Aggiornamento sui nuovi obblighi in tema di ritenute su appalti labour intensive.

Giungono i primi chiarimenti dalle Entrate per le novità in tema di ritenute su appalti labour intensive come prescritto dall’articolo 4 del decreto legge 124/2019.

 

Il limite complessivo di 200.000 euro delle opere e servizi affidate allo stesso committente deve intendersi riferito a tutte le opere e i servizi da questi affidati nel corso dell’anno. Pertanto, nel caso di superamento di tale soglia, la disciplina di cui al nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 non trova applicazione solo a decorrere dall’opera che ne ha determinato il superamento stesso, ma a tutte quelle commissionate nell’anno. Non solo: la copia delle deleghe di pagamento trasmessa dall’appaltatore al committente non deve essere riferita al singolo lavoratore, ma può riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo committente nella realizzazione di opere e servizi.

L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum dei commercialisti ed esperti contabili del 13 gennaio 2020, ha sciolto alcuni dubbi connessi alla concreta applicazione dell’art. 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) che ha introdotto i nuovi adempimenti in tema di ritenute negli appalti.
Tra questi, ha chiarito che:
- il limite di 200.000 euro indicato nella norma deve essere inteso con riferimento a tutte le opere e servizi affidati dallo stesso committente;
- dalla nuova norma non sono escluse le agenzie di lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del D.Lgs. n. 276/2003.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e all’impresa subappaltatrice – che a sua volta è obbligata a rilasciarla - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Proprio con riferimento alla corretta determinazione della soglia di 200.000 euro all’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se tale soglia debba intendersi cumulativa in riferimento alle opere e servizi affidati dallo stesso committente oppure debba intendersi riferita ad una sola opera che supera il limite.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina di cui all’art. 4, D.L. n. 124/2019 si applica nel caso di superamento annuo del limite di 200.000 euro, anche se il superamento è frutto di più opere affidate nel corso dell’anno allo stesso committente. Inoltre, in caso di superamento di tale limite, la disciplina in commento si applica a tutte le opere affidate dallo stesso committente.
Per quanto concerne, invece, le cause di esclusione degli obblighi comunicativi, l’Agenzia ha chiarito che i requisiti di cui al comma 5 dell’art. 4 devono sussistere congiuntamente.
Quindi, nello specifico, in ordine a come possa essere verificato il requisito dell’effettuazione di versamenti d’imposta nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, nelle casistiche di imprese in perdita fiscale (e quindi non tenute al versamento d’imposta), l’Agenzia ha precisato che i versamenti nel conto fiscale non riguardano soltanto le imposte sui redditi ma anche ad esempio l’IVA.
Infine, confermando quanto chiarito con la risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che – al fine di permettere al committente la verifica del versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice – le copie delle deleghe di pagamento F24 a questi trasmesse non devono essere riferite al singolo lavoratore, ma possono essere cumulative, dato che ai fini del controllo è sufficiente un collegamento tra le deleghe di pagamento che possono riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo committente e l’elenco nominativo di tutti i lavoratori a questi trasmesso.
dr Francesco Forte

Nuovi termini e modalità per rivalutare i beni di impresa. Occhio agli immobili.

La legge di Bilancio 2020 ripropone le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa e di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.

Rispetto ai precedenti provvedimenti si riduce l’aliquota dell’imposta sostitutiva che sarà pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento per quelli non ammortizzabili.

Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento delle imposte sostitutive dovute in forma rateizzata, con un numero di rate variabile da tre a sei a seconda dell’entità dell’imposta dovuta.

Ambito oggettivo e soggettivo
La rivalutazione può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2018 e deve risultare dal bilancio 2019, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa iscritti nelle rimanenze.
Sul piano soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione le società di capitali, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le società di persone e gli imprenditori individuali (anche se in contabilità semplificata) e gli enti non commerciali limitatamente ai beni riconducibili alla sfera commerciale.
Possono formare oggetto di rivalutazione i beni materiali e immateriali, con esclusione dei c.d. “beni merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Come chiarito nella circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, rientrano nel perimetro dei beni rivalutabili gli immobili, i beni mobili registrati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, nonché le immobilizzazioni immateriali, costituite da beni rappresentati da diritti giuridicamente tutelati (brevetti, licenze, marchi e simili).
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti a una stessa categoria omogenea con applicazione di un unico criterio all’interno della medesima categoria. Una volta completata l’operazione la stessa deve essere rilevata nell’inventario e descritta nella nota integrativa del bilancio.

Rispetto ai precedenti provvedimenti, l’ultimo dei quali rappresentato dall’art. 1, comma 940 e seguenti della legge n. 145/2018, per le rivalutazioni che verranno eseguite nel bilancio 2019 le aliquote dell’imposta sostitutiva sono ridotte in modo significativo, scendendo:
- dal 16 al 12 per cento relativamente ai beni ammortizzabili;
- dal 12 al 10 per cento per i beni ammortizzabili.
Contestualmente alla rivalutazione dei beni d’impresa viene altresì riproposta una disposizione che consente di affrancare il saldo attivo iscritto in contabilità a fronte della rilevazione contabile dei maggiori valori.
Tale facoltà non riguarda i soggetti IRPEF in contabilità semplificata.
L’aliquota dell’imposta prevista per l’affrancamento è pari al 10% in continuità con quella prevista dai precedenti provvedimenti di rivalutazione.
Un ulteriore elemento di novità rispetto alle precedenti rivalutazioni è costituito dalle modalità di versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l’eventuale affrancamento del saldo attivo che, per la prima volta, potranno essere versate in forma rateale.
In particolare:
a) per importi complessivi fino a 3 milioni di euro è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in un numero massimo di 3 rate di pari importo di cui:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita,
- le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi;
b) se l’imposta sostitutiva dovuta eccede i 3 milioni di euro, il versamento può essere eseguito in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui:
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita,
- la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo,
- le altre rate con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.

L’effetto della rivalutazione ai fini fiscali è riconosciuto a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata (ad esempio, dal 2022 per quanto concerne le maggiori quote di ammortamento), mentre in caso di cessione o destinazione a finalità estranee all’impresa (plusvalenze/minusvalenze), il maggior valore fiscale è riconosciuto a decorrere dal quarto anno (ossia dal 2023 per i soggetti solari).

Fanno eccezione i beni immobili, per i quali è previsto che i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
dr Francesco Forte

Legge di bilancio 2020. le novità in campo fiscale e societario.

Si indicano di seguito le principali novità introdotte con la Legge di Bilancio 2020.

Deducibilità IMU

Oltre alla riscrittura dell’IMU, che viene “fusa” con la TASI, si modificano le norme introdotte dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) in materia di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per l’anno 2019 nella misura del 50%.
Il decreto Crescita (all’art. 3) aveva progressivamente incrementato la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023.
A tale proposito, si evidenzia che, a seguito della riformulazione dell’IMU insieme alla TASI, si dispone a decorrere dal 2020 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. In via transitoria, la deduzione si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l’intera deducibilità ha effetto a decorrere dal 2022, ovvero dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Pertanto, per il solo anno 2019, la deducibilità dell’IMU (ma anche dell’IMI per la provincia autonoma di Bolzano e dell’IMIS della provincia autonoma di Trento) è fissata nella misura del 50%.

Cedolare secca sulle locazioni

Si riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.
Da segnalare anche che non viene disposta alcuna proroga della cedolare secca sui negozi (art. 1, c. 56 legge n. 145/2018) che, dunque, cessa la propria efficacia dal 1° gennaio 2020.

Bonus edilizi, per efficienza energetica e mobili

Prevista la proroga per l’anno 2020 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
I bonus sono confermati nelle attuali misure e con gli stessi limiti previsti nel 2019, salvo la soppressione dei seguenti benefici:
- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;
- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;
- applicazione della detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
Inoltre, viene cancellata la norma (art. 10 del decreto Crescita) che aveva introdotto la possibilità di chiedere l’anticipazione dell’ecobonus e del sismabonus da parte del fornitore, direttamente nella fattura.

Bonus facciate

Per le spese documentate sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zone territoriali omogenee), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015, D.M. 26 gennaio 2010, Tabella 2).
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Abrogazione mini IRES e ritorno dell’ACE

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:
- viene abolita la mini IRES;
- viene reintrodotta l’ACE, con l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all’1,3%.

Fringe benefit auto aziendali

Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi ai dipendenti in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, aventi valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, il reddito è pari al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di cui alle Tabelle ACI, chiaramente, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è, inoltre, graduata in base alle emissioni e precisamente:
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Le novità non riguardano i veicoli già concessi in uso promiscuo (più precisamente quelli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020) che, pertanto, rimangono assoggettati all’attuale normativa.

Tassazione buoni pasto

Si interviene sul regime fiscale dei buoni pasto, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.
Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

Web tax

Si modifica radicalmente la disciplina dell’imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, c. da 39 a 49 legge n. 145/2018 che vengono contestualmente abrogati).
Le nuove norme tra l’altro:
- chiariscono le modalità applicative dell’imposta, pari al 3%, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;
- individuano le ipotesi di esclusione dall’imposta;
- obbligano i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale;
- consentono l’applicazione dell’imposta dal 1° gennaio 2020, svincolandone così l’operatività dalla normativa secondaria;
- con una norma di chiusura, prevedono che la disciplina dell’imposta sui servizi digitali, come qui modificata, sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell’economia digitale.

Tracciabilità detrazioni IRPEF

Si subordina la fruizione della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
La norma non riguarda le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Estromissione beni

Le disposizioni sull’estromissione dei beni delle imprese individuali si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020.
I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.
Per i soggetti che si avvalgono della disposizione, gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Regime forfetario

Cambia il regime forfetario per i contribuenti con ricavi non superiori a 65.000 euro annui e viene abrogata la flat tax per i soggetti con ricavi sino a 100.000 euro. Dal 1° gennaio 2020 sono ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne aggiunge un’altra ovvero l’aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Infine, aderendo alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) si beneficia di un minor termine di decadenza dall’accertamento che viene ridotto di un anno.

Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva. Nel dettaglio:
- si modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva, prevedendo un’unica aliquota all’11% applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni;
- si aumenta dal 20 al 26 per cento l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni;
Rivalutazione beni di impresa
- si prevede, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un’imposta sostitutiva del 10%;
- si prevede che il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio, disposto dall’art. 14, legge n. 342/2000 (c.d. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali.
Le imposte sostitutive sono versate:
- per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro, in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi;
- per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.

IVAFE e IVIE

Viene estesa la platea dei soggetti passivi IVIE e IVAFE: vengono ad essere interessati dalla tassazione anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti a queste equiparate. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020.

IVA per locazioni imbarcazioni da diporto

Dalle operazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2020, al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini IVA, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di imbarcazioni da diporto si considera effettuato al di fuori dell’Unione europea qualora – attraverso adeguati mezzi di prova – sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori della Unione europea.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea.

Riforma riscossione enti locali

Viene introdotta una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, la norma:
- interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
- disciplina in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introduce anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
- novella la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituisce una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevede la gratuità di trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo

Tutte le novità fiscali del D.L. 124/2019 (decreto fiscale).

In sintesi, si indicano di seguito le principali novità per imprese e professionisti introdotte dal decreto fiscale n. 124 del 2019 in ordine cronologico rispetto alla norma che li disciplina.

 

1. Novità in materia di compensazioni con mod. F24.

1.a Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1)
Il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto mediante l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti erariali dell’accollante.
1.b Cessazione della partita IVA e inibizione alla compensazione (art. 2)
Ai titolari di partita IVA, destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dall’archivio VIES, viene negata – a decorrere dalla data di notifica del provvedimento (di cessazione o di esclusione) – la possibilità di utilizzare in compensazione, nell’ambito del modello F24, i crediti tributari e non.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto detto, il modello F24 viene scartato e i versamenti si considerano non eseguiti.
1.c Contrasto alle indebite compensazioni 
Per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:
- necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;
- obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.
                       2. novità in tema di ritenute su appalti “labour intensive”
Stabilisce l’articolo 4 del Decreto che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.
Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:
- questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero,
- il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa al committente,
quest’ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.
Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:
- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

                                               3. Trust 

Costituiscono redditi di capitale e, quindi sono rilevanti ai fini IRPEF, i redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da trust o istituti di contenuto analogo stabiliti in Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata, qualora i beneficiari siano individuati (c.d. trust opachi).
Viene inoltre previsto che nel caso si verifichi detta impossibilità le attribuzioni dei trust esteri che possono dare luogo a redditi di capitale imponibili in Itali sono considerati redditi per il loro intero ammontare.
                  4. Piani di risparmio a lungo termine – PIR
Per i piani di risparmio individuale costituiti dal 1° gennaio 2020, le somme o i valori destinati al PIR devono essere per almeno il 70% investiti, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Il restante 30% dovrà essere indirizzato all’economia reale.
La quota del 70% deve essere investita:
- per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE M IB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (PMI).
                                            5. agevolazioni a Impatriati
Cambiano le regole di applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. In particolare, si prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati, si applicano le nuove norme contenute nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), ossia:
- solo il 30% del reddito derivante da un’attività lavorativa è soggetto a imposta per 5 anni fiscali;
- se la residenza viene trasferita nel Sud Italia, solo il 10% del reddito dell’attività lavorativa è soggetto a imposta. Inoltre, il regime favorevole viene prorogato di 5 anni se il lavoratore soddisfa altre condizioni: avere un figlio minore (minore di 18 anni) o acquistare una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.
                             6. Quota versamenti in acconto
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% e 60%), tenendo conto di quanto già eventualmente versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unicomma
Il che vuol dire che per il 2019 gli acconti passano dal 100% al 90% con conseguente riduzione del versamento del 30 novembre (secondo acconto) che passa dal 60% al 50%.
                           6. Dividendi alle società semplici
Scompare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti alle società semplici. In particolare, viene previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:
- per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973). In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

                                            7. Novità in materia IVA

7.a Estensione del reverse charge IVA (art. 4 del decreto)
Viene prevista l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
L’efficacia di tale disposizione, la quale non si applica alle prestazioni resa alle PA e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment nonché alle agenzie per il lavoro, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea e quindi per il momento è inapplicabile.
7.b Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
Viene previsto che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, per garantire una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso a tale patrimonio dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.
7.c Fattura elettronica e Sistema tessera sanitaria
Viene esteso anche al periodo d’imposta 2020 il divieto per i soggetti tenuti e non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di emettere fatture elettroniche, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Inoltre, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dal 1° luglio 2020 sono tenuti all’invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
7.d liquidazioni Iva automatiche.
Viene differita al 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020) la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni periodiche IVA.
Inoltre, viene previsto che a partire dalle operazioni IVA 2021 (e non più IVA 2020) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (a partire dalla dichiarazione annuale IVA 2022).
7.e Esterometro
Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). L’attuale trasmissione mensile lascia il posto a quella trimestrale.
Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
7.f Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
In caso ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta da versare, della sanzione ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.
Inoltre, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
7.g Autoscuole: abrogata l’esenzione IVA  pregressa
Si attenua l’applicazione dell’IVA sulle autoscuole. L’esenzione non sarà più applicabile, dal 1° gennaio 2020, solo per le patenti B e C1.
Inoltre, il pagamento dell’IVA al 22% non sarà retroattivo, a differenza di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/E/2019.
7.h IVA con aliquota agevolata per i prodotti igienico sanitari
L’IVA passa dal 22% al 5% per gli assorbenti compostabili o lavabili.

                                  8. Novità in materia di reati penal-tributari

Sul punto si precisa che sono in corso alcune modifiche.

In materia di reati penal-tributari la legge di conversione del decreto fiscale apporta una serie di modifiche al D.Lgs. n. 74/2000.
Dichiarazione infedele: chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (e non più da due a cinque anni).
Inoltre, è revocata l’abrogazione del comma 1-ter, disponendo la non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da valutazioni che, complessivamente (e non più singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.
Omessa dichiarazione: viene innalzata la pena prevista per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali e l’imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, è superiore alla soglia di 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni). Medesimo innalzamento della pena è previsto anche per chiunque, essendovi obbligato, non presenti la dichiarazione di sostituto d’imposta; questi è punito con la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni).
Sono abrogate le disposizioni che riducevano le soglie di punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.
Casi particolari di confisca
Viene inserito nel corpus del D.Lgs. n. 74/2000 l’art. 12-ter “Casi particolari di confisca” che reca uno strumento di contrasto di particolare rilievo, per i reati tributari più gravi, costituito dalla confisca sproporzionale o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.
Nello specifico, si prevede che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per la commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applica l’art 240-bis c.p. rubricato “Confisca in casi particolari” quando si verificano le seguenti condizioni:
Reato
Casi di confisca
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2)
Elementi passivi fittizi > di 200.000 euro
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
Imposta evasa > di 100.000 euro
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)
Importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti > di 200.000 euro
Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte (art. 11, c. 1)
Imposte, sanzioni ed interessi > di 100.000 euro
Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte nella procedura di transazione fiscale (art. 11, c. 2)
Elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi > di 200.000 euro
Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario
Viene estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti (art. 2) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario.
In altri termini, tali delitti non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

                       9 Modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 (reati societari)

Reati tributari.
In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
Reato
Sanzione pecuniaria
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1)
fino a 500 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis)
fino a 400 quote
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1)
fino a 500 quote
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l’importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, comma 2-bis)
fino a 400 quote
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)
fino a 400 quote
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)
fino a 400 quote
Viene, inoltre, previsto:
- che se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3, con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro e per quelli fino a 500 quote fino a 1.032.666 euro;
- che in caso di commissione di uno dei suddetti delitti tributari si applicano le seguenti sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001:
- il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
           10. Estensione del ravvedimento operoso ai tributi locali.
Viene abrogata la norma che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso in versione “estesa” solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI).
                                     11. Modello 730
Cambia la tempistica di presentazione della dichiarazione, ma con effetto dal 1° gennaio 2021; infatti i soggetti interessati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille:
- entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
- entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
Invece i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:
- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Infine, passa dal 7 al 16 marzo il termine per il rilascio della Certificazione Unica.
                                   12. Utilizzo del contante
Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, è stato modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo che per le violazioni commesse e contestate:
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile è fissato a 2.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale applicabile è fissato a 1.000 euro.
                        13. Compensazione debiti fiscali-crediti PA
Viene estesa anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari.
Il decreto fiscale estende anche al 2019 e 2020 l’applicazione delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
                                14. Interessi sui debiti fiscali
Vengono ridotti gli interessi da versare quando si paga a rate le imposte dovute (IRPEF, IRES, IRAP o IVA etc.) o quando si salda un debito con l’agente della riscossione.
Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3% (attualmente si oscilla tra lo 0,5 e il 4,5%).

nuove regole e limiti per il regime forfetario

Premessa

La legge n. 190/2014 ha introdotto un nuovo regime fiscale naturale (per il cui accesso, cioè, non è richiesta alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate) agevolato, il regime forfetario, destinato alle persone fisiche esercenti attività di impresa o lavoro autonomo con determinati requisiti.

Parallelamente sono stati abrogati tutti i regimi fiscali agevolati precedentemente istituiti (regime per le nuove iniziative produttive – legge n. 388/2000; regime dei nuovi minimi – D.L. n. 98/2011, etc.).
In estrema sintesi, il regime forfetario comporta:
- rilevanti semplificazioni ai fini IVA e contabili;
- la possibilità di determinare forfetariamente il reddito da assoggettare ad imposta;
- l’applicazione di un’imposta sostitutiva rispetto a quelle ordinariamente previste.
In particolare, con riferimento alle semplificazioni ai fini IVA e contabili, chi applica il regime forfetario:
- non addebiterà l’IVA in fattura ai propri clienti;
- non potrà detrarre l’IVA sugli acquisti;
- non dovrà, di conseguenza, liquidare l’imposta né presentare la dichiarazione annuale IVA;
- non avrà l’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- sarà esonerato dall’applicazione degli indici ISA (indici sintetici di affidabilità).
Con riferimento alle modalità di determinazione del reddito imponibile, e della relativa tassazione dello stesso, il regime prevede:
- la determinazione del reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività determinato in funzione del codice ATECO che individua l’attività esercitata (tali coefficienti si trovano nell’Allegato 2 alla legge n. 145/2018. Cfr. Tabella n. 1);
- la tassazione del reddito imponibile (come sopra individuato) con una imposta unica del 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali regionali e comunali e dell’IRAP.
Il regime forfetario è stato oggetto di numerose rivisitazioni, modifiche e integrazioni, soprattutto per quanto riguarda i requisiti di accesso e le cause ostative alla permanenza nello stesso.
Le  novità della legge di bilancio 2020.
Su questo solco, la legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune novità che riguardano, nello specifico.
- i requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative;
- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
- il concorso del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Con riferimento ai requisiti di accesso, originariamente l’accesso al regime forfetario era previsto sia per i contribuenti già in attività, sia per i contribuenti che iniziavano una nuova attività di impresa, arte o professione unicamente a condizione che nell’anno precedente non avessero conseguito ricavi o compensi superiori a 65.000 (per i contribuenti già in attività) o non presumessero di conseguire ricavi o compensi superiori alla predetta soglia (65.000 euro) nel caso di coloro che intraprendevano per la prima volta una nuova attività.
Tale requisito è rimasto invariato anche nel 2020.
È appena il caso di segnalare che:
- nel caso in cui il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, dovrà considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
- anche i compensi percepiti a titolo di diritti d’autore (art. 53, comma 2, lettera b, TUIR), concorrono alla soglia dei 65.000 euro qualora siano correlati all’attività di lavoro autonomo svolta. Tale circostanza andrà valutata sulla base di specifiche circostanze. In altri termini ci si dovrà domandare se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento delle attività di lavoro autonomo svolte (sul punto si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, n. 9/E, § 2.2).

Per i contribuenti già in attività nel 2019, il Legislatore, con la legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 691) ha introdotto (o meglio reintrodotto perché già sussistenti fino al 2018)  nuovi requisiti di accesso.
Non potrà infatti accedere al regime forfetario per il 2020 chi nel 2019 ( o -a regime- nell’anno precedente) ha: 
a) conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati pari o superiori a 30.000 euro annui lordi:
b) sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per:
- lavoro accessorio (art. 70, D.Lgs. n. 276/2003);
- lavoratori dipendenti;
- collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis) TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi dell’art. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003;
- utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53, comma 2, lettera c, del TUIR);
- somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 TUIR).

Nuovi obblighi nelle compensazioni con mod. F24 dall’1.1.2020

1. Il decreto fiscale 2020 ha esteso l’obbligo di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per le compensazioni, anche parziali, effettuate dai soggetti privati, anche quando il modello F24 non abbia saldo zero e a prescindere dall’importo del credito. In pratica, vengono estese anche alle persone fisiche non titolari di partita IVA le stesse regole già valide per professionisti e imprese.

2. L’obbligo di utilizzo dei canali telematici è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta.

1. L’art. 3, comma 2, D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale 2020) estende la platea dei soggetti obbligati a utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione orizzontale di crediti d’imposta. L’intervento normativo si sostanzia nella modifica dell’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006, con l’eliminazione del riferimento ivi previsto ai soggetti titolari di partita IVA e, di conseguenza, l’estensione a tutti i soggetti che intendano effettuare compensazioni ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 dell’obbligo di utilizzo di modalità di pagamento telematiche tramite F24.

Prima della modifica, i soggetti non titolari di partita IVA potevano presentare gli F24 contenenti compensazioni dei crediti anche tramite i servizi telematici messi a disposizione delle banche (home e remote banking) o dalle poste, con la sola eccezione dei modelli a saldo zero in relazione ai quali era già obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il nuovo obbligo riguarderà solo le compensazioni “orizzontali” tra crediti e debiti di diversa natura, effettuate ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Continueranno invece ad essere liberamente eseguibili le compensazioni verticali, effettuate tra crediti della stessa natura (l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici continuerà a non sussistere, ad esempio, in caso di compensazione degli acconti IRPEF con i crediti IRPEF che emergono a saldo della dichiarazione).

L’introduzione delle nuove regole ha un rilevante impatto sui contribuenti i quali dovranno dotarsi dell’apposita funzionalità telematica o delegare l’attività a un intermediario.
I servizi telematici possono infatti essere fruiti direttamente dal contribuente, utilizzando gli applicativi “F24 web” o “F24 online”, attraverso il canale telematico Fisconline.
In alternativa, l’invio del modello F24 con compensazione può essere eseguito per il tramite di un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria, etc.) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, e del servizio “F24 addebito unico” regolamentato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.

2. Per i sostituti d’imposta

Con una ulteriore modifica contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art. 3, il decreto fiscale 2020 estende l’utilizzo obbligatorio dei canali telematici anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti.

Con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo obbligo riguarda tutti i crediti mensili tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del bonus 80 euro e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.
A tal fine il documento di prassi contiene in allegato un elenco dei codici tributo, tra i quali quelli che determinano, per il sostituto d’imposta, l’obbligo di utilizzo dei canali telematici.Per quanto concerne la decorrenza delle nuove regole, l’art. 3, comma 3, D.L. n. 124/2019 stabilisce che si applicano con riferimento ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
A tal proposito, in occasione del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenutosi a Milano il 13 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti relativi all’anno 2018 potranno essere compensati secondo le vecchie regole fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati” e, quindi, rientreranno nel nuovo regime.
L’Agenzia ha poi ricordato che resta fermo l’obbligo, già vigente, di presentare i modelli F24 con saldo a zero esclusivamente con utilizzo dei servizi telematici, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a), D.L. n. 66/2014.
Si ricorda infine che, seppure in assenza di una specifica sanzione prevista normativamente, la violazione degli obblighi in oggetto è sanzionata per prassi degli Uffici ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 471/1997 in misura fissa da 250 a 2.000 euro.