Acconto irap “virtuale 2020″, come si conteggia.

Per i contribuenti che fruiscono della norma del decreto Rilancio che dà la possibilità di non versare il saldo IRAP 2019 e il primo acconto 2020, ai fini del calcolo dell’imposta dovuta per il 2020 il primo acconto “figurativo” da scomputare non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
E’ il principale dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 27/E/ del 2020 con cui l’Agenzia delle Entrate, anche con alcuni esempi, fornisce le modalità per effettuare correttamente i calcoli.

In base a quanto previsto dal decreto Rilancio (art. 24, D.L. n. 34/2020), per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro, non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nella norma il periodo d’imposta 2020), nella misura del 40% (o 50% per i soggetti ISA).
L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. L’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.
Questa norma, semplice nella sua definizione, ha creato qualche problema interpretativo nella sua applicazione pratica. Problema dovuto al fatto che ai fini del calcolo degli acconti oltre al metodo storico è possibile ricorrere, appunto, anche al metodo previsionale.
Se a ciò si aggiunge che con un’altra disposizione (art. 20, D.L. n. 23/2020 – decreto Liquidità) è stato disposto che non si applicano sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso, è evidente che i calcoli si complicano a dismisura.
Per venire incontro alle richieste dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 18 ottobre 2020 è ritornata sull’argomento (dopo averlo già affrontato nella circolare n. 25/E/2020 ove però mancava forse il chiarimento fondamentale), questa volta, però, con alcune esemplificazioni che risultano molto utili per capire pienamente i vari intrecci tra le suddette norme.

Proviamo, dunque, partendo dall’esame delle norme, a fare qualche esempio di calcolo ispirandoci alla predetta circolare.
Non è dovuto il versamento:
- del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
- della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Non hanno diritto all’abbuono:
- le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione netta secondo l’art. 7, D.Lgs. n. 449/1997;
- le Amministrazioni pubbliche, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
- gli intermediari finanziari (banche, confidi, operatori di microcredito, ecc.).
Inoltre, sono esclusi tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto legge (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il 2019).
In definitiva, volendo sintetizzare, la situazione ai fini IRAP per i contribuenti che applicano le suddette agevolazioni è la seguente:
- non si versa il saldo 2019 e il primo acconto 2020 (in misura pari al 40% o 50% per i soggetti ISA);
- è dovuto il secondo acconto 2020, da calcolare in misura pari al 60% (o 50% per i soggetti ISA);
- il primo acconto figurativo va scomputato ai fini del calcolo del saldo 2020, anche se di fatto non è stato versato.

Partendo da tale quadro normativo, va ricordato che il calcolo degli acconti d’imposta, generalmente si effettua sul dato storico (ovvero sulla base dell’imposta dovuta in dichiarazione per l’anno precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto).
Però, c’è la possibilità di utilizzare il metodo previsionale: in tal caso, assumendosi il rischio di eventuali valutazioni errate passibili di sanzioni, il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso.
Si considerano, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.
In tal caso, il contribuente versa il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se soggetto ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% se soggetto ISA) e del secondo acconto corrisposto.

Tenendo conto di quanto fin qui detto, e traendo spunto dagli esempi riportati nella circolare (alla quale si rimanda per un quadro completo dei vari casi), proviamo a fare qualche esemplificazione numerica.
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, sia che si applichi il metodo storico che quello previsionale il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (o il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
In altre parole, occorre utilizzare il metodo storico, sempre che, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020.
E ciò, come spiegato nella circolare n. 27/E, perché si vogliono evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).

Esempio n. 1
Soggetto ISA che ha chiuso la dichiarazione IRAP 2020 con imposta dovuta per il 2019 pari a 1.000 euro (rigo IR21) e decide di applicare il metodo storico.
In questo caso, supponendo che la dichiarazione IRAP 2021 chiuda con una imposta dovuta per il 2020 pari a 1.300, la situazione è la seguente:
1° acconto IRAP (da non versare): 1.000 x 50% = 500
2° acconto IRAP: 1.000 x 50% = 500
poiché il primo acconto figurativo (500) non eccede il 50% dell’importo complessivamente dovuto (pari a 650 e cioè 1.300 x 50%), allora andrà scomputato come primo acconto figurativo la somma di 500 euro.
Quindi:
saldo IRAP 2020: 1.300 – 500 – 500 = 300 euro
Se, invece, la dichiarazione IRAP 2021 dovesse presentare una imposta dovuta per il 2020 pari a 800 euro, si avrebbe:
1° acconto IRAP (da non versare): 1.000 x 50% = 500
2° acconto IRAP: 1.000 x 50% = 500
poiché il primo acconto figurativo (500) eccede il 50% dell’importo complessivamente dovuto (pari a 400 e cioè 800 x 50%), allora andrà scomputato come primo acconto figurativo la somma di 400 euro.
Quindi:
saldo IRAP 2020: 800 – 400 – 500 = -100 euro (a credito)

Esempio n. 2
Soggetto ISA che ha chiuso la dichiarazione IRAP 2020 con imposta dovuta per il 2019 pari a 1.000 euro (rigo IR21) e decide di applicare il metodo previsionale.
In questo caso, supponendo che il contribuente stimi che la dichiarazione IRAP 2021 chiuda con una imposta dovuta per il 2020 pari a 1.200 euro, mentre quella realmente calcolata sarà 1.400 euro, la situazione è la seguente:
1° acconto IRAP (da non versare): 1.200 x 50% = 600
2° acconto IRAP: 1.200 x 50% = 600
poiché il primo acconto figurativo calcolato con il metodo previsionale (600) supera quello calcolato con il metodo storico (500 e cioè 1.000 x 50%), al fine di evitare abusi, andrà scomputato come primo acconto figurativo la somma di 500 euro.
Quindi:
saldo IRAP 2020: 1.400 – 500 – 600 = 300 euro
Se, invece, il contribuente stimi che la dichiarazione IRAP 2021 chiuda con una imposta dovuta per il 2020 pari a 1.200 euro che risulta pari a quella realmente calcolata, la situazione è la seguente:
1° acconto IRAP (da non versare): 1.200 x 50% = 600
2° acconto IRAP: 1.200 x 50% = 600
anche in questo caso, poiché il primo acconto figurativo (600) eccede il 50% dell’importo dovuto con il metodo storico (pari a 500 e cioè 1.000 x 50%), allora andrà scomputato come primo acconto figurativo la somma di 500 euro.
Quindi:
saldo IRAP 2020: 1.200 – 500 – 600 = 100 euro

DECRETO AGOSTO IN FASE DI CONVERSIONE, LE NOVITA’

Il decreto Agosto passa l’esame del Senato e approda alla Camera per la definitiva conversione in legge.
Sul versante fiscale poche le novità introdotte nel corso dell’iter parlamentare: tra le più rilevanti si segnala la moratoria sui versamenti dei soggetti ISA, con maggiorazione dello 0,8 per cento entro il 30 ottobre 2020, ma solo per chi ha registrato un calo di fatturato.
Il decreto incassa anche alcuni aggiustamenti alla disciplina del superbonus del 110%, della rivalutazione dei beni d’impresa e dell’IMU, e la sospensione dell’ammortamento su beni materiali e immateriali. Riapre, ma solo per pochi contribuenti, la procedura per presentare la domanda per il contributo a fondo perduto.
Di seguito in breve alcune delle novità fiscali del decreto agosto.

SUPERBONUS
Per la detrazione del 110% (art. 119, D.L. n. 34/2020) le modifiche più rilevanti sono le seguenti:
- nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, l’incentivo per i lavori di efficientamento energetico spetta per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione;
- gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni terremotati (elenchi previsti dal D.L. n. 189/2016 e D.L. n. 39/2009), in alternativa al contributo per la ricostruzione. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
- viene data una definizione di “accesso autonomo dall’esterno” intendendo, per tale, un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva;
- al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano del superbonus, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico, sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
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Sospensione ammortamento beni materiali e immateriali
I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto Agosto, possono – anche in deroga alle disposizioni del Codice civile (art. 2426, comma 1, n. 2, c.c.) – non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
La quota di ammortamento non effettuata sarà imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.
Tale misura, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da Covid-19, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
I soggetti che si avvalgono della facoltà sopra indicata destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
Nella nota integrativa occorre dar conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Per i soggetti in parola, la deduzione della quota di ammortamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR (articoli 102, 102-bis e 103), a prescindere dall’imputazione al conto economico. Lo stesso vale anche ai fini IRAP.

Contributo a fondo perduto
I soggetti che non hanno presentato domanda per il contributo a fondo che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l’Agenzia delle Entrate riavvia la procedura telematica e disciplina le modalità attuative.

Gruppo IVA
Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, il regime di esenzione IVA (art. 10, comma 2, D.P.R. n. 633/1972), laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.
La verifica della condizione secondo cui, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione sia stata non superiore al 10%, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell’opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell’opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

IMU
Ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.

Proroga versamenti soggetti ISA
I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione degli ISA, compresi quelli che rientrano in cause di esclusione e quelli in regime forfetario che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti delle imposte derivanti dalle dichiarazione dei redditi e IRAP, possono regolarizzare questi versamenti – senza applicazione di sanzioni – entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.
In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati.

Non imponibilità IVA navi che viaggiano in alto mare
Ai fini dell’applicazione della norma sulla non imponibilità ai fini IVA (art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972), una nave si considera adibita alla navigazione in alto, mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%.
Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, a prescindere dalla rotta seguita.
I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano – a conclusione dell’anno solare – la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.

Noleggio imbarcazioni da diporto
Le prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto, ai fini IVA, si considerano effettuate nel territorio dell’Unione europea, sulla base di apposita dichiarazione resa dall’utilizzatore.
La dichiarazione, da redigere con un modello di prossima approvazione, va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione di servizio.
Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano – a conclusione dell’anno solare – la sussistenza della condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’UE e integrano, entro il primo mese dell’anno successivo la dichiarazione.
Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 26 D.P.R. n. 633/1972 senza applicazione di sanzioni e interessi.
In caso di dichiarazione mendace, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore la differenza fra l’IVA dovuta in base all’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione europea e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace e irroga all’utilizzatore la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima, e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Il prestatore che effettua le prestazioni senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione, resta responsabile dell’IVA dovuta in relazione all’effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell’UE nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

Rivalutazione beni d’impresa
Le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Deducibilità delle somme versate ai consorzi: norma di interpretazione autentica
La norma che prevede la deducibilità ai fini IRES e IRAP delle somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge (art. 100, comma 2, lett. o-ter, TUIR e art. 11, comma 1, lettera a, n. 1-bis, D.Lgs. n. 446/1997) si interpreta nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
In fase di conversione è stato precisato che le imprese con esercizio a cavallo devono effettuare la rivalutazione nell’esercizio in chiusura al 31.12.2019.