LE detrazioni edilizie per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica, l’adozione di misure antisismiche, il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, l’installazione di impianti fotovoltaici, il montaggio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici potranno essere trasferite anche per stato avanzamento lavori (massimo due per il superbonus 110%).
Per tutti, inoltre, c’è la possibilità di cedere il credito a banche e ad altri intermediari finanziari.
Sono alcune delle principali caratteristiche dello sconto in fattura e della cessione delle detrazioni sui lavori edilizi delineate dall’articolo 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), come modificato a seguito della conversione in legge (l. n. 77/2020).
Per la piena operatività dei due meccanismi è necessario attendere le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Il termine per la loro emanazione è fissato entro 30 giorni dalla data di entrata della l. n. 77/2020 (avvenuta il 19 luglio 2020). La pubblicazione delle regole da parte delle Entrate dovrebbe quindi avvenire entro il 18 agosto, ma potrebbe essere anche prima.
Nel frattempo, alcune anticipazioni sono arrivate durante l’audizione del Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che si è tenuta il 22 luglio 2020 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria e della guida sul “Superbonus 110%”, pubblicata dall’Agenzia il 24 luglio 2020.
Quali sono i bonus edilizi trasferibili
Lo sconto in fattura e la cessione delle detrazioni non sono una novità assoluta, ma il decreto Rilancio li “rivoluziona”.
I due meccanismi sono ora applicabili per numerosi interventi finora esclusi.
In particolare, in base al comma 2, dell’articolo 121, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di:
- efficienza energetica e adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che danno diritto alla detrazione Irpef del 36-50%. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione ordinaria (solo su parti comuni), di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
- efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, per i quali spetta l’ecobonus, come, ad esempio: interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi; interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici; interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, che danno diritto al sismabonus, compreso il sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies spettante per l’acquisto di abitazioni situate in zona sismica 1, 2 e 3, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con aumento di volumetria;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al superbonus 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli che danno diritto al superbonus 110%.
Trasferimento per stati avanzamento lavori
Tra le principali novità dello sconto in fattura e della cessione delle detrazioni dettata dal decreto Rilancio c’è la possibilità di scontare o cedere il credito in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In pratica: la detrazione si può monetizzare man mano che procedono i lavori.
Ma attenzione. Per il superbonus 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Per il superbonus 110%, quindi, il trasferimento del credito potrà avvenire al massimo in tre fasi: due stati di avanzamento lavori e a saldo alla conclusione dell’intervento. Nessun limite è invece fissato per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.
Novità per sconto in fattura e cessione della detrazione
Lo sconto in fattura e la cessione delle detrazioni sono modalità alternative all’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione.
Secondo la definizione data dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 121, lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Esso è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
N.B. Come precisato nel corso dell’iter di conversione del decreto Rilancio, il credito d’imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario. Si tratta di una chiarimento particolarmente importante per il superbonus 110%: poiché lo sconto non potrà comunque essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta, con la nuova disposizione viene puntualizzato che il fornitore otterrà comunque un credito di imposta del 110%.
Con la cessione del credito si gira la detrazione ad altri soggetti (anche diversi dalle imprese esecutrici e dai fornitori dei beni necessari per l’intervento), con possibile cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In sede di esame parlamentare del decreto Rilancio è stato chiarito che la trasformazione della detrazione in credito d’imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si potranno quindi utilizzare le detrazioni per pagare le proprie imposte.
N.B. Nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha puntualizzato che il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni. Come indicato nella guida sul superbonus 110% pubblicata dall’Agenzia, la cessione può avvenire per numero illimitato di volte. Secondo la disciplina finora vigente, invece, era consentito a un solo passaggio successivo a quello originario, per un totale di 2 cessioni complessive (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2018).
Come esercitare l’opzione
Per espressa previsione normativa, l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, tramite la procedura web che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo le anticipazioni fornite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’audizione del 22 luglio 2020 presso la Commissione Anagrafe Tributaria della Camera, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che:
- nel caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, la comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario. In particolare, come precisato nella legge di conversione è consentito avvalersi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
- nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio;
- per il superbonus 110%, la comunicazione dovrà, invece, essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Anticipazioni sul contenuto del modello di comunicazione.
Il direttore Ruffini, nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, ha fornito anche importanti anticipazioni sul contenuto del modello di comunicazione dell’opzione dello sconto/cessione.
Secondo le indicazioni, nel modello dovranno indicati i seguenti elementi:
- codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione;
- tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito);
- tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110%);
- anno di sostenimento e importo della spesa;
- ammontare della detrazione spettante;
- dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito;
- codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110%.
Compensazione dei crediti
Durante l’audizione, il direttore Ruffini si è soffermato anche sulle modalità di recupero dello sconto praticato da parte del fornitore e di utilizzo del credito da parte del cessionario.
In particolare, secondo le anticipazioni, i fornitori/cessionari mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dovranno accettare i crediti ricevuti. Il credito d’imposta accettato, che non sarà oggetto di ulteriore cessione, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali).
Ma attenzione: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.
Ai sensi del comma 3, non si applica il limite generale di compensabilità previsto dall’articolo 34, della l. n. 388/2000 (pari a 700.000 euro, elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Non si applica, inoltre, il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro (previsto dall’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010).
In alternativa all’utilizzo in compensazione, come precedentemente anticipato, i crediti potranno essere ulteriormente ceduti ad altri soggetti.
Controlli
Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 121, l’Agenzia delle Entrate eseguirà controlli e verifiche, a posteriori e nel caso accerti la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, procederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Il recupero dell’importo sarà effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso alla violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.
I fornitori e i soggetti cessionari, nel caso in cui non emerga un loro concorso nella violazione, risponderanno invece solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto.