Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità sui bonus minori e l’attestazione di congruità sono detraibili nella stessa misura del bonus cui si riferiscono.
Gli obblighi di apposizione del visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese previsti dal decreto antifrode (D.L. n. 157/2021), in caso di opzione per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020, sono esclusi per gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del bonus facciate.
Sono queste le principali novità ai fini dei bonus edilizi diversi dal superbonus introdotte con la legge di Bilancio 2022 che pongono rimedio a quanto segnalato da più parti; i nuovi obblighi di apposizione del visto di conformità e di asseverazione tecnica recentemente introdotti, per le agevolazioni edilizie di minore entità avrebbero infatti rischiato di annullare l’appeal dell’agevolazione o comunque lasciato fuori una parte della spesa senza alcuna giustificazione tecnica.
Le regole anti-frode del decreto Controlli
Infatti, il D.L. n. 157/2021 ha modificato gli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, inserendo anche l’art. 122-bis per rafforzare dal 12 novembre 2021 le misure di controllo preventivo in tema di bonus edilizi, con specifico riferimento alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta, ex art. 121 del DL 34/2020.
Nello specifico, con il comma 1-ter nell’art. 121 del DL 34/2020, il decreto antifrodi aveva esteso l’obbligo di rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche in relazione alle spese, oggetto di opzione ex art. 121, che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.
Cosa prevede la legge di Bilancio 2022
Con originale tecnica legislativa, ora il decreto Controlli viene recepito nella legge di Bilancio 2022 e, quindi, in questo modo un po’ irrituale il D.L. n. 157/2021 viene comunque convertito (con modifiche) in maniera atipica.
In sostanza, è stata recepita una modifica per la quale ora “rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 (bonus edilizi diversi dal superbonus 110%) anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi”.
Nella norma si aggiunge che “le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come interventi di edilizia libera […] e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Si pone così rimedio all’assenza di detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità per spese agevolate con bonus edilizi diversi dal 110%, mentre viene introdotta un’esenzione dai nuovi obblighi per i bonus minori, intendendosi come tali quelli di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e, a prescindere dall’importo complessivo, quelli che rientrano tra le attività di edilizia libera.
Per esplicita previsione normativa, persistono tuttavia obblighi di verifica di congruità e conformità per gli interventi che, pur essendo di importo non superiore a 10.000 euro e/o che siano riconducibili ad attività di edilizia libera, siano riferibile all’agevolazione bonus facciate.
Chi può rilasciare le attestazioni di congruità
Per quanto riguarda i soggetti abilitati a rilasciare le attestazioni di congruità, con la circolare n. 16/E del 2021 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per le spese relative a interventi che non beneficiano del superbonus 110%, l’attestazione può essere rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al superbonus, ossia i soggetti abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente, iscritti agli specifici ordini e collegi e professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori.