Convertito in legge il decreto cura Italia.

Il decreto Cura Italia è stato convertito in legge con approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati il 24 aprile 2020.
C’è quindi la conferma della sospensione dei versamenti (dall’8 marzo al 31 marzo 2020) e degli adempimenti diversi dai versamenti (dall’8 marzo al 31 maggio 2020). Scompare, invece, la sospensione per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni: la norma è stata inserita, in versione più estesa, nel decreto Liquidità. Restano sospesi – sempre dall’8 marzo fino al 31 maggio – anche i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Viene meno l’estensione di due anni del potere di accertamento del periodo d’imposta oggetto di sospensione.

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione, il decreto Cura Italia ha raccolto alcune novità in campo fiscale, anche se sostanzialmente confermato. Oltre alle modifiche introdotte sulle norme già presenti, sono state inserite in sede di conversione anche le norme fiscali del D.L. n. 9/2020 che, quindi, non sarà convertito in legge.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali norme con evidenza delle modifiche derivanti dall’iter parlamentare.

Cessione dei crediti
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets – DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.
I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
La cessione dei crediti deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Sospensione termini versamenti per i settori maggiormente colpiti
Si interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal D.L. n. 9/2020, che è abrogato. In particolare:
- viene precisato il perimetro dei versamenti coinvolti nell’applicazione della sospensione comprendendo i versamenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle addizionali IRPEF, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL e, per il solo mese di marzo, dell’IVA;
- si estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori e, con una modifica introdotta in sede di conversione, sono interessati anche gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
- si prevede che i versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che, avendo la sospensione fino al 31 maggio 2020, possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.
La sospensione ha effetto dal 2 marzo al 30 aprile (31 maggio per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche).

Sospensione versamenti
Viene confermata la sospensione dei versamenti dall’8 marzo al 31 marzo 2020 e degli adempimenti (diversi dai versamenti) dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per gli altri settori economici.
Scompare la sospensione per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni, in quanto la norma è stata inserita, in versione più estesa, nel decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020).
La sospensione opera dall’8 marzo al 31 marzo (fino al 31 maggio 2020 per gli adempimenti diversi dai versamenti).

Modello 730 precompilato
Viene riprodotto il contenuto dell’art. 1, D.L. n. 9/2020 che ha anticipato dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l’efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini del modello 730, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all’Agenzia delle Entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l’efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Il nuovo termine ultimo per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre, sia che si presenti direttamente, che tramite un CAF/professionista o tramite il sostituto d’imposta.
Sono poi previsti termini intermedi a seconda del momento in cui il contribuente consegna il modello al CAF/professionista o sostituto d’imposta.
Inoltre, si differisce al 5 maggio 2020 il termine entro cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Dal periodo d’imposta 2019 (modello 730/2020), il termine ultimo per la presentazione del modello è il 30 settembre.

Premio ai lavoratori dipendenti
Confermato il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Il premio spetta per il mese di marzo.

Credito d’imposta spese sanificazione ambienti di lavoro
Confermato il credito d’imposta, per l’anno 2020, pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 50 milioni di euro.
Si ricorda che il decreto Liquidità ha esteso il credito d’imposta all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), di dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), di detergenti mani Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nel 2020. Manca però ancora il decreto attuativo per rendere operativa la richiesta.

Credito d’imposta affitti negozi
Confermato il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa.
Rispetto alla norma originaria sono state introdotte alcune precisazioni.
In particolare, è stato disposto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rileva ai fini pro-rata di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.
Il credito d’imposta spetta per le spese relative al canone del mese di marzo 2020.

Erogazioni liberali
Confermati, con alcune piccole modifiche, gli incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare:
- le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30% delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro;
- i titolari di reddito d’impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all’imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.
Con le modifiche introdotte tra gli enti beneficiari sono stati introdotti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Le agevolazioni spettano per le erogazioni liberali effettuate nel 2020.

Sospensione attività Agenzia delle Entrate
Confermata la sospensione dall’8 marzo fino al 31 maggio 2020:
- dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e regolarizzarle, nonché i termini relativi alle procedure di accesso a istituti agevolativi o regimi fiscali di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria;
- dei termini per le risposte a specifiche istanze dei contribuenti, tra cui quelle relative all’accesso ad atti e documenti amministrativi, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza.
Scompare, però, l’estensione di due anni del potere di accertamento del periodo d’imposta oggetto di sospensione.
La sospensione opera dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Sospensione attività Agenzia delle Entrate-Riscossione
Conferma per:
- la sospensione dei termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali;
- il differimento al 31 maggio 2020 del termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari.
In aggiunta, in sede di conversione, è previsto che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della Zona Rossa (allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.
La sospensione opera dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Sospensione settore giochi
Viene confermata la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi c.d. Amusement With Prizes (AWP o new slot) e Video Lottery Terminal (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l’indizione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, la proroga dei termini per l’indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l’entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.
Il versamento del PREU sospeso va effettuato entro il 29 maggio 2020.

Solidarietà sociale
Si introduce una norma prevista nel D.L. n. 9/2020 (art. 31) con la quale si estendono alcune agevolazioni fiscali – ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette – a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l’ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente.

Sospensione versamenti settore florovivaistico
I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi e premi INAIL sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 15 luglio 2020.
Per tali imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all’IVA compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020.
I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La sospensione opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al 15 luglio 2020.

Presentazione atti all’Agenzia delle Entrate
I soggetti che devono presentare all’Agenzia delle Entrate le deleghe, i mandati o la documentazione per il tramite degli intermediari abilitati possono inviare per via telematica agli stessi intermediari la copia per immagine della delega e della documentazione, insieme alla copia del documento di identità.
In alternativa, le deleghe, i mandati e le dichiarazioni possono essere presentate per via telematica previa autorizzazione dell’interessato.
Tali modalità sono consentite anche nel caso di presentazione di dichiarazioni all’INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.
Tali modalità possono essere poste in essere fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria.

Approvata la modulistica per i Bilanci Terzo settore.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020 il decreto 5 marzo 2020 recante la modulistica da adottare per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore.
Il codice del Terzo settore (d. lgs. n. 117/2017), in particolare, all’art. 13, commi 1 e 2 , impone agli enti del Terzo settore l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il Ministero del Lavoro ha allegato, al decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, i modelli che dovranno essere utilizzati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, precisamente:
- il modello A stato patrimoniale,
- il modello B rendiconto gestionale,
- il modello C relazione di missione,
- il modello D rendiconto di cassa.
Ambito soggettivo
Il Codice del Terzo settore dispone che sono obbligati a redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione a settore gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro. Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.
Ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, occorre considerare il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente.
Indicazioni
Nell’allegato al bilancio sono sottolineate alcune delle voci da rappresentare in bilancio. In particolare viene indicato tra l’altro, che:
- la relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione;
- in riferimento ai bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.
- gli enti del Terzo settore non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Viene inoltre ricordato che gli schemi allegati al decreto devono essere considerati come schemi «fissi», ma che gli enti destinatari, al fine di favorire la chiarezza del bilancio, possono m odificare:
- suddividendo ulteriormente le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l’importo corrispondente;
- raggruppando le voci quando il raggruppamento è irrilevante;
- eliminando le voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi.
Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione.

Da lunedi i primi finanziamenti agevolati secondo il decreto liquidità?

Garanzie su finanziamenti fino a 25.000 euro: si entra nel vivo.
Le banche e gli intermediari finanziari possono infatti inserire nel Portale del Fondo di Garanzia PMI le richieste di accesso alla garanzia del 100%.
La procedura è pienamente operativa dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020 (come da comunicato dal Mediocredito centrale pubblicato sul proprio sito).
Si completa così dopo una settimana dall’entrata in vigore del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) (avvenuta il 9 aprile) il processo che porterà all’effettiva erogazione dei prestiti alle imprese, lavoratori autonomi e professionisti.
I primi finanziamenti potrebbero essere erogati già da lunedì 20 aprile. Come dichiarato dal Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Pattuanelli, “le garanzie sono automatiche, quindi le banche una volta ricevuto il modulo di richiesta possono erogare subito il finanziamento, tra lunedì e martedì».

Per procedere all’inserimento delle richieste di accesso alla garanzia, come spiega la circolare ABI del 16 aprile 2020, è necessario che la banca abbia acquisito tutti i documenti richiesti.
In particolare, occorre aver trasmesso alla banca:
- il modulo di richiesta del finanziamento;
- il modulo compilato e firmato di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it, nella sezione modulistica (“Allegato 4-bis”). Nel modulo deve essere indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (come acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o semplicemente liquidità). Necessario anche specificare gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19 di cui si è già beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.

Entrambi i moduli devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) anche il consenso prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena di nullità (cd forma scritta ad substantiam actus) – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies – sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile (“piena prova fino a querela di falso”).

La copia cartacea del contratto sarà consegnata dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020, così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020).

Garanzia automatica. Una volta che la banca ha ricevuto tutta la documentazione potrà quindi inserire i dati per la richiesta sul portale del Fondo, il quale darà riscontro della presa in carico della pratica.
Secondo il decreto Liquidità, la garanzia statale del 100% è automatica e senza valutazione da parte del Fondo e la banca potrà erogare il finanziamento senza attendere l’esito l’ammissione della domanda di garanzia presentata.
L’erogazione dovrebbe essere veloce. Ma ci potrebbero essere alcuni fattori che potrebbero rallentare il processo.
Innanzitutto, il numero delle domande di finanziamento che arrivano alla banca.
Anche se l’iter istruttorio è molto semplice, gli intermediari dovranno effettuare comunque la verifica antiriciclaggio e antimafia (comunicazione della Banca d’Italia diffusa il 10 aprile 2020, con la quale detta raccomandazioni su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l’emergenza Covid-19).
Non è inoltre scontato che la banca voglia anticipare l’erogazione del prestito prima di aver ottenuto la garanzia. Anticipare l’erogazione del prestito vorrebbe dire accollarsi il rischio del finanziamento nel caso in cui la garanzia non venga concessa.
Tale eventualità potrebbe verificarsi nel caso in cui la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento.

Come specificato nella circolare ABI del 16 aprile 2020, il Fondo rilascerà la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.
L’importo massimo erogabile (e garantibile) è pari al 25% dei ricavi dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a 25.000 euro.
I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale IVA). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
Qualora, quindi, la stessa impresa o lo stesso lavoratore autonomo o professionista presenti più domande di finanziamento le richieste che superano il plafond non potranno essere garantite.

Al riguardo, la circolare ABI del 16 aprile 2020 propone i seguenti esempi.

Esempio 1
Si consideri l’impresa A che abbia ricavi pari a 120.000 euro. Il 25% è pari a 30.000 euro. L’importo massimo garantibile è quindi di 25.000 euro.
Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti domanda di finanziamento per 25.000 euro alla banca X, la banca sarà garantita per 25.000 euro. Non saranno invece garantiti ulteriori finanziamenti.
Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti due domande, alla banca X per 15.000 e alla Banca Y per 10.000, le garanzie saranno riconosciute alla banca X e alla banca Y per i rispettivi importi. Non saranno garantiti invece ulteriori finanziamenti.

Esempio 2
Si consideri l’impresa A che abbia ricavi pari a 80.000 euro. Il 25% è pari a 20.000 euro. L’importo massimo garantibile è quindi di 20.000 euro.
Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti domanda di finanziamento per 20.000 euro alla banca X, la banca sarà garantita per 20.000 euro.
Non saranno invece garantiti ulteriori finanziamenti.
Nel caso in cui l’impresa, il lavoratore autonomo o il professionista presenti due domande, alla banca X per 15.000 euro e alla Banca Y per 5.000 euro, le garanzie saranno riconosciute alla banca X e alla banca Y per i rispettivi importi. Non saranno garantiti invece ulteriori finanziamenti.

Qualora sia la prima volta che venga richiesta la garanzia del Fondo, successivamente alla presentazione della domanda della banca, il Fondo provvede ad inviare le credenziali per l’accesso al Portale del Fondo all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo.
L’impresa può accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.
Le principali funzioni della procedura on line sono descritte nella Guida per le imprese all’utilizzo del Portale FdG.
Per recuperare le credenziali per l’accesso, qualora il soggetto beneficiario abbia già usufruito in passato di garanzie del Fondo, occorre seguire le Istruzioni per l’accesso al Portale FdG.

Regione Lazio: contributi per lo smart working.

La regione Lazio ha stanziato 2 milioni di euro a favore di imprese e titolari di partita IVA per l’organizzazione del lavoro in modalità smart working al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus (COVID-19).
Sono previsti contributi a fondo perduto da 7.500 euro a 22.500 euro in base al numero dei dipendenti delle sedi produttive interessate ubicate nel Lazio. I contributi sono previsti dall’avviso pubblico “Piani Aziendali di Smart Working Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio”.
Il bando, approvato con determinazione numero G02673 dell’11 marzo 2020, ha lo scopo di sostenere l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working.
La finalità è pertanto quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, lasciando pertanto al lavoratore la libertà di scelta e, contestualmente, mantenendo la produttiva aziendale e il benessere e la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.

Interventi finanziabili
Sono due gli interventi finanziati dal bando: il primo riguarda servizi di consulenza e formazione, il secondo l’acquisto di strumenti tecnologici.
- Azione A: servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella intranet aziendale. Il supporto all’adozione del piano di smart working comprende le seguenti attività:
1) attività preliminari all’adozione del piano di smart working relative alla definizione della policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a introdurre la modalità di lavoro smart;
2) attività di formazione rivolta al personale interessato dallo smart working;
3) avvio e monitoraggio di un progetto pilota: l’obiettivo del progetto pilota è quello di supportare il soggetto beneficiario dell’agevolazione nella sperimentazione del piano di smart working, anche con un numero ridotto di dipendenti o appartenenti ad una sola unità produttiva/divisione/gruppo/ direzione.
- Azione B: acquisto di “strumenti tecnologici” funzionali all’attuazione del piano di smart working. Le spese ammissibili dovranno essere inerenti esclusivamente alle seguenti voci:
1) componenti hardware, nello specifico: notebook, smartphone e accessori.
2) componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working. Vista l’urgenza per le imprese di porre in atto gli investimenti necessari in tempi rapidi, sono ammissibili gli acquisti di strumentazione hardware e software avvenuti anche precedentemente all’approvazione dei progetti, purché successivi all’emanazione del primo decreto della Presidenza del Consiglio recante misure per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vincoli da rispettare
Ai fini del riconoscimento del contributo, l’azione A è obbligatoria mentre l’azione B è facoltativa. Le azioni dovranno essere realizzate entro 9 mesi dalla data della comunicazione di avvio attività.

Destinatari degli interventi
Destinatari degli interventi sono lavoratori e lavoratrici dipendenti delle imprese richiedenti il contributo, ricompresi nelle seguenti tipologie contrattuali:
- contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
- contratto di apprendistato (ai sensi del D.Lgs. 81/2015);
- soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili).

Sono invece esclusi:
- i tirocinanti;
- i collaboratori d’impresa;
- i lavoratori con contratto di somministrazione;
- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente;
- i titolari di impresa e i componenti dei consigli di amministrazione.

Nella selezione dei destinatari si dovrà prestare particolare attenzione a garantire pari opportunità tra donne e uomini e favorire coloro che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità economica e sociale.

Chi può richiedere i contributi
Possono richiedere i contributi le imprese di qualsiasi dimensione regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di competenza oppure soggetti, non iscritti alla Camera di Commercio, in possesso di partita IVA. I soggetti beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
- avere sedi operative o di esercizio ubicate nella regione Lazio, presso le quali svolgere le attività di cui al contributo richiesto;
- avere un numero di dipendenti almeno pari a 2;
- risultare in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva;
- risultare ottemperante o non assoggettabile agli obblighi di assunzione ai sensi della l. n. 68/1999;
- non essere in stato di fallimento, di procedura concorsuale, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
Tutti i requisiti devono essere mantenuti dal soggetto beneficiario dell’agevolazione fino al termine della fase di rendicontazione e liquidazione del finanziamento.
Possono richiedere i contributi anche le società di capitali che erogano servizi pubblici, il cui capitale societario è totalmente o a maggioranza pubblica.
Ogni impresa può presentare la proposta in forma singola oppure nella forma di ATI o ATS con uno o più operatori accreditati della formazione professionale, a condizione che l’impresa svolga il ruolo di capofila dell’Associazione Temporanea (mandataria) e sia il principale attore del progetto.
Settori ammissibili
Gli aiuti sono concessi alle imprese e titolari di partita Iva di tutti i settori con la sola eccezione delle:
- imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000);
- imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di esportazione. Sono finanziabili le imprese che operano anche in altri settori oltre che nei settori esclusi di cui sopra: in questo caso il finanziamento è concesso se l’impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
Agevolazione
Il valore del contributo è pari agli importi di seguito indicati, distinti per tipologia di azione, e varia in relazione al numero totale di dipendenti delle sedi operative/unità produttive localizzate sul territorio del Lazio alla data di presentazione della domanda:
Numero di dipendenti
Importo totale di contributo
di cui: importo per Azione A – Adozione del piano (consulenza e formazione)
di cui: importo per Azione B – Attuazione del piano (acquisto strumenti tecnologici)
Da 2 a 10 dipendenti
€ 7.500,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
Da 11 a 20 dipendenti
€ 10.500,00
€ 7.000,00
€ 3.500,00
Da 21 a 30 dipendenti
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
Oltre i 30 dipendenti
€ 22.500,00
€ 15.000,00
€ 7.500,00
L’agevolazione è riconosciuta ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli altri aiuti di importanza minore “de minimis”.

Come presentare le domande di contributo
I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso procedura telematica. La presentazione delle domande è possibile fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

DL 23/2020 credito di imposta anche per acquisto di mascherine e altri dispositivi. Click day?

Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti produttivi, destinato alle imprese di tutte le dimensioni, amplia il sostegno all’acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. A prevedere l’ampliamento del bonus è il decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020).
Il credito d’imposta non dovrà essere utilizzato esclusivamente a sostegno di interventi di sanificazione, ma potrà essere utilizzato anche per acquistare dispositivi per aumentare la sicurezza dei lavoratori in risposta all’emergenza Coronavirus (Covid-19).
La misura si affianca a quella che prevede incentivi alle imprese per la riconversione dei cicli produttivi per produrre prodotti sanitari e di protezione alle persone. In quel caso, il bando è gestito da Invitalia e mira a portare in Italia produzioni i cui approvvigionamenti stanno diventando fondamentali per tutti gli Stati.

Il nuovo decreto legge riscrive, ampliandolo, il credito d’imposta per le spese di sanificazione, originariamente introdotto dall’articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), e tuttora non ancora entrato in operatività in quanto non è stato pubblicato il decreto ministeriale che fornisca le indicazioni di attuazione.
La prima modifica riguarda il nome dell’agevolazione che diventa “credito d’imposta per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro”. Già da questo, è chiaro l’intento di ampliare il parco delle spese ammissibili all’agevolazione.
Il credito d’imposta mantiene il fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ma aggiunge l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro. Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici, spetterà ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

In particolare, la disposizione estende le tipologie di spese ammesse al bonus includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.
Inoltre, l’agevolazione è estesa all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi. Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Entità dell’agevolazione
L’incentivo è attribuito, fino ad un massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Il tetto di spesa fa capire che l’agevolazione non sarà automaticamente concessa a tutti quelli che ne avrebbero diritto per requisiti soggettivi e oggettivi. Tuttavia, né il decreto Cura Italia né il decreto Liquidità, che ne ha esteso l’operatività, forniscono anticipazioni su come sarà gestito tale tetto di spesa.
La normativa rimanda infatti ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro la metà di aprile 2020, con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Le ipotesi più comuni sono quelle di ricorrere a un click-day, premiando quindi i più rapidi a prenotare i fondi e lasciando a bocca asciutta le imprese che non si dimostreranno rapide nella procedura informatica, oppure ricorrere a un riparto dei fondi tra tutti coloro che ne faranno richiesta e risulteranno ammissibili all’incentivo, rischiando però di ridurre sensibilmente l’incentivo spettante a ciascuno, laddove le richieste dovessero superare di molto le risorse finanziarie stanziate.

Cumulabilità
La possibilità di cumulare il credito d’imposta con la quasi totalità degli altri aiuti alle imprese in vigore e di prossima uscita potrebbe essere determinata dal fatto che la nuova agevolazione si dovrebbe caratterizzare, in analogia al credito d’imposta per investimenti introdotto dalla legge di Bilancio 2020, per essere una misura generale di politica economica, in quanto rivolta potenzialmente a tutte le imprese indistintamente.
Sarebbe in questo caso un’agevolazione costituente misura generale è potenzialmente cumulabile con altri incentivi (fiscali o di altra natura) che si qualifichino a loro volta come misure generali, oppure che si qualifichino come aiuti di Stato.
L’unica eccezione emerge qualora sia la stessa legge istitutiva della misura generale a prevedere il contrario o a porre limiti massimi di cumulabilità, fatto che non emerge nei due decreti legge, che si sono occupati del credito d’imposta per la sanificazione. Il vincolo che rimane pertanto legato a verifiche sulle altre eventuali agevolazioni che l’impresa intendesse cumulare.

I finanziamenti agevolati alle imprese secondo il Decreto Liquidità

L’ABI ha diffuso, presso tutti gli associati, la circolare 9 aprile 2020 con cui fornisce una tempestiva informazione sulle disposizioni contenute nel decreto Liquidità (D.L. n. 23 del 2020), voluto dal Governo per assicurare sostegno finanziario alle imprese in difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.
La circolare, stilata in tempi record, mira a dare da subito tutti gli elementi per applicare la norma in tempi brevi, richiamando peraltro gli associati alla massima attenzione e all’immediato impegno attuativo, stante la grossa mole di richieste che ci si attende investirà gli istituti bancari già a partire dai prossimi giorni.
Con la circolare, l’ABI traduce le disposizioni del decreto legge in definizioni puntuali per gli istituti di credito, circoscrivendo il perimetro delle attività, i soggetti beneficiari, i costi e le condizioni dei prestiti bancari che beneficeranno della garanzia pubblica.
Pone infine l’accento sulle modalità eccezionali di contrattualizzazione dei prestiti previste dal decreto, per una gestione rapida delle richieste anche in condizioni come quelle attuali in cui il contatto diretto con i beneficiari per la sottoscrizione dei contratti è difficile, se non anche inopportuno.
Il supporto statale si divide tra le garanzie concesse da SACE Spa e le garanzie concesse dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, per le aziende di minori dimensioni. Nella prima parte descriviamo la prima fonte di garanzie, novità introdotta dal decreto. Nella seconda parte si introducono le novità al Fondo PMI.

Garanzie SACE per imprese di maggiori dimensioni
Per assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, SACE Spa concede, da subito e fino al 31 dicembre 2020, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese come di seguito identificate.
La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
La percentuale massima di garanzia è funzione delle dimensioni dell’impresa ed è pari al:
- 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
L’impegno finanziario è pari 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA.
La procedura per il rilascio della garanzia è “semplificata” nel caso di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori a tali soglie, il rilascio della copertura è decisa con decreto del MEF, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria SACE.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della garanzia fornita da SACE Spa le imprese di qualsiasi dimensione.
Sono escluse invece le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 erano classificate come imprese in difficoltà, o sofferenze, ai sensi della disciplina bancaria e le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 presentavano esposizioni deteriorate.
Le PMI potranno attingere alla garanzia SACE solo dopo aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI, con le modalità che si vedranno più avanti.
Importi e durata
Sono coperti dalle garanzie del SACE i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento della durata di massimi 24 mesi.
Il finanziamento garantito non può superare il maggiore tra i seguenti importi:
- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
Condizioni
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
I beneficiari della garanzia dovranno assumere l’impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie per tutto il 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il finanziamento non può inoltre essere utilizzato per sostituire precedenti finanziamenti. La Banca erogante deve infatti dimostrare che successivamente alla delibera del finanziamento garantito, l’ammontare complessivo dell’esposizione creditoria nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quella risultante prima dell’entrata in vigore del decreto.
Costi della garanzia e del finanziamento
Il decreto Liquidità definisce puntualmente i costi della garanzia prestata da SACE, mentre fornisce criteri puntuali di calcolo per i costi relativi al finanziamento, in conto commissioni e interessi.
Quanto ai costi bancari, le commissioni devono limitarsi al mero recupero dei costi e il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo di un’operazione analoga, ma senza garanzia. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale della Banca, ed il costo effettivamente applicato al l’impresa.
Quanto alle commissioni dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia, sono anch’esse in funzione delle dimensioni, per agevolare maggiormente le imprese di minori dimensioni. Le garanzie a copertura dei finanziamenti alle PMI avranno i seguenti costi:
- 0,25% dell’importo garantito durante il primo anno;
- 0,50% durante il secondo e terzo anno;
- 1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
Le garanzie a copertura dei finanziamenti a imprese di dimensioni superiori avranno invece costi più elevati:
- 0,50% dell’importo garantito durante il primo anno;
- 1% durante il secondo e terzo anno;
- 2% durante il quarto, quinto e sesto anno;

Fondo centrale di garanzia per le PMI.
Il decreto legge prevede un forte potenziamento dell’operatività anche per il Fondo PMI. Innanzitutto, previa autorizzazione della Commissione Europea, la percentuale di copertura della garanzia diretta è innalzata al 90% dell’importo erogato. L’operatività del Fondo è stata inoltre estesa a tutte le PMI fino a 499 dipendenti.
Quanto ai costi bancari, valgono le stesse regole viste in precedenza, che impongono alle banche una forte riduzione dei costi. Non solo, per mitigare gli eventuali costi bancari la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni già erogate dalla Banca soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, la Banca deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della garanzia tutte le PMI, comprese quelle che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
Sono comprese anche le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.
Importi massimi e condizioni
In favore delle imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% (concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato).
La garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.
Infine, per fornire pronta liquidità alle PMI in difficoltà, il decreto rende ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 per cento e per un importo massimo di 25.000 euro, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, con i seguenti limiti:
- inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
Leggi anche Fondo PMI: prestiti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato e senza valutazione di merito

Contrattualizzazione dei prestiti
Quanto alle modalità per formalizzare i contratti relativi agli affidamenti, il decreto ha disposto delle procedure di contingenza che saranno valide finché permane lo stato di emergenza, pertanto, allo stato, fino al 31 luglio. I contratti saranno perciò efficaci e sarà accertata la volontà del cliente, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché questi siano accompagnati da copia di documento d’identità valido, facciano riferimento ad un contratto identificabile e siano conservati insieme a quest’ultimo in maniera da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Resta fermo l’obbligo di consegnare al cliente copia cartacea della documentazione alla prima occasione utile di contatto al termine dello stato di emergenza.

DL 23/2020 i nuovi termini di versamento IVA-contributi e ritenute di aprile – maggio

Il decreto legge 23/2020 del giorno 8 aprile ha disposto alcune proroghe sui versamenti in f24 dei mesi di aprile e maggio 2020.
Il decreto sulla liquidità delle imprese, recante ulteriori misure di sostegno economico alle aziende, ha previsto anche una rimessione nei termini di legge per i contribuenti che, tratti in errore, potrebbero aver omesso i versamenti dei tributi i cui termini di pagamento non sono stati sospesi.
Il perimetro applicativo della sospensione iniziale
Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) non ha previsto una sospensione generalizzata dei termini di versamento per tutti tributi e per tutti i contribuenti.
La sospensione prevista dall’art. 62 del decreto riguarda esclusivamente le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi per l’assicurazione obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto.
Non sono stati ad esempio sospesi i versamenti relativi alle ritenute operate sui compensi professionali, sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti di commercio e le tasse sulle CC.GG. dovute per la vidimazione e la numerazione dei libri sociali.
In tal caso, il legislatore si è limitato a disporre una proroga tecnica di soli quattro giorni (art. 60 del D.L. n. 18/2020). I versamenti avrebbero dovuto essere effettuati entro il 20 marzo e non entro la scadenza originaria del 16 marzo.
Rimessione in termini
Ora, invece, il decreto sulla liquidità delle imprese prevede una rimessione in termini.
In particolare, tutti i versamenti dovuti in favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 60 del decreto Cura Italia, la cui scadenza era stata posticipata al 20 marzo 2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.
In tal caso non sarà irrogabile alcuna sanzione, né saranno dovuti i relativi interessi.
I contribuenti di maggiori dimensioni
Il decreto Cura Italia ha delimitato la sospensione dei termini relativi ai versamenti di ritenute, contributi e IVA, con scadenza compresa tra l’8 e il 31 marzo 2020, esclusivamente per i contribuenti di minori dimensioni. Il riferimento era costituito dall’ammontare dei ricavi o dei compensi conseguiti o percepiti nel periodo di imposta precedente. Tale ammontare non deve aver superato la soglia di due milioni di euro.
Conseguentemente, se tale limite è stato superato, l’IVA, le ritenute e i contributi avrebbero dovuto essere versati entro il 20 marzo scorso. Anche in questo caso troverà applicazione la rimessione in termini prevista dal decreto Liquidità. I versamenti dei tributi saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile. Conseguentemente non saranno dovute né le sanzioni, né gli interessi.
Il decreto Liquidità ha “cancellato” l’elemento dimensionale quale condizione per fruire della sospensione dei termini di versamento. Ora, per effetto della novella dell’articolo 18 del Dl 23/2020, la sospensione potrà essere applicata, per i mesi di aprile e di maggio, indipendentemente dal volume di ricavi o di compensi dell’anno precedente.
I contribuenti dovranno dimostrare una riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Se il contribuente ha conseguito (nel periodo di imposta precedente) ricavi per importi fino a 50 milioni di euro, la riduzione delle entrate dovrà essere almeno del 33%. Se, invece, la soglia è stata superata, la sospensione troverà applicazione solo a condizione che la riduzione delle entrate sia almeno pari al 50%.

Le probabili forme di aiuto alle imprese, in attesa della versione finale del Decreto liquidità.

Un doppio ordine di garanzie per far arrivare risorse fresche alle imprese messe in difficoltà a causa dell’emergenza economica causata dal Coronavirus.
Lo mette in campo il decreto Liquidità, varato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 aprile 2020.
Il primo farà riferimento al Fondo centrale di garanzia PMI, ulteriormente rafforzato, dopo l’intervento del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).
Il secondo ordine di garanzie sarà rilasciato da SACE e interesserà tutte le imprese, senza limiti di fatturato.

Fondo di garanzia PMI
Per il Fondo di garanzia, il decreto Liquidità, sostituendo il contenuto dell’articolo 49 del decreto Cura Italia, ne prevede l’estensione per tutto il 2020 alle imprese fino a 499 dipendenti.
Sempre fino al 31 dicembre 2020, inoltre, l’importo massimo garantito per impresa e professionista sarà aumentato a 5 milioni di euro e la garanzia sarà gratuita.
Secondo la bozza del decreto, saranno ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti ottenuti dalle piccole e medie imprese e dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), purché tali finanziamenti:
- prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione;
- abbiano una durata fino a 72 mesi;
- siano di importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, e, comunque, non superiore a 25.000 euro.
Per tali finanziamenti la garanzia sarà concessa automaticamente, senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.
Per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore 3,2 milioni di euro, la garanzia sarà pari al 90%, ma potrà arrivare al 100% con la controgaranzia di Confidi. I prestiti devono essere d’importo non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 800.000 euro.
Potranno accedere al Fondo anche imprese con inadempienze probabili o con esposizioni “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020, e le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale dopo il 31 dicembre 2019.
Le garanzie al 100% si prevede saranno essere immediatamente operative, mentre l’estensione al 90% sarà soggetta all’autorizzazione della Commissione UE (i ministeri interessati contano che il via libera possa arrivare in pochi giorni).

Garanzie SACE
Con l’intervento di SACE, controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti, si concederanno garanzie fino 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI (5 miliardi di euro).
A tal fine è prevista la creazione di un fondo con una dotazione pari a 1 miliardo di euro, in capo al Ministero dell’Economia.
Stando alla bozza del decreto, la garanzia potrà rilasciata fino al 31 dicembre 2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
L’importo del prestito assistito da garanzia non potrà superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019.
Previsti tre soglie di garanzia:
- 90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato;
- 80% con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
L’impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere l’impegno:
- che essa, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
- a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Il nuovo strumento dovrebbe essere partire in pochi giorni. Secondo le anticipazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze si sta mettendo in campo una task force integrata con il sistema bancario e SACE per renderlo immediatamente operativo.
Garanzie per l’export
Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

Il nuovo Decreto per la liquidità, le proroghe fiscali e altri aiuti per le imprese (anticipazioni)

Nella seduta del 6 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto per sostenere l’economia duramente provata dal blocco delle attività a seguito dell’epidemia da Coronavirus.
1. Si iniettano 400 miliardi di euro di liquidità attraverso la possibilità di ottenere finanziamenti garantiti dallo Stato.
2. Ma anche nuove proroghe al 30 giugno per il versamento delle ritenute, delle addizionali e dell’IVA, oltre che dei contributi dei mesi di aprile e maggio, però differenziate a seconda del fatturato conseguito nel 2019.
3. Da segnalare anche il posticipo dell’entrata in vigore della disciplina sulla crisi d’impresa al 1° settembre 2021.

Di seguito vi indichiamo le prime anticipazioni del Decreto 6 aprile del quale però al momento non è ancora disponibile la versione definitiva, tale che le informazioni e le anticipazioni di seguito fornite dovranno essere confermate dopo la pubblicazione in G.U. del Decreto stesso.

Dopo il decreto Cura Italia con cui è stato previsto un primo intervento di sostegno per imprese, lavoratori e famiglie, duramente colpiti dalla crisi economica derivante dall’epidemia di Coronavirus, arriva un secondo decreto con ulteriori e sostanziose misure economiche.
Nella riunione del 6 aprile 2020, il Governo ha approvato un nuovo decreto che si muove, principalmente, su due binari.

1. Sostegno finanziario alle imprese
La “potenza di fuoco” (parole del Premier,ndr) messa in campo per favorire la liquidità immediata delle imprese ammonta a 400 miliardi di euro di cui 200 destinati all’export.
Si tratta di finanziamenti che saranno garantiti dallo Stato, attraverso la SACE S.p.A. (società della Cassa Depositi e Prestiti) e il Fondi di garanzia delle PMI.
In particolare, è previsto che al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie nel rispetto, però, di alcune condizioni: si deve trattare di finanziamenti non superiori a 6 anni e l’impegno da parte dell’impresa di non distribuire dividendi per un anno e di mantenere gli stessi livelli occupazionali.
Inoltre, il Fondo di garanzia delle PMI può concedere garanzie fino al 100% per i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a imprese di piccole e medie dimensioni, nonché a persone fisiche esercenti impresa e lavoratori autonomi.

2. Misure fiscali
La parte fiscale dovrebbe essere molto ricca: si va dall’estensione delle sospensioni dei versamenti di aprile e maggio ad altre misure di aiuto alle imprese.
In estrema sintesi (per ora) le principali novità sono le seguenti:

- prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali e INAIL:
1) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019;
2) per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile 2019.

- stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020;

- per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%;

In tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno;

Per chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie sospensioni e precisamente:
1) settori maggiormente colpiti: sospensione fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;
2) associazioni sportive e federazioni nazionali: sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;

Per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;
- per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
- i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;
- i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;
- sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici prima casa (trasferimento residenza entro 18 mesi);
- non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest’anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
- per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza;
- si introducono ulteriori modifiche alla disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici;
- al fine di agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, si prevede l’obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche;
- si estendono le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Altre misure per le imprese
Tra le altre novità che dovrebbero trovare posto nel decreto si segnalano le seguenti:
- si specifica che i professionisti ai fini della fruizione dell’indennità di 600 euro (art. 44, D.L. n. 18/2020), devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e, pertanto, non devono percepire redditi da lavoro dipendente; inoltre non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia;
- si dispone il rinvio integrale dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) al 1° settembre 2021;
- si prevede che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, non pone gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 c .c.;
- si neutralizzano gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità;
- si prorogano i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica.

Ecobonus le procedure per il 2020

Via libera alle comunicazioni all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per gli interventi di risparmio energetico che accedono all’ecobonus, al bonus facciate e alla detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni (bonus casa). i cui lavori sono completati nell’anno 2020.
La pratica dovrà essere trasmessa tramite il sito detrazionifiscali.enea.it, messo on line e attivo dal 25 marzo 2020.
Registrazione
Per procedere alla trasmissione dei dati è necessario registrarsi al portale.
La registrazione può essere effettuata direttamente dal soggetto beneficiario, vale a dire l’utente finale che ha pagato l’intervento e che beneficerà della detrazione, ovvero da intermediari, ossia tecnico, amministratore, ecc. che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società.
In ogni caso, la registrazione deve essere effettuata esclusivamente dai nuovi utenti: le registrazioni, infatti, fatte per la trasmissione dei dati per l’ecobonus sono valide anche per l’accesso al sito per il bonus casa.
Così come la registrazione eseguita per l’accesso al portale per il bonus casa è valida anche per l’accesso al sito all’ecobonus.
Per la registrazione (solo per nuovi utenti) è necessario indicare, tra gli altri dati, l’indirizzo e-mail, che verrà utilizzato come identificativo dell’utente (UserID).
Tale indirizzo e-mail deve essere valido e operativo: il sistema, infatti, invierà presso questo indirizzo tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione, inclusa la conferma della registrazione. Non possono invece essere utilizzati indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).
Comunicazione Bonus Casa 2020
La trasmissione dei dati all’ENEA non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% (elencati all’articolo 16-bis del TUIR), ma solo per i seguenti interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili:
1) strutture edilizie: riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
2) infissi: riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
3) impianti tecnologici: installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50kWe); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa; installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo; teleriscaldamento; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; 4) elettrodomestici (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal: 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019; 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020): forni; frigoriferi; lavastoviglie; piani cottura elettrici; lavasciuga; lavatrici; asciugatrici (classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non classificati). Comunicazione per l’ecobonus Per gli interventi di riqualificazione che beneficiano dell’ecobonus i dati devono essere trasmessi attraverso il sito web ecobonus2020.enea.it. Qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, al seguente indirizzo: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile – Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Comunicazione per il bonus facciate Lo stesso sito ecobonus2020.enea.it deve essere utilizzato per trasmettere le pratiche per il bonus facciate, nel caso in cui gli interventi non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna ma anche influenti interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Secondo quanto stabilito al comma 220 della legge di Bilancio 2020, detti interventi dovranno soddisfare: - i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari; - i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, come modificato dal decreto ministeriale 26 gennaio 2010. Come chiarito nella circolare n. 2/E/2020, dell’Agenzia delle Entrate, il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio deve essere effettuato sul totale della superficie complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno. Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico – se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio – la verifica sul superamento del limite del 10% deve essere fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente. La trasmissione della documentazione deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per il bonus casa, per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, oppure la data di collaudo anche parziale, oppure la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici, invece, si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. Per l’ecobonus, i 90 giorni di tempo decorrono dal giorno del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti (risoluzione n. 244/E dell’11 settembre 2007, paragrafo 3). Se per l’intervento non richiede il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è invece ritenuta valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 3.1). Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, per gli interventi di risparmio energetico agevolati con il bonus casa del 50%, la trasmissione all’Enea dei dati seppure obbligatoria non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento. Nel caso di ecobonus, invece, la mancata trasmissione della scheda descrittiva comporta la decadenza dalla detrazione fiscale. L’omesso invio può essere sanato ricorrendo alla remissione in bonis, che si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258 euro e con l’invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso (circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, paragrafo 1.2). Tale istituto è attivabile a condizione però che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza.