Appalti e irregolarità fiscali in arrivo nuove regole in linea UE.

Con la legge Europea 2019-2020 (Legge 23 dicembre 2021, n. 238), recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, finalmente il legislatore interviene su una evidente stortura legislativa che, per quasi due anni, ha appesantito e creato tensioni nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici nell’ambito del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). In realtà, le origini della questione sono ancor più risalenti perché devono rinvenirsi nel decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019) in cui, per la prima volta, venne inserita la norma, poi espunta in fase di conversione. Tale risultato fu possibile anche grazie all’attenzione riservata da subito alla questione da aziende e associazioni di categoria, che sollevarono immediatamente le principali problematiche che la norma avrebbe comportato e formularono proposte emendative di fatto oggi recepite.
Così, dopo molti colpi di scena ed emendamenti scomparsi all’ultimo momento (peraltro anche relativi al disegno di legge Europea oggi approvata), si prova davvero a chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2273 in materia di contratti pubblici.

La procedura di infrazione a carico dell’Italia
Pare utile ricordare che tale procedura – inviata all’Italia dalla Commissione europea il 24 gennaio 2019 – nasceva dalla constatazione che l’Italia non avesse completamente recepito le direttive n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE le quali prevedono, accanto all’ipotesi di esclusione obbligatoria per irregolarità fiscali definitivamente accertate (ipotesi, questa, correttamente e prontamente recepita dall’Italia), anche una “facoltà” di esclusione in tutti quei casi in cui la stazione appaltante fosse stata comunque a conoscenza della situazione di irregolarità fiscale dell’operatore economico.
Le modalità con le quali il legislatore del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) aveva tentato di adeguare l’ordinamento interno ai precetti comunitari erano stati quantomeno “maldestri”.
Il principale vulnus derivava dal fatto di aver letteralmente “tirato fuori dal cilindro” il concetto di violazioni “non definitivamente accertate” – non presente nelle direttive – senza peraltro averne declinato con precisazioni il concetto. Inoltre, la formulazione letterale dell’art. 80, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, ancorandosi agli “obblighi di pagamento” (che dovevano essere inadempiuti), finiva per creare un forte disorientamento in capo a tutte le stazioni appaltanti che, seppure in qualche modo “protette” dalla non obbligatorietà dell’esclusione, dovevano comunque porsi il problema di effettuare una valutazione sul punto. Di certo, i certificati dei carichi pendenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate – anche a causa del lungo blocco della riscossione determinatosi a causa della pandemia e che li aveva “ingrossati” di cartelle non notificabili (e quindi neanche pagabili) – non contribuivano a semplificare la faccenda.
Quello che mancava, in ultima analisi, era una guida “tecnica” che aiutasse gli operatori a definire il corretto perimetro della facoltà di esclusione. Tale ausilio, che ben avrebbe potuto essere fornito autenticamente dalla norma stessa, pare ora essere finalmente destinato ad arrivare.

Con alcune importanti modifiche all’art. 80, comma 4, quinto periodo del D.Lgs. n. 50/2016, la legge Europea fa una piccola rivoluzione.
Nulla cambia per le violazioni definitivamente accertate, per le quali l’art. 80, comma 4 continua a prevedere:
- l’obbligo di esclusione per violazioni gravi e definitivamente accertate;
- una definizione di “gravità” che, per le violazioni fiscali, è pari a 5.000 euro (per effetto del rinvio all’art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973);
- una definizione di “violazioni definitivamente accertate”, e cioè quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Molto cambia, invece, per le violazioni “non definitivamente accertate”.
Permane la facoltatività dell’esclusione e permane il requisito che è la stazione appaltante ad avere l’onere di essere “a conoscenza e adeguatamente dimostrare” lo stato di inadempienza dell’operatore economico. Quest’ultimo punto è particolarmente importante dal momento che la norma non impone all’operatore economico di esibire alcunché alla stazione appaltante, neanche se è questa a richiederlo.
Muta, invece, anzitutto la soglia di gravità per le violazioni non definitivamente accertate. Se prima, infatti, tale soglia coincideva con quella prevista per le violazioni definitive (i.e. 5.000 euro per rinvio all’articolo 48-bis, D.P.R. n. 602/1973), ora tale carattere di gravità dovrà essere stabilito “da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro”.
Il decreto attuativo, quindi, dovrà fissare i “limiti” all’operatività della norma, stabilendo una soglia (che potrebbe essere anche proporzionale al valore dell’appalto o ad altri valori ovvero ancora determinata secondo altre logiche) oltre la quale la violazione agli obblighi di pagamento dovrà definirsi “grave”. Tale soglia, però, non potrà mai essere di importo inferiore a 35.000 euro, vale a dire sette volte superiore rispetto a quella attualmente prevista.
Il medesimo decreto – e questo, se possibile, è ancora più importante – dovrà anche fissare le “condizioni” per l’operatività della causa di esclusione per le irregolarità non definitive e quindi riempire di significato tecnico il concetto di “obblighi di pagamento”. Non può infatti dimenticarsi che l’obbligo di pagamento non è automatica conseguenza dell’emissione di un provvedimento non definitivo dal momento che, fino alla definitività di tale provvedimento, potrebbe non esservi alcun obbligo di pagamento se non nei limiti di quanto esigibile a titolo di riscossione a titolo provvisorio e di riscossione frazionata in pendenza di giudizio ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 e del D.Lgs. n. 546/1992. Peraltro, anche in questi casi, il contribuente avrebbe a disposizione molti strumenti per sospendere l’obbligo di pagamento quali, ad esempio, la sospensione amministrativa o giudiziale o la sospensione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992.

Da quando decorrono le novità?
Quanto alla decorrenza delle novità, fermo restando che la legge Europea entrerà formalmente in vigore il 1° febbraio 2022 (ordinaria vacatio legis) e che le novità si applicano agli appalti successivi a tale data (si veda l’art. 10, comma 5), è tuttavia evidente che la nuova norma non sarà di fatto applicabile fin quando non verrà adottato il provvedimento attuativo. In tal senso, peraltro, milita il chiaro dato letterale: la norma, infatti, prevede espressamente che il decreto attuativo deve stabilire, inter alia, le “condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate”. Detto altrimenti, l’adozione delle disposizioni attuative è “condizione per l’operatività” tout court della nuova disciplina che, dunque, dovrà attendere necessariamente l’intervento normativo secondario. Né sarebbe possibile una diversa interpretazione, dal momento che la stazione appaltante non avrebbe nemmeno quegli elementi minimi necessari per effettuare le proprie valutazioni, primo tra i quali il concetto di “gravità”.

Legge di bilancio 2022, le novità per enti e società sportive

Nella legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) un ruolo significativo è assunto dai provvedimenti aventi ad oggetto il settore sportivo nella sua completezza, andando a coinvolgere sia l’ambito dilettantistico che professionistico, così come il settore privato e quello pubblico.
Tale realtà, fortemente colpita dalle restrizioni imposte per arginare la diffusione del Covid, potrà quindi fruire di importanti misure di sostegno, soprattutto economico.
Tra gli interventi che si ritengono maggiormente significativi si vuole menzionare sia la riproposizione per l’anno 2022 dello “Sport Bonus” a tutela dell’impiantistica sportiva, nonché il rinvio al 1° gennaio 2024 della nuova disciplina IVA per gli enti associativi da applicarsi alle quote di frequenza alle attività istituzionali versate da associati e tesserati.

Sport bonus confermato per il 2022
L’art. 1, comma 190 della legge n. 234/2021 ha esteso al 2022 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, fruendo di un credito d’imposta del 65%.
La misura, particolarmente interessante vista la possibilità di modificare tramite questi interventi la struttura di impianti preesistenti (o di costruirne di nuovi) tenendo conto delle mutate esigenze di tutela sanitaria per pubblico e atleti relativamente a distanziamento e prevenzione dai contagi, risulta applicabile anche se il finanziamento è rivolto alla ristrutturazione/costruzione di impianti pubblici oggetto di convenzione, affidamento o concessione.
Tuttavia, rispetto alla norma originaria, nel 2022 il credito d’imposta, da determinarsi sull’importo della dazione transitata esclusivamente su canali che ne garantiscono la tracciabilità (bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito-di credito-prepagate, assegni bancari o circolari), potrà essere utilizzato esclusivamente dai titolari di redditi d’impresa, in tre quote annuali di pari importo negli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo sport dell’elenco dei beneficiari.
Il credito, non potendo essere ceduto a terzi, dovrà quindi essere utilizzato in compensazione con modello F24 direttamente dal beneficiario attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite intermediario Entratel, pena lo scarto del versamento.
Il credito d’imposta, non cumulabile con altra agevolazione fiscale per la medesima dazione, seppur considerato irrilevante ai fini IVA e delle imposte dirette, dovrà comunque essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelli successivi di suo utilizzo.
La disciplina applicabile, per quanto compatibile con la proroga in commento, resta l’art. 1, commi 621-627 della legge n. 145/2018 nonché, per gli aspetti operativi, il D.P.C.M. 30 aprile 2019.
Concludendo la disamina di questa prima agevolazione si sottolinea che, rispetto alla versione precedente, risultano esclusi dalla possibilità di effettuare tali erogazioni agevolate sia le persone fisiche che gli enti non commerciali privi di reddito d’impresa (senza partita IVA).

L’esenzione IVA sulle prestazioni commerciali slitta al 2024
Ulteriore intervento ad opera della Manovra 2022 (art. 1, comma 683) riguarda lo spostamento al 1° gennaio 2024 dell’efficacia della disciplina in materia di IVA avente ad oggetto le attività svolte a favore di associati, soci e tesserati per le quali associazioni e società sportive dilettantistiche sono solite chiedere delle somme a titoli di corrispettivo. Su tali attività, finora disciplinate dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, è intervenuto il D.L. n. 146/2021 che, al fine di dirimere la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/2010, ne ha determinato il “passaggio” da un regime di “esclusione” a quello di “esenzione” dall’IVA.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto IVA (ante modifica) le associazioni sportive dilettantistiche il cui atto costitutivo o statuto risultasse redatto nelle forme e con i contenuti del successivo comma 8, avrebbero potuto escludere dall’applicazione dell’IVA le somme (c.d. corrispettivi specifici) versate per la partecipazione alle proprie attività statutarie da parte di associati (propri), di associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché da tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Inoltre, ai sensi del comma 7 all’associazione sportiva dilettantistica iscritta anche nel Registro APS (ora sezione APS del RUNTS) e che risultasse affiliata ad un ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ex art. 3, comma 6, lettera e), legge n. 287/1991, era concesso di svolgere un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in bar ed esercizi similari in regime di neutralità fiscale. Tuttavia, l’attività di somministrazione esclusa dall’IVA, avrebbe dovuto essere configurata come strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, si sarebbe dovuta svolgere presso le sedi di esercizio dell’attività istituzionale e limitatamente a favore di associati e tesserati come sopra specificati.
Ciò premesso, il decreto Fisco-Lavoro (art. 5, comma 15-quater, D.L. n. 146/2021), al fine di dirimere la controversia in sede comunitaria, ha previsto con effetto dal 21 dicembre 2021 sia l’abrogazione delle misure appena esposte sia una serie di nuove fattispecie (alcune delle quali analoghe a queste ultime) inserite nei casi di “esenzione” dall’IVA di cui all’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
La novella di fine anno, anche se sotto il profilo sostanziale non avrebbe portato ripercussioni in termini di applicazione dell’IVA, ha incontrato una forte preoccupazione del mondo associativo soprattutto per gli obblighi di natura contabile e per gli adempimenti che avrebbe comportato il passaggio di tali operazioni nell’alveo di quelle esenti. Infatti, solo al fine di gestire gli adempimenti IVA, molti circoli dotati del solo codice fiscale avrebbero dovuto provvedere all’apertura della partita IVA per l’emissione della fattura al fine di certificare un introito che fino a prima era documentato da una semplice ricevuta non fiscale.

Posticipata al 1° gennaio 2024 ad opera dell’art. 1, comma 683, risulta anche la disposizione contenuta nel DL 146/2021, che aveva previsto l’applicabilità agli ETS costituiti in forma di APS e ODV, in attesa della completa operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, del regime di cui all’art. 1, commi 58-63, legge n. 190/2014.

Sospensione dei versamenti
Altri interventi hanno riguardato il sostegno alle Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva associazioni e società, sia professionistiche che dilettantistiche, quali la sospensione dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL, l’IVA e le imposte su redditi per i primi quattro mesi dell’anno 2022. Infatti, per le FSN, gli EPS e le ASD e SSD che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (D.P.C.M. 24 ottobre 2020) sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo (con la prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi). I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non sarà possibile richiedere il rimborso di quanto già versato.

Detassazione degli utili
Un’ulteriore misura è prevista a sostegno delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che, ai sensi dell’art. 1, commi da 185 a 187, potranno considerare fiscalmente neutrali ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale qualora, in ciascun anno, abbiano destinato almeno il 20% degli stessi utili allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità, sia direttamente che per il tramite dei soggetti componenti le medesime federazioni.
Gli oneri dei progetti effettivamente sostenuti dovranno poi essere rendicontati dalle Federazioni stesse, nonché certificati dai rispettivi organi di controllo interni o da società di revisione, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento. La misura, prevista in via sperimentale per il triennio 2022-2024, è comunque subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea.
Infine, nell’ottica di favorire l’occupazione giovanile e limitare l’utilizzo improprio dello strumento dell’apprendistato professionalizzante, si menziona la modifica introdotta dall’art. 1, comma 154 secondo la quale è stata ridotta a 23 anni (anziché 29) per gli enti sportivi professionistici l’età dei soggetti inquadrabili con tale tipologia contrattuale.

Decreto Sostegni ter, la bozza del 21 gennaio emersa dal CdM.

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022 non contiene solo una nuova tornata di ristori, ma interviene su alcune disposizioni fiscali.
Da un lato, l’intento è, come ormai accade da due anni a questa parte, quello di attutire il carico fiscale gravante su alcune attività che più di tutte stanno pagando il prezzo della crisi economica derivante dal perdurare dell’epidemia da covid-19, quale il settore del divertimento.
Dall’altro, si cerca di potenziare ed estendere alcuni strumenti agevolativi, quali i crediti d’imposta previsti per particolari settori tra cui oltre a quello sopra citato, anche il comparto del tessile e della moda e lo sport.
Non mancano però alcune disposizioni anti frode sui bonus fiscali, in particolar modo quelli connessi alla cessione delle detrazioni edilizie o allo sconto in fattura.

Sospensione versamenti attività sospese
La prima misura interessa sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Per queste imprese il D.L. n. 221/2021 ha previsto la sospensione delle attività nel periodo che va dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.
Ciò, evidentemente, ha causato notevoli difficoltà di carattere finanziario, difficoltà che inesorabilmente si ripercuotono sulla mancanza di fondi per poter onorare le scadenze fiscali.
Pertanto, con il decreto approvato, si stabilisce che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 come sopra accennato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati 8art. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
I predetti versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo
Si interviene anche sul credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art.28 D.L. n. 34/20209.
Si ricorda che l’agevolazione nella sua ultima proroga contenuta nel decreto Sostegni bis (D.L. n.73/2021) era stata esteso anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, salvo smentite, ripropone il bonus per le imprese del settore turistico, con le stesse modalità e condizioni applicate in precedenza, in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
Il credito d’imposta:
- spetta a condizione che i soggetti sopra indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
- si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.
Riguardo a questo ultimo aspetto, quindi, gli operatori economici interessati sono tenuti alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per gli aiuti di Stato.

Bonus per il settore tessile e della moda
Il bonus riservato agli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) dovrebbe essere esteso anche per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Si tratta del contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello 2020.
La norma originaria (art. 48-bis D.L. n.34/2020) ha previsto la fruizione di tale contributo solo per il 2020.
Più precisamente, con il nuovo decreto il predetto bonus dovrebbe essere esteso per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72
Per la copertura del maggior esborso a carico del bilancio statale si aumentano i fondi destinati all’agevolazione passando, per l’anno 2022, da 150 milioni di euro a 250 milioni di euro.

Altre novità e agevolazioni
Il decreto cerca di intervenire su altri aspetti prevedendo ulteriori esenzioni e agevolazioni per i settori maggiormente in difficoltà.
Tra i più importanti si segnalano:
- l’estensione fino al 30 giugno 2022, rispetto alla data originaria del 31 dicembre 2021, dell’esonero dal versamento del Canone Patrimoniale Unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi;
- la possibilità per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, di fruire del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
- il credito d’imposta per la Transizione 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con apposti decreto ministeriale, viene riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Divieto di ulteriori cessioni dei bonus fiscali
Da segnalare, infine, una importante novità in merito alla cessione dei crediti fiscali.
Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto non sarà possibile cedere più volte i crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie (art. 121 D.L. n. 34/2020) né quelli relativi ai bonus anti Covid (art. 122 D.L. n. 34/2020).
Stessa sorte è prevista per lo sconto in fattura: potrà essere ceduto all’impresa che fa i lavori, o agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Viene comunque prevista una norma transitoria: infatti, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Le legge di Bilancio 2022 e i bonus edilizi

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sui bonus minori e l’attestazione di congruità sono detraibili nella stessa misura del bonus cui si riferiscono.
Gli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese previsti dal decreto antifrode (D.L. n. 157/2021), in caso di opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, sono esclusi per gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.

Sono queste le principali novità ai fini dei bonus edilizi diversi dal superbonus introdotte con la legge di Bilancio 2022 che pongono rimedio a quanto segnalato da più parti; i nuovi obblighi di apposizione del visto di conformità e di asseverazione tecnica recentemente introdotti, per le agevolazioni edilizie di minore entità avrebbero infatti rischiato di annullare l’appeal dell’agevolazione o comunque lasciato fuori una parte della spesa senza alcuna giustificazione tecnica.

Le regole anti-frode del decreto Controlli
Infatti, il D.L. n. 157/2021 ha modificato gli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, inserendo anche l’art. 122-bis per rafforzare dal 12 novembre 2021 le misure di controllo preventivo in tema di bonus edilizi, con specifico riferimento alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta, ex art. 121 del DL 34/2020.
Nello specifico, con il comma 1-ter nell’art. 121 del DL 34/2020, il decreto antifrodi aveva esteso l’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche in relazione alle spese, oggetto di opzione ex art. 121, che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.

Cosa prevede la legge di Bilancio 2022
Con originale tecnica legislativa, ora il decreto Controlli viene recepito nella legge di Bilancio 2022 e, quindi, in questo modo un po’ irrituale il D.L. n. 157/2021 viene comunque convertito (con modifiche) in maniera atipica.
In sostanza, è stata recepita una modifica per la quale ora “rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 (bonus edilizi diversi dal superbonus 110%) anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi”.
Nella norma si aggiunge che “le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come interventi di edilizia libera […] e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Si pone così rimedio all’assenza di detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità per spese agevolate con bonus edilizi diversi dal 110%, mentre viene introdotta un’esenzione dai nuovi obblighi per i bonus minori, intendendosi come tali quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e, a prescindere dall’importo complessivo, quelli che rientrano tra le attività di edilizia libera.
Per esplicita previsione normativa, persistono tuttavia obblighi di verifica di congruità e conformità per gli interventi che, pur essendo di importo non superiore a 10.000 euro e/o che siano riconducibili ad attività di edilizia libera, siano riferibile all’agevolazione bonus facciate.

Chi può rilasciare le attestazioni di congruità
Per quanto riguarda i soggetti abilitati a rilasciare le attestazioni di congruità, con la circolare n. 16/E del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per le spese relative a interventi che non beneficiano del superbonus 110%, l’attestazione può essere rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al superbonus, ossia i soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, iscritti agli specifici ordini e collegi e professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori.

Le novità fiscali della legge di bilancio 2022

Sul versante fiscale, la legge di Bilancio 2022 contiene alcune norme di forte impatto sulla tassazione innanzitutto delle persone fisiche, ma anche delle imprese.

Non mancano altri interventi sia di proroga (come, ad esempio, la detassazione dei redditi dominicali e agrari per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali) sia di posticipo dell’entrata in vigore di alcune disposizioni (come quelle sulle nuove sugar tax e della platic tax). Per non parlare delle modifiche o proroghe di disposizioni già in vigore.

Di seguito, una sintesi di tutte le più importanti misure fiscali in ordine cronologico secondo i circa 1000 commi dell’articolo 1 della legge.

Revisione dell’IRPEF
La prima novità riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote IRPEF.
Nel dettaglio, viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%).
Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Trattamento integrativo
Si modifica il D.L. n. 3/2020, che dispone il riconoscimento:
- di una somma a titolo di trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, di importo non superiore a 28.000 euro (art. 1, D.L. n. 3/2020);
- di una ulteriore detrazione che va riducendosi fino ad annullarsi per i redditi superiori a 40.000 euro (art. 2 D.L. n. 3/2020).
In particolare, con la legge di Bilancio:
- viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).
- si riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’art. 15 TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda;
- viene abrogata l’ulteriore detrazione di cui all’art. 2, D.L. n. 3/2020.

Misure IRPEF per gli enti locali
Le nuove aliquote IRPEF entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma gli enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote.
È stata inoltre introdotta una disposizione diretta a compensare la riduzione del gettito della compartecipazione IRPEF delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. La norma prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia saranno definiti con un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze entro il 31 marzo 2022, sulla base dell’istruttoria di un tavolo tecnico coordinato dal MEF Dipartimento finanze e Dipartimento Ragioneria dello Stato con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

Abolizione IRAP per le persone fisiche
La legge esenta da IRAP dal periodo d’imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio) le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.
A ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome per effetto dell’esenzione, a decorrere dall’esercizio 2022 si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.

Patent box
Si modifica nuovamente la disciplina sul patent box ritoccando quanto stabilito, solo poche settimane fa con il D.L. n. 146/2021.
In sintesi:
- si eleva dal 90% al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili;
- si restringe il novero dei beni agevolabili;
- si modifica la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021 (come previsto dal D.L. n. 146/2021), si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data dell’entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta;
- si consente ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo;
- viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021;
- viene introdotto un meccanismo di recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Sugar tax e plastic tax
Si posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

IVA su prodotti per l’igiene femminile
Si abbassa dal 22% al 10% l’aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili.

Sistema della riscossione
Si introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate-Riscossione viene sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

Imposta di bollo sui certificati digitali
Si estende all’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

Detassazione IRPEF coltivatori diretti e IAP
Si proroga all’anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Aggregazioni tra imprese
Si proroga al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e viene ampliata la sua operatività.
L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset – DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto – oltre a quello commisurato alla somma delle attività – pari a 500 milioni di euro.
In conseguenza della proroga, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del bonus aggregazione disciplinato dall’art. 11, D.L. n. 34/2019.

Limite alle compensazioni
A decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a 2 milioni di euro.

Agevolazioni fiscali acquisto prima casa under 36 anni
Si prorogano al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. prima casa under 36).
La norma agevolativa, prevista dal decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto.
Inoltre, se la cessione dell’abitazione è soggetta ad IVA, l’acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, beneficia di un credito d’imposta di importo pari a quello dell’IVA versata in relazione all’acquisto.
Tale credito d’imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell’IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d’imposta può essere altresì utilizzato in compensazione.
Prevista anche l’esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti di cui sopra.

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani
Si modifica, ampliandola, la detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai giovani (art. 16, comma 1-ter TUIR). In particolare:
- si eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;
- si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;
- si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;
- si eleva l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20% dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

Agevolazioni fiscali per lo sport
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Inoltre, si estende all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

Proroghe agevolazioni fiscali sisma
Si esenta per l’anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate.
Inoltre, si proroga:
- all’anno d’imposta 2021 l’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici;
- al 31 dicembre 2022 l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria dei medesimi fabbricati.

IVA su bovini e suini
Si estende al 2022 l’innalzamento della percentuale massima di compensazione IVA, fissata in misura non superiore al 9,5%, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina.

Rivalutazione beni
Si modifica la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).
Più in dettaglio:
- vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d’impresa;
- sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale nuova disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un’imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 125 al 16%) secondo l’importo del valore risultante dalla rivalutazione;
- in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l’efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti;
- si consente, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

Cashback
Si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.
Pagamenti superiori a 5.000 euro da parte di PA
L’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto.

Modifiche IVA del decreto Fisco-Lavoro
Slitta al 1° gennaio 2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili, fra l’altro, agli Enti del Terzo settore) recate dal D.L. n. 146/2021. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del decreto Fisco-Lavoro.

Canone unico patrimoniale
Si proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal D.L. n. 147/2020 (decreto Ristori). In particolare, si prorogano al 31 marzo 2022:
- l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati;
- le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;
- le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell’emergenza da Covid-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Agevolazioni fiscali per i partiti politici
Viene prorogato il termine per la richiesta, da parte dei partiti politici, di ammissione per l’anno 2021 al finanziamento privato in regime fiscale agevolato. Il termine, scaduto il 30 novembre 2021, è differito al 30 gennaio 2022 (30° giorno dall’entrata in vigore della legge di Bilancio).

Sospensione ammortamento
Si estende – a specifiche condizioni – la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020).
Nel dettaglio, l’agevolazione viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i soggetti che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% annuo dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

SIIQ
Cambia la disciplina dell’estensione del regime fiscale agevolato (c.d. regime speciale) alle società controllate che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare. Nel dettaglio, si prevede che il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all’art. 2327 c.c. (50.000 euro), non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, nel rispetto di alcuni specifici requisiti.
Imposta di registro atti Provincia di Bolzano
Con una disposizione interpretativa, si stabilisce l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Provincia autonoma di Bolzano.

IMU pensionati non residenti
Si riduce al 37,5% per l’anno 2022 l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Rientro ricercatori
Si estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al numero dei figli e all’acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia (art. 5, D.L. n. 34/2019).

Cartelle di pagamento
Si estende il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

Versamenti associazioni e società sportive dilettantistiche
Sospesi fino al mese di aprile 2022 alcuni versamenti tributari e contributivi dovuti da federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.
Si tratta dei versamenti:
a) delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) dell’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
I versamenti possono essere effettuati, senza sanzioni interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022, ovvero fino a un massimo di sette rate mensili (fino al mese di dicembre 2022).

Sospensione adempimenti tributari professionisti in malattia
Viene introdotta una disciplina di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.
Leggi anche Malattia del professionista: nuove tutele per il mancato rispetto di adempimenti

Accise
Si apportano modifiche all’accisa sulla birra stabilendo che:
- la misura della riduzione dell’accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40% al 50%;
- sono introdotte specifiche misure di riduzione dell’accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri, per il solo anno 2022;
- si riduce, limitatamente all’anno 2022, la misura dell’accisa generale sulla birra, che per il predetto anno viene rideterminata in 2,94 euro. Si chiarisce che la misura dell’accisa torna a 2.99 euro per ettolitro e grado-Plato a decorrere dal 2023

BONUS EDILIZI l’impegno dello Studio Forte

Lo studio è attivo sin dalla introduzione dei nuovi bonus edilizi per quanto attiene l’esame, lo studio di fattibilità e l’apposizione dei visto di conformità sulle pratiche di sconto in fattura e cessione di credito previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020.
Collaborando con l’associazione dei costruttori di Roma e Provincia i professionisti dello studio sono stati sin dal primo momento impegnati nell’approfondimento delle tematiche in parola anche attraverso suggerimenti che hanno coinvolto le attuali normative.
Lo studio attualmente assiste numerose imprese di costruzione per le tematiche in oggetto ed è in grado di offrire collaborazione ai massimi livelli con il più altro grado di professionalità grazie all’esperienza acquisita nel corso di questi anni.