In sintesi, si indicano di seguito le principali novità per imprese e professionisti introdotte dal decreto fiscale n. 124 del 2019 in ordine cronologico rispetto alla norma che li disciplina.
1.a Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1)
Il debito tributario oggetto di accollo non può essere estinto mediante l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti erariali dell’accollante.
1.b Cessazione della partita IVA e inibizione alla compensazione (art. 2)
Ai titolari di partita IVA, destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dall’archivio VIES, viene negata – a decorrere dalla data di notifica del provvedimento (di cessazione o di esclusione) – la possibilità di utilizzare in compensazione, nell’ambito del modello F24, i crediti tributari e non.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto detto, il modello F24 viene scartato e i versamenti si considerano non eseguiti.
1.c Contrasto alle indebite compensazioni
Per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:
- necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;
- obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.
2. novità in tema di ritenute su appalti “labour intensive”
Stabilisce l’articolo 4 del Decreto che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti – sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato – che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (che a loro volta sono obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute stesse.
Nel caso l’impresa appaltatrice o affidataria, entro i 5 giorni lavorativi successivi al termine fissato per l’effettuazione del pagamento delle ritenute, abbia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa committente, ma:
- questa non abbia inviato al committente la copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e le informazioni relative ai lavoratori ovvero,
- il versamento delle ritenute fiscali risulti omesso o insufficiente rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessa al committente,
quest’ultimo deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati, fino a quando perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli.
Tali obblighi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici comunicano al committente stesso, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei seguenti requisiti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento delle ritenute fiscali e delle informazioni relative ai lavoratori:
- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Dette previsioni non applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
3. Trust
Costituiscono redditi di capitale e, quindi sono rilevanti ai fini IRPEF, i redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da trust o istituti di contenuto analogo stabiliti in Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata, qualora i beneficiari siano individuati (c.d. trust opachi).
Viene inoltre previsto che nel caso si verifichi detta impossibilità le attribuzioni dei trust esteri che possono dare luogo a redditi di capitale imponibili in Itali sono considerati redditi per il loro intero ammontare.
4. Piani di risparmio a lungo termine – PIR
Per i piani di risparmio individuale costituiti dal 1° gennaio 2020, le somme o i valori destinati al PIR devono essere per almeno il 70% investiti, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Il restante 30% dovrà essere indirizzato all’economia reale.
La quota del 70% deve essere investita:
- per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE M IB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
- per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (PMI).
5. agevolazioni a Impatriati
Cambiano le regole di applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. In particolare, si prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati, si applicano le nuove norme contenute nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), ossia:
- solo il 30% del reddito derivante da un’attività lavorativa è soggetto a imposta per 5 anni fiscali;
- se la residenza viene trasferita nel Sud Italia, solo il 10% del reddito dell’attività lavorativa è soggetto a imposta. Inoltre, il regime favorevole viene prorogato di 5 anni se il lavoratore soddisfa altre condizioni: avere un figlio minore (minore di 18 anni) o acquistare una casa in Italia dopo aver spostato la residenza.
6. Quota versamenti in acconto
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (27 ottobre 2019) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP devono essere effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50% (e non più 40% e 60%), tenendo conto di quanto già eventualmente versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unicomma
Il che vuol dire che per il 2019 gli acconti passano dal 100% al 90% con conseguente riduzione del versamento del 30 novembre (secondo acconto) che passa dal 60% al 50%.
6. Dividendi alle società semplici
Scompare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti alle società semplici. In particolare, viene previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.
Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:
- per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973). In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.
7. Novità in materia IVA
7.a Estensione del reverse charge IVA (art. 4 del decreto)
Viene prevista l’estensione dell’applicazione del meccanismo del reverse charge a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
L’efficacia di tale disposizione, la quale non si applica alle prestazioni resa alle PA e ai soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment nonché alle agenzie per il lavoro, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione Europea e quindi per il momento è inapplicabile.
7.b Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
Viene previsto che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento oppure fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, per garantire una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso a tale patrimonio dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.
7.c Fattura elettronica e Sistema tessera sanitaria
Viene esteso anche al periodo d’imposta 2020 il divieto per i soggetti tenuti e non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, di emettere fatture elettroniche, per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Inoltre, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, dal 1° luglio 2020 sono tenuti all’invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
7.d liquidazioni Iva automatiche.
Viene differita al 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020) la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni periodiche IVA.
Inoltre, viene previsto che a partire dalle operazioni IVA 2021 (e non più IVA 2020) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (a partire dalla dichiarazione annuale IVA 2022).
7.e Esterometro
Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). L’attuale trasmissione mensile lascia il posto a quella trimestrale.
Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
7.f Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
In caso ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta da versare, della sanzione ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a 1/3, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a titolo definitivo.
Inoltre, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.
7.g Autoscuole: abrogata l’esenzione IVA pregressa
Si attenua l’applicazione dell’IVA sulle autoscuole. L’esenzione non sarà più applicabile, dal 1° gennaio 2020, solo per le patenti B e C1.
Inoltre, il pagamento dell’IVA al 22%
non sarà retroattivo, a differenza di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 79/E/2019.
7.h IVA con aliquota agevolata per i prodotti igienico sanitari
L’IVA passa dal 22% al 5% per gli assorbenti compostabili o lavabili.
8. Novità in materia di reati penal-tributari
Sul punto si precisa che sono in corso alcune modifiche.
In materia di reati penal-tributari la legge di conversione del decreto fiscale apporta una serie di modifiche al D.Lgs. n. 74/2000.
Dichiarazione infedele: chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e sei mesi (e non più da due a cinque anni).
Inoltre, è revocata l’abrogazione del comma 1-ter, disponendo la non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da valutazioni che, complessivamente (e non più singolarmente) considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.
Omessa dichiarazione: viene innalzata la pena prevista per chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, omette di presentare una delle dichiarazioni annuali e l’imposta evasa, con riferimento a ciascuna imposta, è superiore alla soglia di 50.000 euro. La pena prevista è la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni). Medesimo innalzamento della pena è previsto anche per chiunque, essendovi obbligato, non presenti la dichiarazione di sostituto d’imposta; questi è punito con la reclusione da 2 a 5 anni (e non più da 1 anno e 6 mesi a 4 anni).
Sono abrogate le disposizioni che riducevano le soglie di punibilità dei reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.
Casi particolari di confisca
Viene inserito nel corpus del D.Lgs. n. 74/2000 l’art. 12-ter “Casi particolari di confisca” che reca uno strumento di contrasto di particolare rilievo, per i reati tributari più gravi, costituito dalla confisca sproporzionale o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.
Nello specifico, si prevede che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per la commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applica l’art 240-bis c.p. rubricato “Confisca in casi particolari” quando si verificano le seguenti condizioni:
Reato
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Casi di confisca
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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2)
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Elementi passivi fittizi > di 200.000 euro
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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
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Imposta evasa > di 100.000 euro
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Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)
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Importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti > di 200.000 euro
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Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte (art. 11, c. 1)
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Imposte, sanzioni ed interessi > di 100.000 euro
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Sottrazione fraudolenza al pagamento delle imposte nella procedura di transazione fiscale (art. 11, c. 2)
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Elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi > di 200.000 euro
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Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario
Viene estesa anche ai delitti di dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti (art. 2) e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario.
In altri termini, tali delitti non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
9 Modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 (reati societari)
Reati tributari.
In relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
Reato
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Sanzione pecuniaria
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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1)
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fino a 500 quote
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Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100.000 euro (art. 2, comma 2-bis)
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fino a 400 quote
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Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)
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fino a 500 quote
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Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1)
|
fino a 500 quote
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Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, se l’importo non corrispondente al vero è inferiore a € 100.000 (art. 8, comma 2-bis)
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fino a 400 quote
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Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)
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fino a 400 quote
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Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)
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fino a 400 quote
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Viene, inoltre, previsto:
- che se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3, con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro e per quelli fino a 500 quote fino a 1.032.666 euro;
- che in caso di commissione di uno dei suddetti delitti tributari si applicano le seguenti sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), D.Lgs. n. 231/2001:
- il divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
10. Estensione del ravvedimento operoso ai tributi locali.
Viene abrogata la norma che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso in versione “estesa” solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dall’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI).
11. Modello 730
Cambia la tempistica di presentazione della dichiarazione, ma con effetto dal 1° gennaio 2021; infatti i soggetti interessati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille:
- entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
- entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
Invece i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:
- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Infine, passa dal 7 al 16 marzo il termine per il rilascio della Certificazione Unica.
12. Utilizzo del contante
Viene ridotta la soglia che limita le transazioni in denaro contante che possono essere effettuate al di fuori del circuito degli intermediari bancari e finanziari abilitati. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, è stato modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo che per le violazioni commesse e contestate:
- dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile è fissato a 2.000 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022 il minimo edittale applicabile è fissato a 1.000 euro.
13. Compensazione debiti fiscali-crediti PA
Viene estesa anche per gli anni 2019 e 2020 la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari.
Il decreto fiscale estende anche al 2019 e 2020 l’applicazione delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.
14. Interessi sui debiti fiscali
Vengono ridotti gli interessi da versare quando si paga a rate le imposte dovute (IRPEF, IRES, IRAP o IVA etc.) o quando si salda un debito con l’agente della riscossione.
Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3% (attualmente si oscilla tra lo 0,5 e il 4,5%).