L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha adottato misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati alla luce dell’emergenza da Covid-19 (deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF).
La deliberazione contiene misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da Covid-19 prevedendo:
- fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività);
- specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.
Riduzione per le utenze non domestiche
Per quanto riguarda le utenze non domestiche l’intervento dell’ARERA si indirizza verso:
- attività che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi o altri atti assunti dalle autorità competenti, con assenza di produzione di rifiuti;
- categorie di utenti che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza Covid-19, abbiano, per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti.
Utenze non domestiche soggette a sospensione: misure di tutela
Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A) enucleate dal D.P.R. n. 158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo una apposita formula che tiene conto dei giorni di chiusura stabiliti.
Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) enucleate dal D.P.R. n.158/1999 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori pari al 25%.
Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/1999) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, l’Ente territorialmente competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri visti in precedenza.
Dal punto di vista operativo si procederà nel seguente modo:
- nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività;
- nei casi in cui non trovino applicazione le tabelle del D.P.R. n. 158/1999 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell’Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.
Utenze non domestiche non soggette a sospensione: riduzioni tariffarie facoltative
Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell’Allegato A), diverse dalle utenze viste in precedenza, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l’Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.
L’agevolazione è concessa dietro apposita istanza.
Infatti, i fattori di correzione a favore delle utenze possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell’utente non domestico che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus Covid-19.
Utenze domestiche disagiate: misure di tutela
Nelle more della definizione della disciplina, da parte dell’ARERA, che dovrà assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, i gestori possono riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato.
L’agevolazione è riconosciuta in relazione a una sola utenza a uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti.
L’agevolazione tariffaria viene quantificata dall’Ente territorialmente competente, in accordo con l’Ente locale, ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell’avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l’applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.
Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all’erogazione dell’agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità innanzi visti.
Il riconoscimento dell’agevolazione ai beneficiari viene effettuato dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza su richiesta presentata entro l’anno 2020 dall’utente, che dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
- il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE;
- il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare.
Alla richiesta va allegata idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
In caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell’avviso di pagamento o nella fattura inviata all’utente.
Pubblicità riduzioni TARI
I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche.
Pubblicità raccolta rifiuti
I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza – tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni – delle specifiche indicazioni rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell’emergenza da Covid-19.