Per l’anno 2020, il limite massimo di crediti d’imposta e di contributi compensabili nel modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di un conto fiscale, è elevato da 700.000 a 1 milione di euro.
Lo prevede l’art. 147 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che, in considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha aumentato la soglia al fine di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione “orizzontale” di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
In questo modo, viene indirettamente fornita ai contribuenti in difficoltà finanziaria a causa dell’attuale contingenza economico-finanziaria la possibilità di avere maggiore disponibilità di compensazione dei crediti tributari e contributivi nel modello F24.
Compensazioni in F24 solo dopo la dichiarazione
Tuttavia, questa possibilità deve fare i conti con l’obbligo di certificazione dei crediti IVA e di quelli relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP, che di fatto si traduce (nel caso crediti di ammontare superiore a 5.000 euro) nella preventiva presentazione della dichiarazione e nell’apposizione sulla stessa del visto di conformità.
Sebbene gli operatori di settore abbiano avanzato la proposta di eliminare l’obbligo per il 2020, il legislatore è rimasto sordo a tale richiesta, lasciando invariato l’attuale contesto normativo.
Crediti IVA
Pertanto, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione i crediti IVA mediante il modello F24, per un importo superiore a 5.000 euro annui, devono presentare la relativa dichiarazione annuale IVA, e ciò in quanto l’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 dispone che la compensazione tramite modello F24 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito medesimo scaturisce.
Inoltre, come stabilito dall’art. 10, comma 1, lettera a), n. 7, D.L. n. 78/2009, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per un importo superiore a 5.000 euro euro annui è subordinato anche alla presenza del visto di conformità sulla dichiarazione (o istanza) da cui il credito emerge. In alternativa all’apposizione del visto di conformità, è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato a effettuare il controllo contabile.
Pertanto, nonostante il decreto Cura Italia abbia differito la scadenza dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA dal 30 aprile al 30 giugno 2020, i contribuenti carenti di liquidità e “ricchi” di eccedenze IVA utilizzabili in compensazione devono aver già provveduto a presentare la relativa dichiarazione per poter utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalla dichiarazione stessa.
Crediti relativi a II.DD. e IRAP
L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti sussiste, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto fiscale 2020 (art. 3, comma 1, D.L. n. 124/2019), anche per i crediti maturati dal periodo d’imposta 2019 superiori a 5.000 euro annui relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP, comprese le addizionali e le imposte sostitutive.
Ne consegue che, nonostante la scadenza per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi e quella IRAP sia fissata al 30 novembre, al fine di evitare di dover attendere le scadenze di dicembre per poter iniziare a utilizzare in compensazione i crediti fiscali – anche al fine di fruttare al massimo il plafond annuo di compensazione nel modello F24 – è necessario anticipare la presentazione della dichiarazione.
E ciò anche considerando che alla data del 16 settembre 2020, salvi eventuali rinvii dell’ultimo minuto, i contribuenti che hanno beneficiato al rinvio delle scadenze dei pagamenti previste per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 saranno comunque chiamati alla cassa.
Quindi anticipare la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP potrebbe permettere di “mettere in cascina” quella liquidità indiretta (crediti d’imposta) necessaria per provvedere ai versamenti fiscali e contributivi dovuti, senza subire un esborso diretto.