Proroga al 30 settembre per l’invio delle Dichiarazioni dei soggetti richiedenti il contributo fondo perduto.

E’ arrivata l’ufficialità della proroga al 30 settembre del termine ultimo per l’invio del modello Redditi 2021 per chi intende richiedere il contributo a fondo perduto perequativo del decreto Sostegni bis (art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021).
Infatti, la norma aveva originariamente previsto che la presentazione della dichiarazione avvenisse entro il 10 settembre, con molto anticipo rispetto ai termini ordinari fissati il 30 novembre.
Si chiedeva l’anticipo del termine per permettere all’Agenzia delle Entrate di elaborare quanto prima i dati e, quindi, erogare celermente il contributo, oltre che per rispettare i termini imposti dalla UE per validare gli aiuti.
Però, l’aver fissato la scadenza subito dopo la pausa estiva e, soprattutto, dopo che i contribuenti e i loro consulenti hanno dovuto affrontare una valanga di adempimenti, tra quelli ordinari quelli anti Covid, aveva sollevato, sin da subito, più di qualche malumore.
Pertanto, le categorie professionali maggiormente interessate avevano chiesto uno slittamento di alcune settimane per far sì che si riuscisse a presentare la dichiarazione senza correre il rischio di commettere errori per la fretta. In particolare, i dottori commercialisti avevano richiesto lo slittamento al 31 ottobre, non perché il termine del 10 settembre risultasse troppo vicino alla pausa estiva, ma per il fatto che la dichiarazione di quest’anno presenta notevoli complessità di compilazione.
Si pensi, tra le altre cose, a tutti i dubbi (molti dei quali irrisolti) e le difficoltà che si stanno riscontrando nel compilare il quadro degli aiuti di Stato, la cui compilazione è necessaria per chi ha beneficiato di alcuni degli aiuti Anti-Covid.
Tenendo conto di quanto rappresentato dai contribuenti e dalle categorie professionali, si è scelta una via intermedia, concedendo una proroga di 20 giorni e, pertanto, facendo slittare il termine al 30 settembre, probabilmente oltre non si poteva andare per via del fatto che questa normativa è sotto l’egida dell’Unione Europea che entro la fine del 2021 deve validare gli aiuti.
Tale data, per i dottori commercialisti, è congrua, seppur non in linea con le loro aspettative, permettendo di compilare le dichiarazioni con maggiore tranquillità.
In merito alla nuova scadenza possono essere fatte due considerazioni.
La prima verte sulla tempistica del provvedimento di proroga.
Sembra proprio che il Legislatore non riesca a fare a meno di decidere le proroghe sul filo di lana, rendendo nota la sua decisione in prossimità della scadenza. Ciò inevitabilmente ha effetti deleteri sull’organizzazione degli studi professionali che, comunque, in assenza di certezze, si trovano a dover fare i salti mortali per adempiere ai propri doveri professionali nei confronti dei clienti.
Salvo trovarsi, a poche ore dalla scadenza e, probabilmente, dopo che ormai il grosso del lavoro è stato fatto con enormi sacrifici, con una proroga che di fatto risulta inutile.
La seconda considerazione è che lo slittamento in avanti del termine di presentazione delle dichiarazioni rischia di sortire un effetto boomerang sui prossimi passaggi.
Non si deve, infatti, dimenticare che, per poter richiedere (e ottenere) il contributo è stato già emanato il provvedimento con i campi delle dichiarazioni da considerare per i calcoli, ma mancano ancora due altri importanti provvedimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate:
- il decreto che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta;
- il provvedimento che approverà il modello e le istruzioni per richiedere il contributo, con relativo termine per la presentazione dello stesso.
In particolare, il primo provvedimento è di fondamentale importanza per capire chi, tra gli aspiranti, realmente potrà ottenere il beneficio e chi no. Infatti, il contributo viene determinato applicando tale percentuale alla differenza tra i risultati economici 2019 e 2020.
Il timore è che, con lo slittamento in avanti del termine, slittino anche questi provvedimenti e, quindi, la data in cui molte aziende, che hanno estremo bisogno di una boccata d’ossigeno per sopravvivere, riceveranno il contributo.
Si spera che l’Amministrazione fiscale, anche se riceverà i dati dichiarativi con 20 giorni di ritardo, riesca ugualmente a rispettare una tabella di marcia che permetta quanto prima l’erogazione dei contributi, dimostrando la propria efficienza e, soprattutto, vicinanza al mondo imprenditoriale duramente colpito dalla crisi da Covid.

Dall’OIC le regole per la contabilizzazione dei bonus edilizi.

Per le imprese i bonus fiscali derivanti da interventi di recupero edilizio costituiscono “contributi in conto impianti”.
Così si è espresso l’OIC- Organismo Italiano di Contabilità che, con propria Comunicazione del 3 agosto 2021, su richiesta esplicita da parte dell’Agenzia delle Entrate, ha fornito le regole operative di contabilizzazione dei crediti fiscali (sotto forma di detrazione o credito d’imposta), riconosciuti a fronte di interventi edilizi e per i quali sono applicabili la cessione a terzi e lo sconto in fattura ai sensi dell’art.121 del DL 34/2020, convertito con modifiche in legge 77/2020.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha posto i seguenti quesiti circa la modalità di contabilizzazione nel bilancio:
1. del diritto alla detrazione fiscale della società committente (ivi inclusa la fattispecie in cui la società in qualità di condomino beneficia del diritto di detrazione nell’ipotesi di Superbonus 110%).
E’ riconosciuto come detto in premessa al suddetto credito fiscale la natura di “contributo in conto impianti” sussistendo tutte le caratteristiche previste dal paragrafo 86 dell’OIC 16 ovvero: (i) la somma (il credito fiscale) proviene da un soggetto pubblico; (ii) è diretto alla realizzazione, riattivazione o ampliamento di una immobilizzazione materiale e (iii) è commisurato al costo dell’investimento. Ciò premesso l’OIC chiarisce che per la relativa iscrizione in bilancio, in contropartita al credito tributario, la società committente può utilizzare uno dei due seguenti metodi:
i. la diretta riduzione dell’investimento sostenuto,
ii. l’iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta. Nel caso in cui il bonus sia relativo ad “immobili merce” della società committente, il contributo va portato a riduzione del valore delle relative “rimanenze”.
Viene altresi precisato che i due metodi sono alternativi solo nella ipotesi in cui il committente trattenga il credito fiscale presso di sé.
Nel caso invece di realizzazione dei lavori con cessione del credito attraverso lo sconto in fattura al fornitore appare possibile la sola prima ipotesi, ovvero la iscrizione del credito a diretta riduzione del valore del bene in bilancio (cosiddetto metodo diretto).
2. dello sconto in fattura concesso dalla società esecutrice dei lavori alla società committente:
 per la società esecutrice, il ricavo viene iscritto in bilancio in contropartita ad un credito corrispondente alla somma pari a:
i) l’ammontare regolato dalla società committente con le proprie disponibilità liquide,
ii)il valore di mercato del bonus fiscale ricevuto per effetto dello sconto praticato (laddove tale valore non sia desumibile, il valore del bonus è esattamente pari all’ammontare dello sconto);
3. del credito d’imposta ceduto dalla società committente che, in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale, ha optato per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto. In particolare, la differenza tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione è iscritto nel conto economico come onere o provento finanziario;
4. del credito d’imposta acquistato dalla società esecutrice dei lavori, con facoltà di successiva cessione. La società esecutrice dei lavori (cessionaria) rileva in bilancio il credito tributario al costo sostenuto.
Si resta ora in attesa di un pronunciamento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate atteso che le diverse modalità di contabilizzazione suggerite dall’OIC sembra possano avere impatti fiscali diversi in assenza di specifiche previsioni normative.