Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2022 contiene alcune norme di forte impatto sulla tassazione innanzitutto delle persone fisiche, ma anche delle imprese.
Non mancano altri interventi sia di proroga (come, ad esempio, la detassazione dei redditi dominicali e agrari per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali) sia di posticipo dell’entrata in vigore di alcune disposizioni (come quelle sulle nuove sugar tax e della platic tax). Per non parlare delle modifiche o proroghe di disposizioni già in vigore.
Di seguito, una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali in ordine cronologico secondo i circa 1000 commi dell’articolo 1 della legge.
Revisione dell’IRPEF
La prima novità riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF.
Nel dettaglio, viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%).
Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).
Trattamento integrativo
Si modifica il D.L. n. 3/2020, che dispone il riconoscimento:
- di una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, di importo non superiore a 28.000 euro (art. 1, D.L. n. 3/2020);
- di una ulteriore detrazione che va riducendosi fino ad annullarsi per i redditi superiori a 40.000 euro (art. 2 D.L. n. 3/2020).
In particolare, con la legge di Bilancio:
- viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).
- si riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’art. 15 TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda;
- viene abrogata l’ulteriore detrazione di cui all’art. 2, D.L. n. 3/2020.
Misure IRPEF per gli enti locali
Le nuove aliquote IRPEF entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma gli enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote.
È stata inoltre introdotta una disposizione diretta a compensare la riduzione del gettito della compartecipazione IRPEF delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. La norma prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia saranno definiti con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze entro il 31 marzo 2022, sulla base dell’istruttoria di un tavolo tecnico coordinato dal MEF Dipartimento finanze e Dipartimento Ragioneria dello Stato con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.
Abolizione IRAP per le persone fisiche
La legge esenta da IRAP dal periodo d’imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.
A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome per effetto dell’esenzione, a decorrere dall’esercizio 2022 si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.
Patent box
Si modifica nuovamente la disciplina sul patent box ritoccando quanto stabilito, solo poche settimane fa con il D.L. n. 146/2021.
In sintesi:
- si eleva dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
- si restringe il novero dei beni agevolabili;
- si modifica la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021 (come previsto dal D.L. n. 146/2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data dell’entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
- si consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo;
- viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021;
- viene introdotto un meccanismo di recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
Sugar tax e plastic tax
Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
IVA su prodotti per l’igiene femminile
Si abbassa dal 22% al 10% l’aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili.
Sistema della riscossione
Si introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate-Riscossione viene sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione.
Imposta di bollo sui certificati digitali
Si estende all’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.
Detassazione IRPEF coltivatori diretti e IAP
Si proroga all’anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Aggregazioni tra imprese
Si proroga al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e viene ampliata la sua operatività.
L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto – oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni di euro.
In conseguenza della proroga, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del bonus aggregazione disciplinato dall’art. 11, D.L. n. 34/2019.
Limite alle compensazioni
A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a 2 milioni di euro.
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni
Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 36).
La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto.
Inoltre, se la cessione dell’abitazione è soggetta ad IVA, l’acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, beneficia di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acquisto.
Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d’imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.
Prevista anche l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.
Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:
- si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
- si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.
Agevolazioni fiscali per lo sport
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Inoltre, si estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).
Proroghe agevolazioni fiscali sisma
Si esenta per l’anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate.
Inoltre, si proroga:
- all’anno d’imposta 2021 l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici;
- al 31 dicembre 2022 l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria dei medesimi fabbricati.
IVA su bovini e suini
Si estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.
Rivalutazione beni
Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Più in dettaglio:
- vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa;
- sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 125 al 16%) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione;
- in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti;
- si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.
Cashback
Si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.
Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA
L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.
Modifiche IVA del decreto Fisco-Lavoro
Slitta al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo settore) recate dal D.L. n. 146/2021. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto Fisco-Lavoro.
Canone unico patrimoniale
Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022:
- l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati;
- le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
- le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.
Agevolazioni fiscali per i partiti politici
Viene prorogato il termine per la richiesta, da parte dei partiti politici, di ammissione per l’anno 2021 al finanziamento privato in regime fiscale agevolato. Il termine, scaduto il 30 novembre 2021, è differito al 30 gennaio 2022 (30° giorno dall’entrata in vigore della legge di Bilancio).
Sospensione ammortamento
Si estende – a specifiche condizioni – la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020).
Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
SIIQ
Cambia la disciplina dell’estensione del regime fiscale agevolato (c.d. regime speciale) alle società controllate che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare. Nel dettaglio, si prevede che il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all’art. 2327 c.c. (50.000 euro), non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, nel rispetto di alcuni specifici requisiti.
Imposta di registro atti Provincia di Bolzano
Con una disposizione interpretativa, si stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano.
IMU pensionati non residenti
Si riduce al 37,5% per l’anno 2022 l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
Rientro ricercatori
Si estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al numero dei figli e all’acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia (art. 5, D.L. n. 34/2019).
Cartelle di pagamento
Si estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.
Versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche
Sospesi fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Si tratta dei versamenti:
a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
I versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).
Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia
Viene introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.
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Accise
Si apportano modifiche all’accisa sulla birra stabilendo che:
- la misura della riduzione dell’accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40% al 50%;
- sono introdotte specifiche misure di riduzione dell’accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 2022;
- si riduce, limitatamente all’anno 2022, la misura dell’accisa generale sulla birra, che per il predetto anno viene rideterminata in 2,94 euro. Si chiarisce che la misura dell’accisa torna a 2.99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 2023