Dopo i chiarimenti sulla definizione degli avvisi bonari (circolare n. 1 del 13 gennaio 2023), l’Agenzia delle entrate, con un nuovo documento di prassi (circolare n. 2 del 27 gennaio 2023) allarga il suo campo di azione con una serie di chiarimenti sulle altre definizioni agevolate introdotte dalla Legge di bilancio 2023.
Questa volta l’attenzione viene posta sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, sull’adesione agevolata e sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, sulla chiusura delle liti tributarie e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Inoltre, d’intesa con l’Agenzia delle entrate-Riscossione vengono fornite alcune indicazioni sulla norma che dispone lo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Si ricorda che in merito a quest’ultima definizione agevolata, meglio conosciuta come rottamazione quater, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha già predisposto la procedura per presentare l’istanza di adesione entro il termine di scadenza fissato al 30 aprile 2023.
Proviamo, di seguito, ad evidenziare alcuni passaggi della circolare degni di nota, rimandando ad un approfondimento delle tematiche trattate alla lettura del corposo documento di prassi.
Regolarizzazione delle irregolarità formali
Per quanto riguarda la regolarizzazione delle irregolarità formali (art. 1, commi da 166 a 173 Legge n. 197/2022) nella circolare si evidenzia che la regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne.
Pertanto, può avvalersi della regolarizzazione la generalità dei contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Invece, sull’aspetto oggettivo, viene evidenziato che rientrano nella definizione le violazioni formali che, sostanzialmente, sono per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Si tratta, ad esempio, delle violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca
Da non confonderle con le violazioni “meramente formali” che non sono punibili, mentre non rientrano nel campo di applicazione della norma:
- le violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione;
- quelle derivanti dalla voluntary disclosure;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).
Ravvedimento speciale
Il “ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 174-178) permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Nella circolare, oltre a ricordare le istruzioni operative per finalizzare la definizione agevolata (ovvero il versamento, entro il 31 marzo 2023, intero o rateale di un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti), si evidenzia che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione.
Sono, invece, escluse le violazioni rilevabili mediante controllo automatico (c.d. avvisi bonari ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972) e le violazioni formali oggetto, come detto sopra, di una diversa definizione agevolata.
Inoltre, si pone l’accento su altri importanti aspetti quali:
- la possibilità di utilizzare la compensazione;
- la condizione che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973.
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
In merito alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (art. 1, commi 179-185), anche in questo caso è possibile definirli con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo di quanto previsto dalla legge.
A livello operativo, nella circolare si precisa che per quanto si rinvii a uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della definizione agevolata, i contribuenti possono già fruirne direttamente in fase di versamento degli importi dovuti.
Quindi, non è necessario attendere ulteriori istruzioni.
Per quanto riguarda, invece, la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione è prevista la possibilità di prestare acquiescenza, beneficiando di una maggiore riduzione delle sanzioni.
In particolare, è possibile definire pagando, entro il termine per la proposizione del ricorso, le sanzioni nella misura di un diciottesimo di quelle irrogate.
A tale proposito, viene riportato l’esempio degli avvisi di accertamento esecutivi: in tale caso, l’importo delle sanzioni definibili, in sede di acquiescenza e di adesione, è pari ad un sesto di quelle che il contribuente avrebbe dovuto versare per definire in maniera agevolata l’atto entro i termini per presentare ricorso.
Pertanto, in sede di acquiescenza, l’importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate, mentre in sede di adesione l’importo delle sanzioni dovute sarà pari ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.
Definizione delle controversie tributarie
Nella circolare, un intero e dettagliato paragrafo è dedicato alla definizione delle liti tributarie (art. 1, commi 186-205) seppur, per le modalità operative, si rimanda ad un successivo provvedimento.
In merito all’ambito applicativo della definizione agevolata si fa notare che la norme non contiene precisazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili.
Quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.
Non sono, invece, definibili, in quanto mancano gli importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile.
Non sono nemmeno definibili le liti nelle quali l’Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate
La procedura prevista dall’art. 1, commi da 219 a 221 prevede la possibilità di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.
Il vantaggio consiste nel versamento integrale della sola imposta.
La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione.
Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.
La circolare chiarisce che:
- alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve, quindi, essere decorso il termine ordinario di pagamento.
- è possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione.
Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 euro e rottamazione quater
La circolare contiene anche due paragrafi dedicati, rispettivamente, allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro e la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (la c.d. rottamazione quater).
I chiarimenti sono stati concordati con l’Agenzia delle entrate-Riscossione, che è l’ente competente a gestire le due agevolazioni.
Per quanto riguarda lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, l’Agenzia fa notare che, diversamente alle precedenti disposizioni di stralcio, in questo caso l’annullamento automatico opera con modalità differenziate, in funzione della tipologia di ente creditore che ha affidato il carico all’agente della riscossione.
In particolare, sono automaticamente annullati i debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. “rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”.
Sulla rottamazione quater, viene precisato che, seppur le norme ricalchino le precedenti rottamazioni, ci sono alcune differenze.
Infatti, con specifico riferimento al perimetro dei carichi definibili, l’applicazione della nuova definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti previdenziali di diritto privato (i.e. le casse professionali), potrà operare, a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti “rottamazioni”, soltanto qualora i predetti enti si pronuncino in tal senso, adottando apposita delibera, che, entro il 31 gennaio 2023, dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente deliberante e comunicata via PEC all’agente della riscossione.
A quanto pare, però, almeno dalle notizie fin qui note, quasi nessuna cassa di previdenza sembra aver intenzione di aderire.
Un ultimo chiarimento, infine, sembra interessante.
Nella circolare si precisa che per le modalità di determinazione delle somme da versare a titolo di definizione in caso di precedenti pagamenti parziali, si dovrà tener conto esclusivamente dell’importo già versato a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Quindi, come, invece, accaduto nelle precedenti rottamazioni, non si deve tener conto delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di quelle maturate a titolo di aggio, poiché tali somme, nella nuova rottamazione, sono oggetto di integrale abbattimento.