Legge di bilancio 2022, le novità per enti e società sportive

Nella legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) un ruolo significativo è assunto dai provvedimenti aventi ad oggetto il settore sportivo nella sua completezza, andando a coinvolgere sia l’ambito dilettantistico che professionistico, così come il settore privato e quello pubblico.
Tale realtà, fortemente colpita dalle restrizioni imposte per arginare la diffusione del Covid, potrà quindi fruire di importanti misure di sostegno, soprattutto economico.
Tra gli interventi che si ritengono maggiormente significativi si vuole menzionare sia la riproposizione per l’anno 2022 dello “Sport Bonus” a tutela dell’impiantistica sportiva, nonché il rinvio al 1° gennaio 2024 della nuova disciplina IVA per gli enti associativi da applicarsi alle quote di frequenza alle attività istituzionali versate da associati e tesserati.

Sport bonus confermato per il 2022
L’art. 1, comma 190 della legge n. 234/2021 ha esteso al 2022 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, fruendo di un credito d’imposta del 65%.
La misura, particolarmente interessante vista la possibilità di modificare tramite questi interventi la struttura di impianti preesistenti (o di costruirne di nuovi) tenendo conto delle mutate esigenze di tutela sanitaria per pubblico e atleti relativamente a distanziamento e prevenzione dai contagi, risulta applicabile anche se il finanziamento è rivolto alla ristrutturazione/costruzione di impianti pubblici oggetto di convenzione, affidamento o concessione.
Tuttavia, rispetto alla norma originaria, nel 2022 il credito d’imposta, da determinarsi sull’importo della dazione transitata esclusivamente su canali che ne garantiscono la tracciabilità (bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito-di credito-prepagate, assegni bancari o circolari), potrà essere utilizzato esclusivamente dai titolari di redditi d’impresa, in tre quote annuali di pari importo negli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo sport dell’elenco dei beneficiari.
Il credito, non potendo essere ceduto a terzi, dovrà quindi essere utilizzato in compensazione con modello F24 direttamente dal beneficiario attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ovvero tramite intermediario Entratel, pena lo scarto del versamento.
Il credito d’imposta, non cumulabile con altra agevolazione fiscale per la medesima dazione, seppur considerato irrilevante ai fini IVA e delle imposte dirette, dovrà comunque essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e in quelli successivi di suo utilizzo.
La disciplina applicabile, per quanto compatibile con la proroga in commento, resta l’art. 1, commi 621-627 della legge n. 145/2018 nonché, per gli aspetti operativi, il D.P.C.M. 30 aprile 2019.
Concludendo la disamina di questa prima agevolazione si sottolinea che, rispetto alla versione precedente, risultano esclusi dalla possibilità di effettuare tali erogazioni agevolate sia le persone fisiche che gli enti non commerciali privi di reddito d’impresa (senza partita IVA).

L’esenzione IVA sulle prestazioni commerciali slitta al 2024
Ulteriore intervento ad opera della Manovra 2022 (art. 1, comma 683) riguarda lo spostamento al 1° gennaio 2024 dell’efficacia della disciplina in materia di IVA avente ad oggetto le attività svolte a favore di associati, soci e tesserati per le quali associazioni e società sportive dilettantistiche sono solite chiedere delle somme a titoli di corrispettivo. Su tali attività, finora disciplinate dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, è intervenuto il D.L. n. 146/2021 che, al fine di dirimere la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/2010, ne ha determinato il “passaggio” da un regime di “esclusione” a quello di “esenzione” dall’IVA.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto IVA (ante modifica) le associazioni sportive dilettantistiche il cui atto costitutivo o statuto risultasse redatto nelle forme e con i contenuti del successivo comma 8, avrebbero potuto escludere dall’applicazione dell’IVA le somme (c.d. corrispettivi specifici) versate per la partecipazione alle proprie attività statutarie da parte di associati (propri), di associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché da tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Inoltre, ai sensi del comma 7 all’associazione sportiva dilettantistica iscritta anche nel Registro APS (ora sezione APS del RUNTS) e che risultasse affiliata ad un ente le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ex art. 3, comma 6, lettera e), legge n. 287/1991, era concesso di svolgere un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in bar ed esercizi similari in regime di neutralità fiscale. Tuttavia, l’attività di somministrazione esclusa dall’IVA, avrebbe dovuto essere configurata come strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, si sarebbe dovuta svolgere presso le sedi di esercizio dell’attività istituzionale e limitatamente a favore di associati e tesserati come sopra specificati.
Ciò premesso, il decreto Fisco-Lavoro (art. 5, comma 15-quater, D.L. n. 146/2021), al fine di dirimere la controversia in sede comunitaria, ha previsto con effetto dal 21 dicembre 2021 sia l’abrogazione delle misure appena esposte sia una serie di nuove fattispecie (alcune delle quali analoghe a queste ultime) inserite nei casi di “esenzione” dall’IVA di cui all’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
La novella di fine anno, anche se sotto il profilo sostanziale non avrebbe portato ripercussioni in termini di applicazione dell’IVA, ha incontrato una forte preoccupazione del mondo associativo soprattutto per gli obblighi di natura contabile e per gli adempimenti che avrebbe comportato il passaggio di tali operazioni nell’alveo di quelle esenti. Infatti, solo al fine di gestire gli adempimenti IVA, molti circoli dotati del solo codice fiscale avrebbero dovuto provvedere all’apertura della partita IVA per l’emissione della fattura al fine di certificare un introito che fino a prima era documentato da una semplice ricevuta non fiscale.

Posticipata al 1° gennaio 2024 ad opera dell’art. 1, comma 683, risulta anche la disposizione contenuta nel DL 146/2021, che aveva previsto l’applicabilità agli ETS costituiti in forma di APS e ODV, in attesa della completa operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, del regime di cui all’art. 1, commi 58-63, legge n. 190/2014.

Sospensione dei versamenti
Altri interventi hanno riguardato il sostegno alle Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva associazioni e società, sia professionistiche che dilettantistiche, quali la sospensione dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi INAIL, l’IVA e le imposte su redditi per i primi quattro mesi dell’anno 2022. Infatti, per le FSN, gli EPS e le ASD e SSD che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento (D.P.C.M. 24 ottobre 2020) sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo (con la prima rata entro il 30 maggio 2022, senza interessi). I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non sarà possibile richiedere il rimborso di quanto già versato.

Detassazione degli utili
Un’ulteriore misura è prevista a sostegno delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che, ai sensi dell’art. 1, commi da 185 a 187, potranno considerare fiscalmente neutrali ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale qualora, in ciascun anno, abbiano destinato almeno il 20% degli stessi utili allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità, sia direttamente che per il tramite dei soggetti componenti le medesime federazioni.
Gli oneri dei progetti effettivamente sostenuti dovranno poi essere rendicontati dalle Federazioni stesse, nonché certificati dai rispettivi organi di controllo interni o da società di revisione, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento. La misura, prevista in via sperimentale per il triennio 2022-2024, è comunque subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione europea.
Infine, nell’ottica di favorire l’occupazione giovanile e limitare l’utilizzo improprio dello strumento dell’apprendistato professionalizzante, si menziona la modifica introdotta dall’art. 1, comma 154 secondo la quale è stata ridotta a 23 anni (anziché 29) per gli enti sportivi professionistici l’età dei soggetti inquadrabili con tale tipologia contrattuale.