Un breve riepilogo dell’annoso trattamento della deducibilità (ai fini del reddito) e della detraibilità (ai fini Iva) delle spese per le auto ad uso promiscuo (le autovetture).
Limiti di deduzione dal reddito per IRES/IRPEF
L’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986 disciplina i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore. Nello specifico, detto articolo individua i casi che danno luogo alla deducibilità integrale delle spese e quelli al ricorrere dei quali è prevista una deducibilità limitata.
Deducibilità integrale
L’art. 164, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 917/1986 identifica i mezzi di trasporto che danno luogo alla deduzione integrale dei costi sostenuti per gli stessi, quali, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell’art. 54 del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e veicoli per il trasporto pubblico.
Per attività propria dell’impresa, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con C.M. 3 agosto 1979, n. 25/364695 ha chiarito che i beni in questione sono quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell’attività stessa. A titolo esemplificativo si tratta delle autovetture della scuola guida, quelle utilizzate dai tassisti.
Deducibilità limitata: veicoli aziendali
L’art. 164, lettera b), D.P.R. n. 917/1986 dispone che le spese relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli – il cui utilizzo è diverso rispetto a quello indicato alla predetta lettera a) sono ammesse in deduzione nel limite del 20%.
Tale limite viene aumentato all’80% dei costi sostenuti per i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio.
Inoltre, nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità delle spese in commento è ammessa nella misura del 20% limitatamente ad un solo veicolo. Se l’attività viene svolta da società semplici o associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986, la deducibilità delle spese è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Beni strumentali all’attività dell’impresa
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100%
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Agenzie /rappresentanti di commercio
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80%
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Esercizio di arti e professioni in forma individuale
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20% limitatamente a un solo veicolo
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Associazioni e/o società semplici
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20% limitatamente a un solo veicolo per socio
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Uso promiscuo
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70%
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Per gli autoveicoli di cui all’art. 164, lettera b), le citate percentuali non si applicano sul costo sostenuto per l’acquisto, ma sul costo riconosciuto come fiscalmente rilevante nel limite di:
a) 18.075,99 euro per le autovetture;
b) 25.822,84 euro per le autovetture utilizzate da agenti o rappresentanti di commercio;
c) 4.131,66 euro per i motocicli;
d) 2.065,63 euro per i ciclomotori.
Anche i veicoli in leasing soggiacciono agli stessi limiti di deducibilità, essendo che la quota di canone di leasing proporzionale al costo di un veicolo non può essere superiore alle soglie suddette.
Deducibilità limitata: veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
L’art. 164, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n. 917/1986 dispone che le spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono ammesse in deduzione nella misura del 70% del loro ammontare.
L’attribuzione del veicolo ad un dipendente dev’essere provata con certezza in base ad idonea documentazione, ad esempio con la previsione in un verbale societario, con la sottoscrizione di una scrittura privata con data certa, oppure prevedendo un’apposita clausola nel contratto di lavoro.
Per quanto riguarda i veicoli dati in uso promiscuo all’amministratore, i canoni di leasing possono essere dedotti ai sensi dell’art. 95, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (per cassa) per la parte del loro ammontare non eccedente il compenso in natura dell’amministratore determinato sulla base del valore normale.
Detrazione IVA
L’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 regola la detraibilità dell’IVA relativa ai costi di veicoli stradali e delle relative spese e la ammette nel limite del 40% per tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto che non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività di impresa o della professione.
Tale limite del 40% non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, che può di computare integralmente in detrazione l’imposta, fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale. |
È ammessa in detrazione anche l’IVA relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, alla custodia, manutenzione e riparazione, transito stradale, nonché all’acquisto di carburanti e lubrificanti, nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.