Decreto Sostegni ter, la bozza del 21 gennaio emersa dal CdM.

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio 2022 non contiene solo una nuova tornata di ristori, ma interviene su alcune disposizioni fiscali.
Da un lato, l’intento è, come ormai accade da due anni a questa parte, quello di attutire il carico fiscale gravante su alcune attività che più di tutte stanno pagando il prezzo della crisi economica derivante dal perdurare dell’epidemia da covid-19, quale il settore del divertimento.
Dall’altro, si cerca di potenziare ed estendere alcuni strumenti agevolativi, quali i crediti d’imposta previsti per particolari settori tra cui oltre a quello sopra citato, anche il comparto del tessile e della moda e lo sport.
Non mancano però alcune disposizioni anti frode sui bonus fiscali, in particolar modo quelli connessi alla cessione delle detrazioni edilizie o allo sconto in fattura.

Sospensione versamenti attività sospese
La prima misura interessa sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Per queste imprese il D.L. n. 221/2021 ha previsto la sospensione delle attività nel periodo che va dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.
Ciò, evidentemente, ha causato notevoli difficoltà di carattere finanziario, difficoltà che inesorabilmente si ripercuotono sulla mancanza di fondi per poter onorare le scadenze fiscali.
Pertanto, con il decreto approvato, si stabilisce che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 come sopra accennato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati 8art. 23 e 24 D.P.R. n. 600/1973) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.
I predetti versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo
Si interviene anche sul credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (art.28 D.L. n. 34/20209.
Si ricorda che l’agevolazione nella sua ultima proroga contenuta nel decreto Sostegni bis (D.L. n.73/2021) era stata esteso anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, salvo smentite, ripropone il bonus per le imprese del settore turistico, con le stesse modalità e condizioni applicate in precedenza, in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.
Il credito d’imposta:
- spetta a condizione che i soggetti sopra indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
- si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.
Riguardo a questo ultimo aspetto, quindi, gli operatori economici interessati sono tenuti alla presentazione di apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti per gli aiuti di Stato.

Bonus per il settore tessile e della moda
Il bonus riservato agli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) dovrebbe essere esteso anche per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Si tratta del contributo, nella forma di credito d’imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello 2020.
La norma originaria (art. 48-bis D.L. n.34/2020) ha previsto la fruizione di tale contributo solo per il 2020.
Più precisamente, con il nuovo decreto il predetto bonus dovrebbe essere esteso per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72
Per la copertura del maggior esborso a carico del bilancio statale si aumentano i fondi destinati all’agevolazione passando, per l’anno 2022, da 150 milioni di euro a 250 milioni di euro.

Altre novità e agevolazioni
Il decreto cerca di intervenire su altri aspetti prevedendo ulteriori esenzioni e agevolazioni per i settori maggiormente in difficoltà.
Tra i più importanti si segnalano:
- l’estensione fino al 30 giugno 2022, rispetto alla data originaria del 31 dicembre 2021, dell’esonero dal versamento del Canone Patrimoniale Unico per gli esercenti attività di spettacolo viaggiante e attività circensi;
- la possibilità per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, di fruire del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
- il credito d’imposta per la Transizione 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica che saranno individuati con apposti decreto ministeriale, viene riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Divieto di ulteriori cessioni dei bonus fiscali
Da segnalare, infine, una importante novità in merito alla cessione dei crediti fiscali.
Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto non sarà possibile cedere più volte i crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie (art. 121 D.L. n. 34/2020) né quelli relativi ai bonus anti Covid (art. 122 D.L. n. 34/2020).
Stessa sorte è prevista per lo sconto in fattura: potrà essere ceduto all’impresa che fa i lavori, o agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Viene comunque prevista una norma transitoria: infatti, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.