DL AIUTI-TER PUBBLICATO IN GAZZETTA

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 il D.L. n. 144/2022 (decreto Aiuti ter) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Di seguito le principali misure per le imprese e i professionisti.

Crediti di imposta energia e gas
Vengono prorogati e rafforzati per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas (articolo 1, commi da 1 a 10).
Con la nuova tornata, si amplia anche la platea delle imprese beneficiare del credito di imposta per le imprese non energivore. Mentre il beneficio delle precedenti edizioni era riservato alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, il nuovo è invece destinato alle imprese non energivore che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore a 4,5 kw.
Nel dettaglio:
- alle imprese energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica;
- alle imprese gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
- alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Per le imprese non energivore e non gasivore, qualora l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 o possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti “vigilati”). In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.
Crediti di imposta energia e gas terzo trimestre
Viene esteso al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) il termine entro cui utilizzare i crediti di imposta alle imprese per energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022, istituiti dall’articolo 6 del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022, convertito dalla legge n. 142/2022) (articolo 1, comma 11).

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, introdotto per la prima volta con l’art. 18, D.L. n. 21/2022, viene esteso, con alcune novità, agli acquisti effettuati nel quarto trimestre 2022 (articolo 2).
Il beneficio spetta alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle suddette attività.
Il credito di imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, il contributo è riconosciuto anche in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 o può essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (c.d. soggetti “vigilati”). In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.
Garanzie statali
Al fine di supportare la liquidità delle imprese, è prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (articolo 3).
Per le medesime finalità è stato previsto inoltre un incremento della garanzia del Fondo PMI dal 60 all’80%.
L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione europea.
Viene inoltre aumentato da 35.000 a 62.000 euro, l’importo massimo della garanzia Ismea, istituita dall’art. 20, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime (articolo 17).
Riduzione aliquote accisa e IVA sui carburanti
Per il periodo 18-31 ottobre 2022 si conferma (articolo 4):
1) la riduzione delle aliquote dell’accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Nel dettaglio, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
2) l’applicazione di un’aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;
3) la sospensione dell’applicazione dell’aliquota di accisa differenziata sul “gasolio commerciale” (ovvero il gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri) di cui al numero 4 bis della Tabella A, allegata al testo unico delle accise di cui al D.Lgs. n. 504/1995.
Per la corretta applicazione delle riduzioni, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere entro il 10 novembre 2022 al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sempre che non venga disposta un’ulteriore proroga delle aliquote agevolate, i dati relativi ai quantitativi di prodotti per cui vigono le riduzioni e gli azzeramenti d’accisa, giacenti nei serbatoi al 30 ottobre 2022.
Nel caso in cui la suddetta comunicazione non sia effettuata o venga inviata con dati incompleti o non veritieri è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro (prevista dall’art. 50, c. 1, D.Lgs. 504/1995).
Contributi alle associazioni e società sportive
Vengono destinati 50 milioni di euro per l’erogazione di contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine (articolo 7).
È demandato ad un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport il compito di individuare le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.

Sostegno agli ETS
Sono previsti contributi straordinari in favore degli Enti del Terzo settore a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia e gas (articolo 8).
In particolare:
- al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro, per il riconoscimento, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021;
- per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.lgs. n. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al punto precedente per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
Sarà un decreto del Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottato di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, a definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
Contributi energia e gas per cinema e teatri
Vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022 per contenere i maggiori costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dalle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (articolo 11).
Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno definite con decreto del Ministro della cultura.
Bonus trasporti
Aumentano ancora le risorse stanziate per il bonus trasporti, il contributo istituito dall’art. 35, decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Dopo il rifinanziamento di 101 milioni di euro previsto dall’art. 25, decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022), alla misura vengono destinati ulteriori 10 milioni di euro (articolo 12).

Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada (articolo 14).
Sarà un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.
Nuova indennità una tantum di 150 euro
Prevista l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore di (articoli 18 e 19):
- lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti indicati nei punti successivi. L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS;
- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, per l’anno 2021, non superiore a 20.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
- ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32 comma 8 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) previste dagli articoli 1 e 15 del D.lgs. n. 22/2015;
- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’art. 32, legge n. 264/1949;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del Codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, legge n. 335/1995. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
- soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, di cui all’art. 10, c. da 1 a 9, D.L. n. 41/2021 ovvero dell’art. 42, D.L. n. 73/2021;
- collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19 (di cui all’art. 96, D.L. n. 18/2020, all’art. 98, D.L. n. 34/2020, all’art. 12, D.L. n. 104/2020, agli artt. 17, c. 1, e 17-bis, c. 3, D.L. n. 137/2020, all’art. 10, c. da 10 a 15, D.L. n. 41/2021 e all’art. 44, D.L. n. 73/2021);
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
- lavoratori autonomi occasionali nell’anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell’anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) alla Gestione separata;
- nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti
Prevista un’indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro (articolo 20).
In particolare, l’indennità di 200 euro di cui all’art. 33, decreto Aiuti (D.L n. 50/2022) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Lo stanziamento della misura è incrementato di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022.
Norme anti delocalizzazioni
Intervenendo sulle disposizioni anti delocalizzazioni della legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. da 224 a 238, legge n. 234/2021), si prevede la revoca di ogni beneficio statale percepito nei 10 anni antecedenti per i datori di lavoro che cessino definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura (articolo 37).

Proroga sanatoria credito d’imposta R&S
Prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine per inviare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito (articolo 38).