ACCONTO IMU 2020 – Abolita la Tasi. Le misure per la determinazione.

Con l’approssimarsi della scadenza del 16 giugno, arrivano i primi chiarimenti contenuti nella circolare n. 1/DF del 2020 del Dipartimento delle politiche fiscali per l’acconto IMU anche in relazione alle modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2020.

Prima di esaminare la casistica e, soprattutto, i criteri illustrati nel documento di prassi, è utile inquadrare i principi generali della riforma introdotta con la legge di Bilancio 2020.

Rapporti tra nuova e vecchia IMU
L’intervento riformatore, sotto il profilo strettamente formale, si è tradotto, da un lato, nell’abolizione della IUC, l’imposta unica comunale prevista nell’art. 1, comma 639 e seguenti, legge n. 147/2013, nelle sue componenti di IMU e TASI, dall’altro, nella introduzione, apparentemente ex novo, della disciplina della nuova IMU, nell’art. 1, comma 738 e seguenti, legge n. 160/2019.

In realtà, è del tutto evidente che lo scopo effettivo della novella era quello di abolire la TASI, accorpandone le aliquote nell’IMU, ma la tecnica utilizzata induceva a ritenere che si fosse in presenza di un tributo (la nuova IMU, per l’appunto) nuovo rispetto a quello applicabile sino alla fine del 2019, seppure connotato da evidenti elementi di continuità sostanziale rispetto al pregresso.

Il Dipartimento delle politiche fiscali non è stato tuttavia di questo avviso. Nella circolare n. 1/DF del 2020, il MEF ha infatti sostenuto che il tributo regolato nella legge di Bilancio 2020 altro non sia se non una mera “evoluzione normativa” dell’imposta precedente. Ne consegue, ad esempio, che in assenza di nuove deliberazioni di aliquote, il contribuente dovrà applicare, in automatico, le aliquote della vecchia IMU, come pure, laddove il comune non adotti un nuovo regolamento, resta sempre in vigore quello preesistente.

Questa premessa è utile anche per capire meglio talune delle risposte fornite nel documento di prassi, allorquando si suggerisce, quale criterio facoltativo di calcolo dell’acconto, di applicare alla situazione possessoria dell’anno in corso, anno di vigenza della nuova IMU, le aliquote del 2019.

Con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), si è implicitamente deciso di non stabilire differimenti generalizzati della scadenza del primo acconto IMU, poiché ciò avrebbe determinato la necessità, da parte dello Stato, di fornire a tutti i comuni la liquidità necessaria a supplire a tale posticipazione, magari anche con riferimento a enti nei quali l’emergenza epidemiologica non ha inciso in modo significativo.
La scelta è stata pertanto nel senso di lasciare la decisione alle singole amministrazioni comunali, nel rispetto dei poteri previsti dalla legge. Sul punto non risultano provvedimenti di Enti Locali che abbiano disposto il rinvio della prima rata.
A tale proposito, la norma di riferimento è l’art. 1, comma 777, lettera b), legge n. 160/2019, che stabilisce che, con regolamento, i comuni possono disporre “differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari”.
Ne consegue che, per accertare l’effettiva scadenza di pagamento, i contribuenti dovranno consultare periodicamente i siti istituzionali dei singoli comuni, con le comprensibili complicazioni che ciò comporta.

Le novità del decreto Rilancio
Per i soggetti più gravemente colpiti dalla crisi, l’acconto IMU non sarà dovuto.
Ciò, in quanto l’art. 177, D.L. n. 34/2020, ha disposto una specifica esenzione per le seguenti casistiche:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché immobili degli stabilimenti termali.
Nota bene
L’esenzione, in questi casi, non è collegata alla categoria catastale del bene ma alla sua destinazione d’uso. Non rileva inoltre il fatto che l’unità sia in proprietà di un soggetto diverso dal gestore.
b) gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori.
Anche in questo caso, a parte l’ipotesi isolata delle unità in D/2, non rileva la categoria catastale ma l’attività ivi esercitata.
Vale segnalare che per talune tipologie, segnatamente le case per vacanza, la nozione appare piuttosto indeterminata, cosicché la questione dell’effettiva spettanza dell’esenzione si scarica sull’onere della prova che, in caso di controllo, dovrà assolvere il contribuente.
D’altro canto, si evidenzia che non appare in alcun modo prescritto che l’attività sia svolta in forma imprenditoriale, tanto più che per alcune di esse è frequente l’esercizio in forma occasionale, cioè in assenza di organizzazione d’impresa (è il caso degli appartamenti per vacanza e dei bed & breakfast).

Le modalità di calcolo dell’acconto
La regola speciale, stabilita per il solo anno 2020 nell’art. 1, comma 762, legge n. 160/2019, prescrive che l’acconto si versi in misura pari alla metà di quanto complessivamente pagato nel 2019, a titolo di IMU e TASI.
A regime, il medesimo comma 762 dispone invece che la quota del 16 giugno si paghi applicando le aliquote dell’anno precedente alla situazione possessoria verificatasi nel primo semestre.
Combinando in modo sistematico queste due previsioni, la circolare n. 1/DE/2020 del MEF chiarisce che in tutti i casi in cui la posizione immobiliare si sia modificata rispetto all’anno scorso, il contribuente ha sempre la facoltà di determinare l’acconto sulla base del possesso verificatosi nei primi sei mesi 2020, applicando le aliquote della “vecchia” IMU, senza sommare l’aliquota TASI 2019.
Così, per esempio, laddove il contribuente abbia ceduto la seconda casa, posseduta per l’intero anno 2019, a febbraio di quest’anno, egli potrà determinare l’acconto assumendo due mesi di possesso e adottando le aliquote d’imposta IMU approvate l’anno scorso.
Si evita così di generare in capo al contribuente una situazione creditoria che poi dovrebbe sfociare in un provvedimento di rimborso.
Laddove il comune dovesse aver già deliberato e pubblicato nel corso del 2020 le nuove aliquote IMU, il soggetto passivo avrà la facoltà (non l’obbligo) di applicarle già in sede di acconto, evitando così di dover versare conguagli a saldo, entro il 16 dicembre prossimo.

A proposito di aliquote, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15-bis, D.L. n. 34/2019, che ha inserito il comma 15-ter all’art. 13, D.L. n. 201/2011, tutti i pagamenti scadenti prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati, in linea di principio, con le aliquote dell’anno precedente. Le misure d’imposta dell’anno in corso sono invece applicate solo in sede di saldo, a condizione che le stesse siano state pubblicate sul sito del MEF, entro il termine perentorio del 28 ottobre.

La circolare n. 1/DF evidenzia altresì che poiché la disciplina recata nella legge di Bilancio 2020, con riferimento agli immobili in leasing, ha conservato la formulazione già esistente nella vecchia IMU e non quella della TASI, ne consegue che, una volta che il contratto è stato risolto per inadempimento del conduttore in leasing, il soggetto passivo dell’imposta diventa la società concedente, anche se l’unità in oggetto non è stata riconsegnata dall’utilizzatore.

Nel medesimo documento di prassi si afferma infine che, con riguardo agli immobili che nel 2019 erano esenti da IMU e soggetti a TASI e nel 2020 sono diventati soggetti alla nuova IMU (fabbricati rurali e immobili merce), non è dovuto alcun acconto. Ciò, malgrado la norma di riferimento preveda comunque il pagamento della metà di quanto corrisposto l’anno scorso per entrambi i tributi. Da notare sul punto che nelle indicazioni di molti Comuni (es. Roma) l’acconto sui beni merce parrebbe dovuto nella misura disposta dalla “nuova” IMU.