Efficientamento energetico, adeguamento antisismico, impianti fotovoltaici e infrastrutture di ricarica elettrica potranno beneficiare della maxi detrazione del 110%. L’articolo 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) rivoluziona il sistema degli incentivi alla valorizzazione del patrimonio edilizio, ma l’incremento dell’agevolazione non andrà a beneficio delle imprese, nemmeno per quegli strumenti che sarebbero normalmente accessibili anche su immobili adibiti ad attività imprenditoriale.
Indichiamo di seguito le principali misure contenute nell’articolo 119 sapendo che probabilmente la norma subirà delle modificazioni in sede di conversione in legge.
Efficientamento energetico
Le detrazioni edilizie per efficientamento energetico sfondano il muro del 100% e permetteranno ai beneficiari di ottenere un’agevolazione più alta rispetto alla spesa sostenuta. La misura del 110% potrà essere applicata sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, documentate e rimaste a carico del contribuente.
I contribuenti avranno quindi solamente un anno e mezzo di tempo per poter sfruttare le agevolazioni edilizie potenziate dal decreto Rilancio. Non tutti gli interventi classici potranno accedere all’agevolazione potenziata, che dovrà peraltro essere ripartita in cinque anni in quote di pari importo.
Saranno agevolabili interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione per l’isolamento termico sarà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
L’agevolazione sosterrà anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. Tali impianti potranno essere anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione. La detrazione sugli impianti sarà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e sarà riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Infine, il bonus potenziato potrà favorire anche interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro-cogenerazione; questa detrazione sarà calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro e sarà riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Realizzando queste tipologie di interventi, i beneficiari potranno ottenere la stessa aliquota del 110% anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa e realizzati congiuntamente.
Gli interventi, per accedere al 110%, dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Tale miglioramento dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Adeguamento sismico
Anche gli interventi di adeguamento sismico potranno beneficiare dell’aliquota al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista spetta nella misura del 90%. Rimarranno tuttavia esclusi gli edifici ubicati in zona sismica 4.
Nel caso specifico andrà chiarito se è applicabile il sisma bonus acquisti che di fatto è comunque destinato alle persone fisiche acquirenti.
Impianti fotovoltaici
L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici permetterà di ottenere, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, una detrazione nella misura del 110%. La detrazione spetterà fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48 mila euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico o adeguamento antisismico ammessi alla detrazione del 110%.
In caso di intervento congiunto con interventi di ristrutturazione edilizia, il limite sarà ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, comunque nel limite di spesa di mille euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. La detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
Infrastrutture di ricarica elettrica
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sarà riconosciuta una detrazione nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di efficientamento energetico che beneficiano della detrazione al 110%.
Soggetti ammessi
Le detrazioni maggiorate al 110% spetteranno per interventi effettuati dai condomini, nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.
Spetteranno anche a interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Infine, spetteranno a interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Gli interventi di efficientamento energetico non saranno applicabili agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Quest’ultima condizione è soggetta a revisione in sede emendativa del decreto Rilancio, aprendo anche alle altre abitazioni, con un massimo di due unità per beneficiario ed escludendo le case di lusso. In particolare, sono allo studio modifiche per estendere lo strumento a tutto il 2022, consentire l’utilizzo dell’agevolazione anche da parte di enti non commerciali, del terzo settore e di enti religiosi civilmente riconosciuti.