalto, un approccio riferito ai codice di attività Ateco 2007, delle imprese operanti nel settore edile.

La circolare precisa però che laddove un prestatore operi con continuità nei settori di seguito esaminati, prevarrà un criterio oggettivo, e sarà comunque applicabile il regime di reverse charge a prescindere dal codice attività.

Il regime previsto dalla nuova lettera a-ter dell’articolo 17, come noto si applica a tutte le prestazioni rese nei settori indicati dalla norma a prescindere dalla tipologia di rapporto contrattuale, e quindi prescindendo se si tratta o meno di una prestazione di subappalto, che resta individuata e limitata alla casistica previgente e prevista dalla lettera a) dello stesso articolo 17.

Di seguito alcuni dei chiarimenti forniti con la Circolare, che si ritengono di maggiore interesse, anche alla luce dei quesiti più ricorrenti:

- Prestazioni di servizi di pulizia, sono solo quelle relative ad “edifici” (fabbricati) di qualsiasi tipologia, quindi escluse le pulizia di macchinari specializzati, terreni, parcheggi, piscine, indicate nei codici attività 81.21.00 -Pulizie non specializzata di edifici- e 81.22.02 -altre attività di pulizia di edifici.

- Prestazioni di demolizione: sono quelle indicate al codice Ateco 43.11.00 e relative ad edifici.

- Prestazioni di installazione impianti: si deve fare riferimento ai codici attività: 43.21.01/02 – 43.22.01/02/03 – 43.29.01/02/09. Si tratta in sostanza di prestazioni di installazione di impianti elettrici in edifici, impianti elettronici, idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, distribuzione gas, di spegnimento antincendio, ascensori, Isolamento termico e acustico e antivibrazioni, altre installazioni di impianti.
Il rinvio ai suddetti codici attività fa ricadere nel regime di reverse charge anche le pretazioni di manutenzione e riparazione relative agli impianti succitati, mentre la circolare, per analogia col passato, esclude l’applicazione dell’inversione contabile per le prestazioni di fornitura con posa in opera assimilabili alla vendita laddove il materiale fornito assume rilevanza preponderande rispetto alla prestazione d’opera.

- Completamento edifici: la circolare conferma la definizione atecnica di “completamento, non ritrovabile nel TU edilizia e svolge una individuazione punto per punto delle prestazioni soggette a reverse charge, individuate nei codici Ateco: 43.31.00 (intoncatura e stuccatura) – 43.32.01 (posa in opera di casseforti forzieri e porte blindate) – 43.32.02 (posa in opera di infissi, controsoffitti, pareti mobili e simili) – 43.33.00 (rivestimento di pareti e muri) – 43.34.00 (tinteggiatura e posa in opera di vetri) – 43.39.01 (attività non specializzate di lavori edili = attività di muratori) – 43.39.09 (altre attività di finitura di edifici, ad esempio il rifacimento di una facciata).
La circolare tenta di dare una lettura interpretativa a quanto suddetto, escludendo dall’inversione contabile le attività preparatorie di cantiere e privilegiando una analisi puntuale delle prestazioni; quindi se un contratto preveda prestazioni incluse nel reverse charge ed altre escluse si renderà necessario distinguere i corrispettivi e le fatturazioni. D’altro canto è previsto che se una impresa si trova a eseguire le prestazioni suddette (di completamento e rifinitura di edifici) nel più ampio contratto di nuova costruzione o di ristrutturazione complessiva di edifici non sarà necessario scorporare i corrispettivi ma tutta la prestazione sarà in IVA (salva l’applicazione della lettera a).

VOLUNTARY DISCLOSURE ARRIVA LA PRIMA CIRCOLARE

La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 10 del 13 marzo 2015 offre i primi spunti di riflessioni in tema di operazioni di rimpatrio e regolarizzazione di capitale, meglio nota come Voluntary disclosure.

Non si tratta dell’unico documento che sarà emanato dall’amministrazione finanziaria, e di fatto lascia aperti ancora molti dei dubbi sorti fra gli operatori.

Ti invitiamo pertanto a contattare lo Studio per ogni chiarimento in materia.