BONUS EDILIZI, CESSIONI AD AMPIO SPETTRO – PRIMI CHIARIMENTI

LE detrazioni edilizie per il recupero del patrimonio edilizio, l’efficienza energetica, l’adozione di misure antisismiche, il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, l’installazione di impianti fotovoltaici, il montaggio di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici potranno essere trasferite anche per stato avanzamento lavori (massimo due per il superbonus 110%).
Per tutti, inoltre, c’è la possibilità di cedere il credito a banche e ad altri intermediari finanziari.
Sono alcune delle principali caratteristiche dello sconto in fattura e della cessione delle detrazioni sui lavori edilizi delineate dall’articolo 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), come modificato a seguito della conversione in legge (l. n. 77/2020).
Per la piena operatività dei due meccanismi è necessario attendere le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Il termine per la loro emanazione è fissato entro 30 giorni dalla data di entrata della l. n. 77/2020 (avvenuta il 19 luglio 2020). La pubblicazione delle regole da parte delle Entrate dovrebbe quindi avvenire entro il 18 agosto, ma potrebbe essere anche prima.
Nel frattempo, alcune anticipazioni sono arrivate durante l’audizione del Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che si è tenuta il 22 luglio 2020 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria e della guida sul “Superbonus 110%”, pubblicata dall’Agenzia il 24 luglio 2020.

Quali sono i bonus edilizi trasferibili
Lo sconto in fattura e la cessione delle detrazioni non sono una novità assoluta, ma il decreto Rilancio li “rivoluziona”.
I due meccanismi sono ora applicabili per numerosi interventi finora esclusi.
In particolare, in base al comma 2, dell’articolo 121, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi di:
- efficienza energetica e adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, che danno diritto alla detrazione Irpef del 36-50%. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione ordinaria (solo su parti comuni), di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
- efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, per i quali spetta l’ecobonus, come, ad esempio: interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi; interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici; interventi finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, che danno diritto al sismabonus, compreso il sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies spettante per l’acquisto di abitazioni situate in zona sismica 1, 2 e 3, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con aumento di volumetria;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli che danno diritto al superbonus 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli che danno diritto al superbonus 110%.

Trasferimento per stati avanzamento lavori
Tra le principali novità dello sconto in fattura e della cessione delle detrazioni dettata dal decreto Rilancio c’è la possibilità di scontare o cedere il credito in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In pratica: la detrazione si può monetizzare man mano che procedono i lavori.
Ma attenzione. Per il superbonus 110% gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Per il superbonus 110%, quindi, il trasferimento del credito potrà avvenire al massimo in tre fasi: due stati di avanzamento lavori e a saldo alla conclusione dell’intervento. Nessun limite è invece fissato per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.
Novità per sconto in fattura e cessione della detrazione
Lo sconto in fattura e la cessione delle detrazioni sono modalità alternative all’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione.
Secondo la definizione data dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 121, lo sconto in fattura è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Esso è anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
N.B. Come precisato nel corso dell’iter di conversione del decreto Rilancio, il credito d’imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario. Si tratta di una chiarimento particolarmente importante per il superbonus 110%: poiché lo sconto non potrà comunque essere superiore all’intero importo della spesa sostenuta, con la nuova disposizione viene puntualizzato che il fornitore otterrà comunque un credito di imposta del 110%.
Con la cessione del credito si gira la detrazione ad altri soggetti (anche diversi dalle imprese esecutrici e dai fornitori dei beni necessari per l’intervento), con possibile cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. In sede di esame parlamentare del decreto Rilancio è stato chiarito che la trasformazione della detrazione in credito d’imposta opera solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti. Non si potranno quindi utilizzare le detrazioni per pagare le proprie imposte.
N.B. Nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha puntualizzato che il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d’imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni. Come indicato nella guida sul superbonus 110% pubblicata dall’Agenzia, la cessione può avvenire per numero illimitato di volte. Secondo la disciplina finora vigente, invece, era consentito a un solo passaggio successivo a quello originario, per un totale di 2 cessioni complessive (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E/2018).

Come esercitare l’opzione
Per espressa previsione normativa, l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, tramite la procedura web che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo le anticipazioni fornite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’audizione del 22 luglio 2020 presso la Commissione Anagrafe Tributaria della Camera, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che:
- nel caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, la comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario. In particolare, come precisato nella legge di conversione è consentito avvalersi dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
- nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio;
- per il superbonus 110%, la comunicazione dovrà, invece, essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Anticipazioni sul contenuto del modello di comunicazione.
Il direttore Ruffini, nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, ha fornito anche importanti anticipazioni sul contenuto del modello di comunicazione dell’opzione dello sconto/cessione.
Secondo le indicazioni, nel modello dovranno indicati i seguenti elementi:
- codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione;
- tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito);
- tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110%);
- anno di sostenimento e importo della spesa;
- ammontare della detrazione spettante;
- dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito;
- codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110%.

Compensazione dei crediti
Durante l’audizione, il direttore Ruffini si è soffermato anche sulle modalità di recupero dello sconto praticato da parte del fornitore e di utilizzo del credito da parte del cessionario.
In particolare, secondo le anticipazioni, i fornitori/cessionari mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dovranno accettare i crediti ricevuti. Il credito d’imposta accettato, che non sarà oggetto di ulteriore cessione, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali).
Ma attenzione: la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

Ai sensi del comma 3, non si applica il limite generale di compensabilità previsto dall’articolo 34, della l. n. 388/2000 (pari a 700.000 euro, elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di cui all’articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Non si applica, inoltre, il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro (previsto dall’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010).
In alternativa all’utilizzo in compensazione, come precedentemente anticipato, i crediti potranno essere ulteriormente ceduti ad altri soggetti.

Controlli
Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 121, l’Agenzia delle Entrate eseguirà controlli e verifiche, a posteriori e nel caso accerti la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, procederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Il recupero dell’importo sarà effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso alla violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo.
I fornitori e i soggetti cessionari, nel caso in cui non emerga un loro concorso nella violazione, risponderanno invece solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto.

SUPERBONUS 110% CONVERSIONE IN LEGGE . LE ASSEVERAZIONI DEI CREDITI E DEI LAVORI

Fra le misure fiscali introdotte dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020) un posto nel podio è di certo riservato alle novità legate all’ecobonus, l’agevolazione fiscale correlata alla riqualificazione energetica e sismica degli edifici e già nota al contribuente già oggetto di proroga al 31 dicembre 2020, dal comma 175, lettera a), n. 1, della legge di Bilancio 2020.
Le novità in materia di ecobonus, la disciplina che riconosce una detrazione fiscale ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, riguardano in primo luogo la percentuale di detrazione divenuta pari al 110%, in secondo luogo alla rimodulazione di tutta la disciplina dell’ecobonus che prevede, tra l’altro, anche l’ampliamento del ventaglio di interventi ammessi ai benefici.
Il nuovo ecobonus, di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, prevede una detrazione fiscale del 110% con riferimento alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di specifici interventi:
- di efficienza energetica;
- di misure antisismiche sugli edifici;
- di interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. n. 63/2013;
Le novità contenute nel decreto Rilancio rimodula la disciplina e delinea importanti aspetti tecnici e nuove responsabilità in campo ai tecnici e ai professionisti, con la conseguenza di ulteriori oneri in capo al contribuente. Ma i costi sostenuti a tal titolo (per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità) saranno, per espressa previsione normativa, spese detraibili ai fini dell’agevolazione in commento. Andiamo con ordine.
Leggi anche Superbonus 110% a rischio reato: carcere fino a 8 anni per interventi fittizi o importi gonfiati
Asseverazione tecnica dell’ecobonus
Con il decreto Rilancio il ruolo dei professionisti è ridisegnato e queste figure cardine per la fruizione dell’ecobonus dovranno asseverare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Nello specifico secondo il 13° comma dell’articolo 119 del citato decreto è disposto, ai fini della detrazione fiscale del 110% e dell’opzione per la cessione e per lo sconto, che:
- per gli interventi di riqualificazione energetica i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti nei casi e nelle modalità previste, di cui all’Allegato “A”, nonché redigere la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
N.B. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA, attenendosi alle disposizioni del decreto da emanare a cura del MISE.
- per gli interventi antisismici responsabili dell’asseverazione sono i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.
Detti professionisti, inoltre, devono asseverare:
- l’efficacia rispetto alla riduzione del rischio sismico;
- la congruità delle spese sostenute.
N.B. L’asseverazione della congruità delle spese deve far riferimento ai prezzari individuati dal decreto del MISE, nelle more dell’adozione del predetto decreto detta congruità è calcolata con riferimento:
- ai prezzi dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome;
- ai listini ufficiali o ai listini delle locali CCIAA;
ovvero
- in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
L’asseverazione del tecnico abilitato, ai sensi del comma 13-bis, dovrà essere rilasciata:
- al termine dei lavori;
o
- per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL);
sulla base delle condizioni e nei limiti specificati all’articolo 121 del citato decreto.
N.B. Il tecnico abilitato nelle asseverazioni o il direttore dei lavori nella dichiarazione di conformità delle opere realizzate dovrà parimenti attestare che gli interventi rispettino le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica
Requisiti minimi per l’ecobonus
Il comma 3 dell’articolo 119 del decreto Rilancio disciplina i requisiti tecnici minimi da rispettare per poter fruire dell’ecobonus, disponendo che gli interventi nel loro complesso – sia quelli per l’efficientamento energetico che per la riduzione del rischio sismico e la realizzazione di impianti solari fotovoltaici – devono assicurare:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno,
ovvero
- il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
N.B. Una copia della suindicata asseverazione deve essere trasmessa telematicamente all’Enea, seguendo le modalità di trasmissione illustrate nello specifico decreto del Mise di prossima emanazione
Evidenziamo al lettore che, durante l’iter di conversione in legge del Decreto Rilancio, sono diverse le novità introdotte in tema di interventi agevolabili, in particolare citiamo che per:
- l’ecobonus: nei commi da 1 a 3 sono stati aumentati gli interventi di efficientamento energetico ammessi includendo anche gli interventi di demolizione e ricostruzione;
- il sismabonus: il comma 4-bis ha introdotto come ammissibili le spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se tale attività è effettuata congiuntamente a uno degli interventi antisismici ammessi.
Sotto il profilo della categoria catastale, invece, è stata disposta l’esclusione dell’agevolazione per gli interventi su unità immobiliari appartenenti alle categorie A 1, A8 e A9.
Sanzioni ai tecnici e polizze assicurative
Il legislatore interviene al comma 14 dell’articolo 119 del citato decreto, anche sulla regolarità delle dichiarazioni fatte dai tecnici professionisti.
Difatti, da un lato l’eventuale non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza dal beneficio dell’ecobonus e sanzioni amministrative (di cui alla l. n. 689/1981), dall’altro s’inasprisce anche il regime sanzionatorio per chi rilascia false asseverazioni.
Sarà direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico l’organo preposto al controllo sull’osservanza delle citate disposizioni, alla luce delle quali diventa funzionale per i tecnici stipulare una polizza professionale per la tutela delle parti interessate.
Ecco le novità:
- asseverazioni false: ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, in caso di rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
- polizza responsabilità civile: per garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata dai tecnici, questi ultimi dovranno stipulare una polizza assicurativa non inferiore a 500 mila euro, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle stesse.
Ecobonus: opzione per la cessione e per lo sconto
L’agevolazione in commento è vincolata all’attività dei tecnici abilitati anche con riferimento all’esercizio dell’opzione che il contribuente può manifestare per fruire dell’ecobonus mediante uno sconto in fattura o un credito d’imposta cedibile.
Questo specifico aspetto è oggetto di alcune novità alla luce dell’articolo 121 comma 1 del decreto Rilancio e dispone per i soggetti che, nel 2020 e 2021, sostengono alcune spese in materia edilizia e energetica per le quali compete una detrazione fiscale la possibilità di fruire dell’agevolazione sotto forma, alternativamente, di:
- sconto in fattura: cioè uno sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e, a sua volta, da questi recuperato anche sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti.
- credito d’imposta: cioè un credito di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Fra le novità anche la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) per gli interventi di ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; detti SAL non potranno essere più di 2 per ciascun intervento complessivo e ciascuno SAL dovrà riferirsi almeno il 30% del medesimo intervento.
Per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto suindicati, ai sensi dell’articolo 119 c. 11 del decreto Rilancio, il contribuente deve richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
I dati relativi all’opzione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità.
Dalle ultime dichiarazioni del direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, rese durante l’audizione del 22 luglio davanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, risulta inoltre che il visto di conformità dovrà essere rilasciato anche per la fruizione della maxi detrazione del 110% e non solo per cessione e sconto in fattura.
N.B.: I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati, in quanto obbligatorie in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Il Bonus Affitti è cedibile a partire dal 13 luglio 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 250739 dell’1 luglio 2020 riguardante la cessione a terzi di crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Il Decreto Cura Italia (DL n. 18 del 2020) il Decreto Rilancio (DL n. 34 del 2020) riconoscono alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico, riguardano crediti d’imposta per:
-botteghe e negozi;
-canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
-l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
-la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il decreto Rilancio ha previsto all’articolo 122 che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari e inoltre i cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Infine il medesimo articolo prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono definite le modalità attuative della cessione, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

Per questa ragione sono state definite con il nuovo provvedimento le modalità con le quali la cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è comunicata all’Agenzia delle entrate e i cessionari utilizzano i crediti ceduti.
L’Agenzia ha evidenziato che con successivi provvedimenti saranno definite le modalità per la comunicazione delle cessioni dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione.

La cessione per via telematica
Il nuovo provvedimento approva il modello che i beneficiari del credito d’imposta per botteghe e negozi e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l’opzione della cessione del credito. Il modello dovrà essere inviato tramite un’apposita funzionalità nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l’invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.
Con la comunicazione devono essere specificati alcuni dati come i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d’imposta ceduto, l’ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l’importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

L’utilizzo dei crediti ricevuti
I soggetti che hanno ricevuto il credito, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, tramite la propria area autenticata all’interno del sito dell’Agenzia, devono comunicare l’accettazione.
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Controlli
Anche in caso di cessione dei crediti d’imposta restano fermi i poteri dell’amministrazione finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all’accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione. I soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

SISMA BONUS ACQUISTI OK ALL’ASSEVERAZIONE TARDIVA

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte a interpello nn. 195 e 196 del 30 giugno 2020 riguardanti detrazione spettante agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.
Il DL n. 63 del 2013 al comma 1-septies dell’articolo 16, inserito dal DL n. 50 del 2017, modificato dall’art. 8, comma 1, D.L. n. 34 del 2019, prevede che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio tecnico centrale ha chiarito che questa norma, tenuto conto della circostanza che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili, con documentato miglioramento sismico di una o più classi, siano estesi agli acquirenti delle predette unità immobiliari.
Per tale ragione deve ritenersi che l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’art. 16, comma 1-septies, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.